Cassazione Civile, Ordinanza n. 09674/2025 del 13/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di somme dovute in relazione al saldo di un conto corrente bancario intestato a una società e a un mutuo ipotecario, nei confronti di più garanti personali della società medesima. In primo grado l’opposizione al decreto era stata accolta perché le clausole delle fideiussioni erano state ritenute conformi a modelli ABI e quindi nulle in quanto riconducibili a un’intesa anticoncorrenziale; era stata inoltre applicata la disciplina dell’art. 1957 c.c. e rilevato il tardivo avvio dell’azione rispetto alla scadenza dell’obbligazione principale. La Corte d’appello ha poi accolto solo parzialmente l’impugnazione del creditore. In cassazione i garanti deducevano violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1370, 1371 e 1957 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto sufficiente, ai fini dell’osservanza del termine di cui all’art. 1957 c.c., una semplice diffida stragiudiziale; contestavano inoltre la qualificazione delle garanzie come contratti autonomi di garanzia, osservando che nelle clausole non vi era un espresso patto di pagamento 'senza eccezioni' e che la formula 'a semplice richiesta scritta' non bastava a escludere l’accessorietà propria della fideiussione. Sostenevano quindi che, trattandosi di fideiussioni tipiche, l’art. 1957 c.c. dovesse applicarsi integralmente e che non fosse consentita una deroga implicita o una modifica giudiziale della volontà contrattuale delle parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che l’art. 1957 c.c. tutela il fideiussore evitando una protrazione indefinita della sua obbligazione e che la relativa decadenza del creditore non attiene a un interesse di ordine pubblico, per cui è derogabile dalle parti anche implicitamente. Ha inoltre precisato che formule come 'a prima richiesta' o 'a semplice richiesta scritta' non sono di per sé incompatibili con l’applicazione dell’art. 1957 c.c. e non bastano, da sole, a qualificare il rapporto come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione: occorre interpretare complessivamente il regolamento contrattuale per ricostruire la volontà concreta delle parti. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva compiuto un accertamento di fatto, ritenendo che le parti avessero previsto la possibilità di evitare la decadenza anche tramite atti stragiudiziali, e tale valutazione è stata reputata immune da vizi. Il ricorso è stato quindi rigettato; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione di legge denunciata nel ricorso
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione per dedurre la violazione di norme di diritto e dei criteri ermeneutici contrattuali.
artt. 1362, 1363, 1366, 1370, 1371 c.c.
sono evocati dai ricorrenti quali criteri di interpretazione del contratto che la Corte d’appello avrebbe violato nel qualificare le garanzie e nel ritenere derogato l’art. 1957 c.c.
art. 1957 c.c.
la norma tutela il fideiussore contro la protrazione indefinita della garanzia; la decadenza del creditore può essere derogata dalle parti, anche implicitamente, e la sua operatività dipende dall’interpretazione complessiva del contratto di garanzia e del rapporto garantito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente, in caso di rigetto del ricorso, l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
è richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- L’art. 1957 c.c. esprime una regola posta a tutela del fideiussore: il creditore deve attivarsi entro il termine previsto per evitare che la garanzia resti esposta sine die, con pregiudizio per il garante.
- La decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. non tutela un interesse di ordine pubblico e può quindi essere derogata dalle parti, espressamente o anche implicitamente mediante il contenuto complessivo dell’accordo.
- La presenza di clausole come 'a prima richiesta' o 'a semplice richiesta scritta' non è di per sé decisiva né per escludere né per affermare l’applicazione dell’art. 1957 c.c.; occorre interpretare il contratto nel suo insieme per ricostruire la volontà concreta delle parti.
- La qualificazione del rapporto come fideiussione tipica o come garanzia autonoma non può essere fondata su formule lessicali isolate, ma richiede un accertamento in fatto sulla disciplina effettivamente voluta dalle parti.
- Se il giudice di merito accerta, con interpretazione complessiva del regolamento contrattuale, che le parti hanno inteso consentire al creditore di conservare la garanzia anche tramite atti stragiudiziali, tale apprezzamento è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legge o dell’interpretazione manifestamente erronea.
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