Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2001/104

Direttiva 2001/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 2001, che modifica la direttiva 93/42/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi medici (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32001L0104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2001/104/CE modifica la direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici per precisare l’ambito di applicazione rispetto ai prodotti di origine umana. In particolare, include solo i dispositivi che incorporano come parte integrante sostanze derivate dal sangue o dal plasma umano, mentre restano esclusi gli altri dispositivi contenenti sostanze derivate da tessuti umani. La direttiva impone agli Stati membri obblighi di recepimento entro un termine preciso e prevede una disciplina transitoria per i dispositivi già conformi alle norme nazionali vigenti.

Modifica la direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici per includere nell’ambito di applicazione solo i dispositivi che incorporano come parte integrante sostanze derivate dal sangue o dal plasma umano, con esclusione degli altri prodotti di origine umana.

Ambito di applicazione

Si applica ai dispositivi medici disciplinati dalla direttiva 93/42/CEE, limitatamente ai dispositivi che incorporano come parte integrante sostanze derivate dal sangue umano o dal plasma umano. Restano esclusi dall’ambito di applicazione i dispositivi medici che incorporano altre sostanze derivate da tessuti umani. La direttiva incide anche sugli Stati membri, che devono recepirla e assicurare l’adeguamento degli organismi notificati e dei regimi nazionali di valutazione della conformità, con disciplina transitoria per i dispositivi contenenti derivati stabili del sangue o del plasma umano.

Modifica della direttiva 93/42/CEE relativa ai dispositivi medici

La direttiva 2001/104/CE interviene sulla disciplina armonizzata dei dispositivi medici per chiarire il trattamento dei prodotti che incorporano sostanze di origine umana. Il legislatore unionale richiama, nei considerando, l’esigenza di salvaguardare la sanità pubblica e di armonizzare le disposizioni nazionali per garantire la libera circolazione dei dispositivi nel mercato interno.

Obiettivo e logica dell’intervento

L’obiettivo principale è ricondurre nell’ambito della direttiva 93/42/CEE solo i dispositivi che incorporano come parte integrante sostanze derivate dal sangue o dal plasma umano. Al contrario, i dispositivi medici che incorporano altre sostanze derivate da tessuti umani restano esclusi dal campo di applicazione della direttiva modificata.

Modifiche all’ambito di applicazione

L’articolo 1 sostituisce due lettere del paragrafo 5 dell’articolo 1 della direttiva 93/42/CEE.

  • La lettera c) viene aggiornata per includere i medicinali soggetti alla direttiva 65/65/CEE, compresi i medicinali derivati dal sangue umano soggetti alla direttiva 89/381/CEE.
  • La lettera e) viene riscritta per escludere dal campo di applicazione il sangue umano, i prodotti derivati dal sangue umano, il plasma umano e le cellule ematiche di origine umana, nonché i dispositivi che, al momento dell’immissione in commercio, contengono tali prodotti, con l’eccezione dei dispositivi richiamati al paragrafo 4 bis.

Obblighi di recepimento per gli Stati membri

L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le misure nazionali di recepimento entro il 13 dicembre 2001. Tali misure si applicano dal 13 giugno 2002. Gli Stati membri devono inoltre informare immediatamente la Commissione e inserire negli atti di recepimento un riferimento alla direttiva, oppure corredarli di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite a livello nazionale.

Comunicazioni alla Commissione e ruolo degli organismi notificati

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. Il paragrafo 3 impone poi di adottare misure affinché gli organismi notificati, incaricati della valutazione della conformità ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 93/42/CEE, tengano conto di tutte le informazioni rilevanti sulle caratteristiche e sulle prestazioni dei dispositivi, compresi i risultati di prove e verifiche già effettuate sulla base di disposizioni nazionali preesistenti.

Regime transitorio

L’articolo 2, paragrafo 4, introduce una disciplina transitoria specifica per i dispositivi incorporanti derivati stabili del sangue o del plasma umano. Per un periodo di cinque anni dall’entrata in vigore della direttiva, gli Stati membri devono consentirne l’immissione in commercio se conformi alle norme vigenti nel loro territorio alla data di entrata in vigore. Per un ulteriore periodo di due anni, tali dispositivi possono ancora essere messi in servizio.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 4 indica che la direttiva è rivolta agli Stati membri, che devono assicurarne l’attuazione nel proprio ordinamento nazionale.

Disposizioni principali

Modifica dell’ambito di applicazione della direttiva 93/42/CEE

L’articolo 1 sostituisce l’articolo 1, paragrafo 5, lettere c) ed e) della direttiva 93/42/CEE. Le esclusioni e inclusioni vengono ridefinite per ricomprendere i medicinali soggetti alla direttiva 65/65/CEE, inclusi i medicinali derivati dal sangue umano soggetti alla direttiva 89/381/CEE, e per escludere dal regime dei dispositivi medici il sangue umano, i prodotti derivati dal sangue umano, il plasma umano e le cellule ematiche di origine umana, nonché i dispositivi che li contengono, salvo i casi di cui al paragrafo 4 bis.

Recepimento e applicazione nazionale

L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 13 dicembre 2001, informandone immediatamente la Commissione. Le disposizioni nazionali devono essere applicate dal 13 giugno 2002. Gli atti di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri.

Comunicazione alla Commissione e adeguamento delle autorità di conformità

L’articolo 2, paragrafo 2, obbliga gli Stati membri a comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. Il paragrafo 3 impone di assicurare che gli organismi notificati incaricati della valutazione di conformità tengano conto di tutte le informazioni utili sulle caratteristiche e prestazioni dei dispositivi, compresi i risultati di prove e verifiche già svolte sulla base di normative nazionali preesistenti.

Disciplina transitoria per i dispositivi con derivati stabili del sangue o del plasma

L’articolo 2, paragrafo 4, prevede una fase transitoria: per cinque anni dall’entrata in vigore della direttiva gli Stati membri devono consentire l’immissione in commercio dei dispositivi incorporanti derivati stabili del sangue o del plasma umano conformi alle norme vigenti nel loro territorio alla data di entrata in vigore; per un ulteriore periodo di due anni tali dispositivi possono ancora essere messi in servizio.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 4 precisa che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materiedispositivi medicisanità pubblicamercato internolibera circolazione delle merciarmonizzazione tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.