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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-716/17

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 13 maggio 2020. — Germanwings GmbH contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Settore aereo – Aiuto concesso dall’Italia a favore degli aeroporti sardi – Decisione che dichiara l’aiuto in parte compatibile e in parte incompatibile con il mercato interno – Imputabilità allo Stato – Beneficiari – Vantaggio a favore delle compagnie aeree contraenti – Principio dell’operatore privato in economia di mercato – Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri – Lesione della concorrenza – Obbligo di motivazione – Regime di aiuti – Aiuto de minimis – Recupero. — Causa T-716/17

Giurisprudenza europea62017TJ0716

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Germanwings contro la decisione della Commissione sugli aiuti agli aeroporti sardi. Ha ritenuto che i pagamenti regionali alle compagnie aeree fossero finanziati con risorse pubbliche e imputabili alla Regione autonoma Sardegna, mentre le società di gestione aeroportuale svolgevano un mero ruolo di intermediazione. Ha inoltre confermato che la Commissione poteva valutare il regime di aiuti nel suo complesso, senza dover esaminare il singolo pagamento come aiuto de minimis.

Aiuti di Stato nel settore aereo: legittimità della decisione della Commissione che qualifica come aiuti incompatibili i pagamenti regionali sardi alle compagnie aeree e dispone il recupero anche nei confronti di Germanwings

La questione giuridica

Se la Commissione abbia errato nel qualificare come aiuto di Stato il pagamento controverso: in particolare, se dovesse valutarsi il principio dell’operatore privato a livello della società di gestione aeroportuale anziché della Regione autonoma Sardegna; se fosse necessario un esame individuale del singolo pagamento per dimostrare l’incidenza sugli scambi e la distorsione della concorrenza; e se la Commissione dovesse d’ufficio verificare la natura de minimis del pagamento e la sua eventuale esclusione dall’obbligo di recupero.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che i pagamenti alle compagnie aeree effettuati dalle società di gestione aeroportuale in attuazione della legge regionale sarda n. 10/2010 costituivano aiuti di Stato imputabili alla Regione autonoma Sardegna e finanziati con risorse statali, poiché le società di gestione agivano soltanto da intermediari in un meccanismo di finanziamento e controllo predefinito dalla Regione. Di conseguenza, il principio dell’operatore privato non era applicabile a livello delle società aeroportuali, la Commissione poteva limitarsi a valutare il regime nel suo complesso ai fini della distorsione della concorrenza e degli scambi, e non aveva l’obbligo di esaminare d’ufficio se il singolo pagamento fosse de minimis; il ricorso è stato quindi respinto.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE
  • Regolamento (CE) n. 659/1999
  • Regolamento (UE) 2015/1589
  • Regolamento (CE) n. 1998/2006
  • Regolamento (UE) n. 1407/2013
  • Direttiva 2006/111/CE
  • Legge regionale Sardegna n. 10/2010
  • Comunicazione della Commissione 2005/C 312/01
  • Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (2014/C 99/03)

Aiuti di Stato nel settore aereo: pagamenti regionali sardi alle compagnie aeree e recupero nei confronti di Germanwings

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Germanwings GmbH avverso la decisione (UE) 2017/1861 della Commissione relativa al regime istituito dalla legge regionale sarda n. 10/2010 per il finanziamento degli aeroporti isolani. Il Tribunale esamina se il pagamento di EUR 30.000 ricevuto dalla ricorrente dalla SOGAER nell’ambito di un contratto di marketing costituisse aiuto di Stato incompatibile e recuperabile.

Contesto normativo e meccanismo regionale

La legge regionale n. 10/2010 autorizzava spese pluriennali per il potenziamento e lo sviluppo del trasporto aereo in Sardegna, tramite programmi di attività predisposti dalle società di gestione aeroportuale e approvati dalla Regione autonoma. Le misure di esecuzione individuavano tre tipi di attività: aumento del traffico aereo, promozione turistica della Sardegna da parte delle compagnie aeree e ulteriori attività promozionali affidate a terzi.

Il sistema prevedeva un controllo stretto della Regione autonoma sui programmi presentati dalle società aeroportuali, con:

  • approvazione preventiva dei programmi;
  • definizione di criteri, natura e durata dell’offerta di trasporto;
  • verifiche trimestrali e finali;
  • pagamenti rateali e conguagli a posteriori;
  • obbligo di documentare costi effettivi e risultati;
  • sanzioni contrattuali in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi.

Il contratto controverso con Germanwings

Germanwings, compagnia aerea low-cost operante anche da e verso Cagliari-Elmas, concluse nel 2012 un contratto con SOGAER per promuovere la Sardegna e i collegamenti Cagliari-Colonia Bonn e Cagliari-Stoccarda. Il compenso pattuito era di EUR 30.000, mentre il costo complessivo della campagna promozionale affidata a un terzo fu superiore, con differenza a carico della ricorrente. La fattura fu pagata da SOGAER nell’aprile 2013.

