Sentenza n. 218/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019, avente per oggetto “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3”; - dell'Allegato A alla medesima, recante il “Metodo Tariffario Idrico 2020-2023 – MTI-3”; - ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Gori S.p.A. il 15/3/2022: - della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 639/2021/R/IDR del 30 dicembre 2021, avente per oggetto “Criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”; - ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Gori S.p.A. il 26/7/2022: per l'annullamento, nei limiti degli interessi della ricorrente: - della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 229/2022/R/IDR del 24 maggio 2022, avente per oggetto “conclusione del procedimento per il riesame di taluni criteri per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, in ottemperanza alle ordinanze del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Milano (sezione prima) nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022”; ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Gori S.p.A. il 23/12/2022: per l'annullamento, nei limiti degli interessi della ricorrente: - della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 495/2022/R/IDR del 13 ottobre 2022, avente per oggetto “Riapertura dei termini per l'anticipazione finanziaria volta alla mitigazione degli effetti connessi alla crescita del costo dell'energia elettrica sui gestori del servizio idrico integrato” (doc. 1); - ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibere ARERA di approvazione del metodo tariffario idrico MTI-3, di aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, di riesame dei relativi criteri e di riapertura dei termini per l'anticipazione finanziaria connessa all'aumento del costo dell'energia elettrica
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la delibera ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e il relativo Allegato A, recanti il metodo tariffario idrico MTI-3 per il periodo 2020-2023. Con successivi motivi aggiunti ha impugnato la delibera n. 639/2021/R/IDR, relativa all'aggiornamento biennale 2022-2023 delle predisposizioni tariffarie, la delibera n. 229/2022/R/IDR, adottata in esecuzione di precedenti ordinanze cautelari del TAR Lombardia, e la delibera n. 495/2022/R/IDR, concernente la riapertura dei termini per l'anticipazione finanziaria destinata a mitigare gli effetti dell'aumento del costo dell'energia elettrica sui gestori del servizio idrico integrato. Prima della decisione di merito, alla luce dell'evoluzione del quadro fattuale, normativo e giurisprudenziale, la ricorrente ha dichiarato di non poter più conseguire alcuna utilità concreta dall'impugnazione e ha chiesto la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione della ricorrente secondo cui non era più possibile ottenere un'utilità concreta dalla prosecuzione del giudizio. Il Collegio ha disposto la compensazione integrale delle spese. Ha ritenuto giustificata tale regolazione poiché, al momento della proposizione dei ricorsi, l'indirizzo giurisprudenziale sulle questioni controverse non era chiaro e univoco e la definizione delle questioni è intervenuta solo con la decisione dell'Adunanza Plenaria n. 16 del 7 novembre 2025; inoltre, le pronunce invocate dall'Amministrazione per sostenere la soccombenza virtuale della ricorrente erano successive alla proposizione del ricorso introduttivo.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuta carenza d’interesse
La sopravvenuta perdita dell'interesse concreto all'annullamento determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 84, comma 2, c.p.a.
La non univocità dell'indirizzo giurisprudenziale al momento della proposizione del ricorso e la successiva definizione delle questioni possono giustificare la compensazione delle spese di lite.
Massime di principio
- La sopravvenuta perdita dell'interesse concreto e attuale a ottenere un'utilità dall'annullamento dell'atto impugnato comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anche quando la perdita di utilità riguardi il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti.
- Ai fini della regolazione delle spese, la compensazione può essere giustificata dalla particolare complessità o dall'assenza, al momento della proposizione del ricorso, di un indirizzo giurisprudenziale chiaro e univoco sulle questioni controverse, soprattutto quando la loro definizione sia intervenuta soltanto successivamente.
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