Sentenza n. 5837/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Sezione II) n. 938/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Piemonte n. 938/2024, relativa alla sospensione del conferimento in discarica del prodotto MPS D e al riesame dell’autorizzazione integrata ambientale dell’impianto di recupero rifiuti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni appellate)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Piemonte, che aveva dichiarato improcedibili alcuni ricorsi e respinto per il resto le censure, con parziale accoglimento dei motivi aggiunti. I cinque motivi d’appello riguardavano: l’inapplicabilità al ciclo produttivo dell’MPS-D del test di cessione previsto dal DM 5 febbraio 1998; l’introduzione di nuove prescrizioni nell’AIA senza comunicazione di avvio del procedimento e in assenza dei presupposti per il riesame; la mancata comunicazione del preavviso di rigetto sulle richieste di modifica formulate dalla società; il rigetto della richiesta di autorizzare, per la linea “Scorie Ceneri e Affini”, il riprocessamento dei lotti anche in caso di difformità chimica; la mancata rettifica del tenore massimo di cromo totale previsto per la linea “cementeria”. Nel corso del giudizio d’appello, tuttavia, la società ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione dell’impugnazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione dell’appellante di non avere più interesse alla decisione. Non ha esaminato i cinque motivi d’appello né il merito delle questioni relative al test di cessione, al riesame dell’AIA, alle garanzie partecipative e alle prescrizioni tecniche. Le spese del grado sono state compensate, in considerazione della natura e peculiarità della controversia e dell’esito complessivo del giudizio.
Massime di principio
- La dichiarazione dell’appellante di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, senza necessità di esaminare i motivi di gravame.
- Quando l’impugnazione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare le spese del grado in presenza di giusti motivi desumibili dalla natura e dalla peculiarità della controversia e dall’esito complessivo del giudizio.
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