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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-667/18

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 maggio 2020. — Orde van Vlaamse Balies e Ordre des barreaux francophones et germanophone contro Ministerraad. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2009/138/CE – Assicurazione tutela giudiziaria – Articolo 201 – Diritto del contraente dell’assicurazione di scegliere liberamente il proprio rappresentante – Procedimento giudiziario – Nozione – Procedimento di mediazione. — Causa C-667/18

Giurisprudenza europea62018CJ0667

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce che, nell'assicurazione tutela giudiziaria, la libertà di scelta del rappresentante non si limita ai processi contenziosi in senso stretto. Essa si estende anche alla mediazione giudiziale e stragiudiziale quando un giudice possa intervenire, ad esempio in sede di omologazione dell'accordo. La tutela dell'assicurato impone un'interpretazione ampia della nozione di "procedimento giudiziario".

Assicurazione tutela giudiziaria: la nozione di "procedimento giudiziario" comprende anche la mediazione giudiziale o stragiudiziale con possibile coinvolgimento del giudice, ai fini del diritto dell'assicurato di scegliere liberamente il proprio rappresentante.

La questione giuridica

Se l'articolo 201, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE debba essere interpretato nel senso che la nozione di "procedimento giudiziario" comprende le procedure di mediazione, sia giudiziali sia stragiudiziali, quando un giudice è o può essere coinvolto nel procedimento, anche solo nella fase di omologazione dell'accordo.

Principio di diritto

L'articolo 201, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE deve essere interpretato estensivamente: il diritto dell'assicurato di scegliere liberamente l'avvocato o l'altra persona qualificata si applica anche a un procedimento di mediazione giudiziale o stragiudiziale in cui un giudice sia o possa essere coinvolto, sia all'avvio sia dopo la conclusione del procedimento, perché tale mediazione può costituire una fase integrante di un procedimento idoneo a fissare definitivamente la posizione giuridica dell'assicurato e a produrre effetti assimilabili a quelli di una sentenza tramite omologazione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2009/138/CE
  • Articolo 201 della direttiva 2009/138/CE
  • Articolo 198 della direttiva 2009/138/CE
  • Direttiva 87/344/CEE
  • Articolo 4 della direttiva 87/344/CEE
  • Direttiva 77/249/CEE
  • Direttiva 2008/52/CE
  • Articolo 81, paragrafo 2, lettera g), TFUE
  • Legge belga del 4 aprile 2014 sulle assicurazioni
  • Legge belga del 9 aprile 2017
  • Codice di procedura civile belga, articoli da 1730 a 1737

Assicurazione tutela giudiziaria e mediazione come "procedimento giudiziario"

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Grondwettelijk Hof belga sull'interpretazione dell'articolo 201 della direttiva 2009/138/CE, in materia di assicurazione tutela giudiziaria. La controversia opponeva due ordini degli avvocati belgi al Ministerraad e verteva sulla compatibilità della normativa nazionale con il diritto UE, in particolare sul diritto dell'assicurato di scegliere liberamente il proprio rappresentante in una procedura di mediazione.

Fatti e procedimento principale

Gli ordini degli avvocati contestavano la legge belga del 9 aprile 2017, che aveva modificato l'articolo 156 della legge sulle assicurazioni del 4 aprile 2014. Secondo i ricorrenti, la nuova disciplina escludeva indebitamente la mediazione dal novero dei procedimenti nei quali l'assicurato può scegliere liberamente il proprio avvocato o altra persona qualificata. Il giudice costituzionale belga osservava che nel diritto nazionale esistono sia mediazione stragiudiziale sia mediazione giudiziale e che entrambe possono condurre a un accordo omologabile dal giudice.

Normativa UE richiamata

La Corte richiama anzitutto l'articolo 201 della direttiva 2009/138/CE, che riprende sostanzialmente l'articolo 4 della direttiva 87/344/CEE, abrogata dalla prima. Vengono inoltre menzionati l'articolo 198 della direttiva 2009/138/CE, che definisce in modo ampio l'ambito dell'assicurazione tutela giudiziaria, il considerando 16 della medesima direttiva e, nel contesto più generale, la direttiva 2008/52/CE sulla mediazione in materia civile e commerciale, nonché l'articolo 81, paragrafo 2, lettera g), TFUE, relativo allo sviluppo di metodi alternativi di risoluzione delle controversie.

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce la propria giurisprudenza secondo cui il diritto alla libera scelta del rappresentante nell'assicurazione tutela giudiziaria ha portata generale e non può essere interpretato restrittivamente. Poiché la nozione di "procedimento giudiziario" non è definita dalla direttiva, essa va letta tenendo conto della lettera, del contesto e della finalità della disciplina, che è la tutela adeguata degli assicurati.

Sul piano funzionale, la Corte osserva che la mediazione giudiziale costituisce una fase del procedimento avviato dinanzi a un giudice, il quale resta investito della causa e può poi omologare l'accordo, attribuendogli gli effetti di una sentenza. Escludere tale fase dalla nozione di procedimento giudiziario priverebbe l'assicurato della tutela proprio nel momento in cui può essere decisivo l'intervento del rappresentante.

Quanto alla mediazione stragiudiziale, la Corte valorizza il fatto che anche essa può sfociare in un accordo omologabile dal giudice, il quale, in sede di omologazione, è vincolato dal contenuto dell'accordo salvo contrari all'ordine pubblico o, nei casi pertinenti, all'interesse dei figli minori. Ne deriva che l'accordo può produrre effetti assimilabili a quelli di una decisione giudiziaria.

Decisione e principio affermato

La Corte conclude che la nozione di "procedimento giudiziario" di cui all'articolo 201, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE include un procedimento di mediazione giudiziale o stragiudiziale in cui un giudice sia o possa essere coinvolto, sia all'inizio sia dopo la conclusione del procedimento. La conseguenza pratica è che, in tali ipotesi, l'assicurato conserva il diritto di scegliere liberamente il proprio rappresentante nell'ambito dell'assicurazione tutela giudiziaria.

Rilievo pratico

Per gli operatori italiani, la sentenza conferma un'interpretazione ampia della tutela legale assicurativa e rafforza la protezione della scelta del difensore o del professionista incaricato anche nelle ADR che possono interagire con il giudice. La decisione è particolarmente rilevante per la redazione delle condizioni di polizza e per la gestione dei sinistri in materia di mediazione civile.

Come è indicizzato

Materieassicurazione tutela giudiziariamediazione civile e commercialelibera scelta del rappresentantecooperazione giudiziaria civilediritto delle assicurazioni

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