Direttiva 2001/100
Direttiva 2001/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 2001, che modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva interviene in modo puntuale sulla direttiva 70/220/CEE, che disciplina le misure contro l’inquinamento atmosferico provocato dalle emissioni dei veicoli a motore. L’obiettivo è estendere e uniformare la prova di tipo VI sulle emissioni a bassa temperatura, chiarendo quali veicoli a motore ad accensione comandata vi siano soggetti e quali invece ne siano esclusi. La direttiva introduce inoltre un recepimento rapido da parte degli Stati membri, entro nove mesi dalla sua entrata in vigore.
Modifica la direttiva 70/220/CEE ampliando e precisando le prove sulle emissioni a bassa temperatura dei veicoli a motore ad accensione comandata, con estensione progressiva a ulteriori categorie di veicoli.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire le modifiche alla disciplina sulle emissioni dei veicoli contenuta nella direttiva 70/220/CEE. Sul piano materiale riguarda i veicoli delle categorie M1 e N1 con motore ad accensione comandata, in particolare quelli soggetti alla prova di tipo VI a bassa temperatura; sono esclusi i veicoli che funzionano unicamente con combustibile gassoso (GPL o GN), inclusi quelli con sistema benzina solo d’emergenza o per l’avviamento e serbatoio benzina non superiore a 15 litri. La prova è limitata ai veicoli delle categorie M e N con massa massima non superiore a 3500 kg, con applicazione progressiva a nuove tipologie e a specifiche classi/categorie a decorrere dal 1o gennaio 2002 e dal 1o gennaio 2003.
Direttiva 2001/100/CE, che modifica la direttiva 70/220/CEE in materia di emissioni dei veicoli a motore
La direttiva interviene sulla disciplina UE relativa al contenimento dell’inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli a motore, modificando la direttiva 70/220/CEE. L’operazione normativa è mirata soprattutto alla prova delle emissioni a bassa temperatura per i veicoli con motore ad accensione comandata, con l’obiettivo di allineare i controlli alle condizioni d’uso reali e di chiarire l’ambito soggettivo della prova.
Obiettivi e contesto
Dai considerando emerge che la direttiva si inserisce nella procedura di omologazione dei veicoli prevista dalla direttiva 70/156/CEE e si collega agli interventi già introdotti dalla direttiva 98/69/CE, che aveva fissato limiti specifici per monossido di carbonio e idrocarburi e introdotto la prova a bassa temperatura. La nuova direttiva serve a completare tale disciplina, estendendo la prova ad alcune categorie prima escluse e precisando alcune esclusioni tecniche.
Ambito di applicazione materiale
La modifica riguarda gli allegati I e VII della direttiva 70/220/CEE, quindi la disciplina tecnica delle prove di emissione. In concreto, il regime interessa i veicoli delle categorie M1 e N1 con motore ad accensione comandata, in particolare per la prova di tipo VI a bassa temperatura.
Sono esclusi dalla prova i veicoli che funzionano unicamente con combustibile gassoso, identificato come GPL o GN. Sono inoltre considerati equivalenti a tali veicoli quelli che possono usare sia benzina sia combustibile gassoso, quando il sistema a benzina è destinato solo all’avviamento o a casi d’urgenza e il serbatoio benzina non può contenere più di 15 litri.
Regola tecnica sulla prova di tipo VI
Il nuovo testo del punto 5.3.5.1 dell’allegato I stabilisce che:
- i veicoli M1 e N1 con motore ad accensione comandata sono in linea di principio soggetti alla prova;
- i veicoli che possono essere alimentati sia a benzina sia a GPL o GN devono essere provati soltanto con benzina;
- la prova di tipo VI non si applica ai veicoli che funzionano unicamente con combustibile gassoso, inclusi quelli con benzina solo di emergenza o per l’avviamento e serbatoio non oltre 15 litri.
