Cassazione Civile, Ordinanza n. 23767/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta da una società proprietaria di un immobile occupato abusivamente da terzi, la quale imputava al Ministero dell'Interno e a Roma Capitale la mancata adozione dei provvedimenti di sgombero e, quindi, la protrazione dell'illecita occupazione e del danno economico. La Corte d'appello di Roma aveva però dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la pretesa investisse l'esercizio della potestà amministrativa e che la giurisdizione spettasse al giudice amministrativo. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme sulla giurisdizione e dell'articolazione costituzionale del riparto, sostenendo che non venisse in rilievo alcun potere discrezionale della P.A., bensì la lesione di un diritto di proprietà a fronte di un'attività vincolata di sgombero; con il secondo motivo ha censurato la decisione per avere escluso la fondatezza della domanda relativa alla mancata esecuzione del sequestro, ritenendo la Corte territoriale tale profilo nuovo e fondato su presupposti di fatto diversi. La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo, precisando che il petitum sostanziale andava letto come domanda risarcitoria per omessa attività materiale doverosa, non come contestazione del cattivo esercizio di potere discrezionale amministrativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, nella fattispecie di occupazione abusiva di immobile privato e inerzia delle amministrazioni tenute a intervenire, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario perché la posizione dedotta è di diritto soggettivo e l'attività richiesta alla P.A. è vincolata, non discrezionale.
Norme richiamate
art. 1 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per contestare il riparto di giurisdizione, ma la decisione ruota soprattutto sul criterio del petitum sostanziale e sulla natura della posizione giuridica dedotta.
art. 7 c.p.a.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla giurisdizione amministrativa; la Corte ha escluso che la controversia rientrasse in tale ambito perché non investe l'esercizio discrezionale di un potere amministrativo.
artt. 25 e 103 Cost.
richiamati dalla ricorrente a sostegno del riparto di giurisdizione; la Corte li valorizza implicitamente nel senso che, in presenza di un diritto soggettivo leso da attività vincolata, la tutela spetta al giudice ordinario.
artt. 2 e 4 della legge 20 marzo 1865, all. E
richiamati dalla ricorrente per sostenere la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie su diritti soggettivi nei confronti della P.A.
art. 2043 c.c.
la pretesa è qualificata come domanda di risarcimento del danno da fatto illecito imputabile agli enti preposti per omessa predisposizione ed esecuzione di interventi doverosi.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione, occorre avere riguardo al petitum sostanziale e alla causa petendi, desumendoli dai fatti allegati e dal rapporto giuridico dedotto, non dalla sola qualificazione formale data dalla parte alle proprie domande.
- Quando il privato domandi il risarcimento del danno per la protratta inerzia della P.A. nel porre fine a un'occupazione abusiva di immobile, la controversia appartiene al giudice ordinario se viene in rilievo la lesione di un diritto soggettivo e l'amministrazione è tenuta a un'attività vincolata, senza margini di discrezionalità.
- La distinzione tra interesse legittimo e diritto soggettivo dipende dalla presenza o meno di un potere amministrativo discrezionale: se la condotta dovuta è meramente materiale o comunque vincolata, la tutela non si sposta sul versante della giurisdizione amministrativa.
- L'inerzia totale degli organi competenti rispetto a una situazione illecita protratta può integrare un fatto illecito risarcibile ex art. 2043 c.c. quando l'amministrazione ometta misure doverose di intervento.
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