Decisione della Commissione

Nella decisione impugnata la Commissione ha distinto tra:

  • il regime applicato alle società di gestione aeroportuale, ritenuto non costituire aiuto a loro favore;
  • i pagamenti a favore delle compagnie aeree, qualificati invece come aiuti di Stato incompatibili, soggetti a recupero.

La Commissione ha escluso dall’analisi i rapporti relativi all’aeroporto di Alghero già oggetto di un distinto procedimento e non ha esaminato i potenziali aiuti a fornitori terzi nell’ambito dell’attività 3.

Primo motivo: risorse statali, imputabilità e principio dell’operatore privato

Germanwings sosteneva che il livello corretto di analisi fosse quello della SOGAER e che la Commissione avrebbe dovuto verificare se quest’ultima avesse agito come operatore privato in economia di mercato. Il Tribunale ha respinto l’impostazione.

Secondo il Tribunale:

  • le risorse erano risorse statali regionali, poiché provenivano dal bilancio della Regione autonoma;
  • le società di gestione aeroportuale fungevano da meri intermediari tra Regione e compagnie aeree;
  • il meccanismo regionale era finalizzato a far confluire i fondi verso le compagnie aeree secondo istruzioni pubbliche prestabilite;
  • il controllo ex ante ed ex post esercitato dalla Regione dimostrava l’imputabilità dei pagamenti alla Regione stessa.

Il Tribunale ha ribadito che l’assenza di un rapporto contrattuale diretto tra Regione e compagnie aeree non impedisce l’imputabilità, quando il trasferimento dei fondi avviene attraverso un intermediario designato o di fatto strumentale all’attuazione della misura. Ha inoltre ritenuto irrilevante la circostanza che SOGAER fosse controllata da un ente pubblico locale o che la Regione perseguisse finalità di interesse generale, poiché l’articolo 107 TFUE si fonda sugli effetti economici della misura, non sulle sue finalità.

Quanto al principio dell’operatore privato, il Tribunale ha escluso che potesse applicarsi a livello delle società aeroportuali, perché esse non erano le beneficiarie economiche finali ma solo soggetti attuatori del regime regionale. Di conseguenza, non era necessario effettuare un’analisi di redditività incrementale del singolo contratto con Germanwings.

Secondo motivo: incidenza sugli scambi e distorsione della concorrenza

Germanwings sosteneva che la Commissione dovesse dimostrare, con riferimento al singolo pagamento, l’effettiva distorsione della concorrenza e l’incidenza sugli scambi tra Stati membri. Il Tribunale ha ricordato che, ai fini dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, è sufficiente che l’aiuto sia idoneo a incidere sugli scambi e a falsare la concorrenza.

Poiché si trattava di un regime di aiuti, la Commissione poteva limitarsi a esaminare le caratteristiche del regime nel suo complesso, senza dover analizzare ogni singolo pagamento. Il Tribunale ha ritenuto sufficiente la motivazione della decisione, che evidenziava:

  • la natura liberalizzata e concorrenziale del trasporto aereo;
  • la partecipazione delle compagnie aeree a scambi tra Stati membri;
  • l’entità potenzialmente rilevante dei pagamenti concessi.

Non occorreva dimostrare che Germanwings avesse tratto uno specifico vantaggio sensibile individuale.

Terzo motivo: aiuto de minimis

La ricorrente sosteneva che la Commissione avrebbe dovuto verificare d’ufficio se il pagamento fosse de minimis e, in ogni caso, che il pagamento era al di sotto della soglia pertinente del regolamento n. 1998/2006. Il Tribunale ha respinto entrambe le censure.

Ha affermato che, nell’ambito di un regime di aiuti, la verifica dell’eventuale carattere de minimis del singolo aiuto spetta alle autorità nazionali in sede di recupero, non alla Commissione nella decisione generale sul regime. La Commissione non era quindi tenuta a eseguire un esame individualizzato d’ufficio.

Quanto alle deduzioni sul contenuto del regolamento de minimis 2006, il Tribunale le ha ritenute inconferenti ai fini della legittimità della decisione impugnata. Ha inoltre osservato che il pagamento controverso era riferibile al 2012 e che, in ogni caso, la questione concreta della sua eventuale esclusione dal recupero doveva essere affrontata nell’ambito della procedura nazionale.

Esito e dispositivo

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato Germanwings alle spese. La decisione della Commissione è quindi rimasta ferma nella parte in cui qualifica i pagamenti alle compagnie aeree, compreso quello ricevuto da Germanwings, come aiuti di Stato incompatibili e ne ordina il recupero.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statotrasporto aereorecupero degli aiutiprincipio dell'operatore privatoregime de minimis

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