Estensione progressiva dell’obbligo
La direttiva prevede una applicazione scaglionata nel tempo:
- la prescrizione si applica ai nuovi tipi di veicoli della categoria M1 e della categoria N1, classe I, con esclusione dei veicoli destinati a trasportare più di sei occupanti e di quelli con massa massima superiore a 2500 kg;
- a decorrere dal 1o gennaio 2003, la prescrizione si estende ai nuovi tipi di veicoli della categoria N1, classi II e III, ai nuovi tipi di veicoli M1 destinati a trasportare più di sei occupanti e ai nuovi tipi di veicoli M1 con massa massima superiore a 2500 kg e inferiore o uguale a 3500 kg.
I considerando chiariscono inoltre che, per coerenza con la prova a temperatura ambiente normale, la prova a bassa temperatura è limitata ai veicoli delle categorie M e N con massa massima non superiore a 3500 kg.
Recepimento negli ordinamenti nazionali
L’articolo 2 impone agli Stati membri un obbligo di risultato: recepire la direttiva entro nove mesi dalla sua entrata in vigore. Il recepimento può avvenire con gli atti legislativi, regolamentari e amministrativi ritenuti idonei dagli ordinamenti nazionali, lasciando agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi.
Le misure di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità di tale riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri. Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono tutti gli Stati membri.
Ricadute pratiche per gli operatori
Per i professionisti del settore automotive e per chi assiste imprese o autorità nazionali, la direttiva è rilevante perché impone un aggiornamento delle procedure di omologazione e delle prove di emissione per specifiche categorie di veicoli. L’attenzione va posta in particolare sulla classificazione del veicolo, sul tipo di alimentazione, sulla massa massima e sulla data di introduzione della nuova prescrizione per i diversi segmenti di mercato.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati I e VII della direttiva 70/220/CEE
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati I e VII della direttiva 70/220/CEE secondo quanto stabilito nell’allegato della direttiva 2001/100/CE. Le modifiche riguardano in particolare la disciplina della prova di tipo VI e l’adeguamento delle relative definizioni, istruzioni tecniche e tabelle.
Soggetti e veicoli sottoposti alla prova a bassa temperatura
Il punto 5.3.5.1 dell’allegato I, come sostituito, stabilisce che devono essere sottoposti alla prova tutti i veicoli delle categorie M1 e N1 con motore ad accensione comandata, salvo quelli che funzionano unicamente con combustibile gassoso (GPL o GN). I veicoli dual fuel benzina/gassoso sono assimilati ai veicoli che funzionano unicamente con combustibile gassoso se la benzina è usata solo per emergenza o avviamento e il serbatoio non supera 15 litri. I veicoli alimentabili sia a benzina sia a GPL/GN sono sottoposti alla prova di tipo VI soltanto con benzina.
Estensione progressiva dell’obbligo
La prescrizione si applica ai nuovi tipi di veicoli della categoria M1 e della categoria N1, classe I, con esclusione dei veicoli destinati a trasportare più di sei occupanti e di quelli con massa massima superiore a 2500 kg. A decorrere dal 1o gennaio 2003, l’obbligo si estende ai nuovi tipi di veicoli della categoria N1, classi II e III, ai nuovi tipi di veicoli della categoria M1 destinati a trasportare più di sei occupanti e ai nuovi tipi di veicoli della categoria M1 con massa massima superiore a 2500 kg e non superiore a 3500 kg.
Limitazione della prova e armonizzazione tecnica
I considerando chiariscono che la prova a bassa temperatura è armonizzata con la prova a temperatura ambiente normale ed è limitata ai veicoli delle categorie M e N con massa massima non superiore a 3500 kg. La direttiva specifica inoltre che i veicoli con motore ad accensione comandata alimentati unicamente a GPL o GN sono esclusi per le loro caratteristiche di emissione.
Recepimento nazionale
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 4 stabilisce che la direttiva è rivolta agli Stati membri.
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