Sentenza n. 859/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza della Sentenza n. 350/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Palermo Sezione Lavoro, pubblicata in data 28.1.2025 e notificata al Ministero dell'istruzione e del Merito in data 30/01/2025 a mezzo di posta elettronica certificata , all'indirizzo estratto da Reginde.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva ordinato l'emissione della carta docente e l'accredito di 1.500 euro, oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, passata in giudicato e notificata al Ministero, con la quale l’amministrazione era stata condannata a emettere in suo favore la carta docente e ad accreditarvi la somma di 1.500 euro, oltre agli interessi maturati dal momento in cui il credito era dovuto fino al saldo. Il ricorso è stato fondato sull’inadempimento del Ministero e sull’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle pronunce di condanna nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al titolo, provvedendo al pagamento delle spettanze dovute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, da attivare su istanza della parte entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Ha inoltre applicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulla sorte capitale, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento, o fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento. Il TAR ha precisato che l’incarico di commissario ad acta costituisce munus obbligatorio, non rifiutabile né comprimibile da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza, e che gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente mediante il Processo amministrativo telematico. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 552 euro, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, fissare il termine per l’adempimento, nominare un commissario ad acta e disporre la penalità di mora prevista dal comma 4, lett. e).
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto dalla disposizione, decorrente dalla notificazione del titolo, costituisce nella fattispecie un presupposto per l’esperibilità dell’azione di ottemperanza contro l’amministrazione inadempiente.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
“può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro”
La disciplina relativa alla nomina e all’operato del commissario nei giudizi di ottemperanza per equa riparazione è ritenuta applicabile analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle previste dalla legge n. 89/2001.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
È richiamato quale disposizione di modifica della disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, applicata analogicamente alla fattispecie.
art. 26 c.p.a.
Richiamato, insieme all’art. 91 c.p.c., quale base per la regolazione delle spese processuali secondo soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Fondamento della condanna dell’amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la condanna al pagamento di una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato non sia stato eseguito dall’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 decorrente dalla notificazione del titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice può ordinare all’amministrazione l’adempimento entro un termine determinato, nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia e applicare una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
- La disciplina sulla nomina e sull’attività del commissario ad acta prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001 può essere applicata analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza aventi a oggetto condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001.
- L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus pubblico obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- La penalità di mora può essere determinata, in un giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme di denaro, in misura pari agli interessi legali sulla sorte capitale, con decorrenza dall’ordine giudiziale di pagamento fino all’adempimento o alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento spontaneo.
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