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Ordinanza

Ordinanza n. 324/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600789

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazioni di avvio e annullamento d’ufficio degli atti di assunzione a tempo determinato, nonché nota di sospensione sine die della procedura di assunzione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la deliberazione del Direttore Generale dell’ASP di Crotone che ha disposto l’annullamento d’ufficio in autotutela degli atti relativi alla sua assunzione a tempo determinato, la precedente deliberazione di avvio del procedimento di annullamento d’ufficio, la nota con cui era stata disposta la sospensione sine die della procedura di assunzione e gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti. Il testo non espone nel dettaglio i motivi di legittimità dedotti contro gli atti di autotutela; risultano allegati pregiudizi consistenti nella perdita delle retribuzioni, nei danni patrimoniali connessi al trasferimento, nel danno curriculare e nel danno all’immagine.

La decisione

Il TAR, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha respinto la domanda di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. Ha ritenuto che il pregiudizio allegato, pur comprendendo la perdita delle retribuzioni, i danni patrimoniali da trasferimento, il danno curriculare e quello all’immagine, fosse suscettibile di ristoro per equivalente in caso di esito favorevole del giudizio e ricorrendone i presupposti. Non è stata quindi ravvisata, ai fini cautelari, un’esigenza di tutela sospensiva. Nulla è stato disposto sulle spese della fase cautelare, in considerazione della mancata costituzione dell’amministrazione resistente.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare e della cognizione sommaria.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati identificativi della parte interessata mediante oscuramento.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il pregiudizio derivante dalla perdita di retribuzioni e da danni patrimoniali, curriculari o all’immagine non giustifica la sospensione dell’atto quando, in caso di esito favorevole del giudizio e ricorrendone i presupposti, tali pregiudizi risultino suscettibili di ristoro per equivalente.
  • La valutazione cautelare è effettuata sulla base della cognizione sommaria propria della fase incidentale e non definisce il merito della controversia sull’illegittimità dell’atto amministrativo impugnato.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioAutotutela
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareAutotutela decisoriaRisarcimento del danno da attività amministrativa

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