Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-8/18

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 13 maggio 2020. — easyJet Airline Co. Ltd contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Settore aereo – Aiuto concesso dall’Italia a favore degli aeroporti sardi – Decisione che dichiara l’aiuto in parte compatibile e in parte incompatibile con il mercato interno – Imputabilità allo Stato – Aventi diritto – Vantaggio a favore delle compagnie aeree contraenti – Principio dell’operatore privato in economia di mercato – Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri – Lesione della concorrenza – Recupero – Legittimo affidamento – Obbligo di motivazione. — Causa T-8/18

Giurisprudenza europea62018TJ0008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di easyJet contro la decisione della Commissione sugli aiuti concessi dalla Regione autonoma della Sardegna agli aeroporti sardi. Ha ritenuto che il regime regionale, pur passando attraverso le società di gestione aeroportuale, fosse imputabile alla Regione e finanziato con risorse statali, con benefici finali per le compagnie aeree. È stato confermato anche l’ordine di recupero e esclusa la violazione del legittimo affidamento. Le censure relative alla compatibilità del regime e alla motivazione della decisione sono state anch’esse respinte.

Aiuti di Stato nel settore aeroportuale sardo: legittimità della decisione della Commissione che qualifica come aiuto il regime regionale a favore delle compagnie aeree e ne ordina il recupero

La questione giuridica

Il Tribunale è chiamato a stabilire se il regime istituito dalla legge regionale sarda n. 10/2010 e dai relativi atti di esecuzione costituisca un regime di aiuti di Stato a favore delle compagnie aeree, se i pagamenti tramite le società di gestione aeroportuale siano imputabili alla Regione autonoma della Sardegna e realizzati mediante risorse statali, se sussista un vantaggio economico selettivo, se siano integrati l’effetto sugli scambi e sulla concorrenza, se l’aiuto possa essere dichiarato compatibile ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE e se sia violato il legittimo affidamento con l’ordine di recupero.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che il regime sardo di finanziamento agli aeroporti, attuato mediante programmi approvati dalla Regione autonoma e contratti con le compagnie aeree, costituiva un regime di aiuti di Stato: i fondi regionali, pur veicolati dalle società di gestione aeroportuale, restavano risorse statali e i gestori agivano come meri intermediari conformandosi alle istruzioni della Regione. Le compagnie aeree beneficiarie, tra cui easyJet, ricevevano un vantaggio economico non ottenuto a condizioni normali di mercato; il regime incideva sugli scambi e sulla concorrenza e non soddisfaceva i criteri di compatibilità degli orientamenti del 2005. Il Tribunale ha inoltre escluso ogni legittimo affidamento e ha respinto integralmente il ricorso, salvo dichiarare irricevibili le censure dirette contro parti della decisione non riferibili alla ricorrente.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 107, paragrafi 1 e 3, TFUE
  • Articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 345 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 659/1999
  • Regolamento (UE) 2015/1589
  • Legge regionale Sardegna n. 10/2010
  • Comunicazione della Commissione 2005/C 312/01
  • Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree 2014
  • Decisione (UE) 2017/1861

Aiuti di Stato nel settore aeroportuale sardo: easyJet c/ Commissione

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE con cui easyJet ha chiesto l’annullamento della decisione (UE) 2017/1861 della Commissione sulla legge regionale sarda n. 10/2010, relativa alla compensazione agli aeroporti sardi per obblighi di servizio pubblico. Il Tribunale ha esaminato in particolare se i pagamenti transitati dalle società di gestione aeroportuale alle compagnie aeree costituissero aiuti di Stato e se l’ordine di recupero fosse legittimo.

Fatti e assetto del regime regionale

La Sardegna aveva istituito, con l’articolo 3 della legge n. 10/2010 e con successive deliberazioni regionali, un meccanismo di finanziamento per il potenziamento del trasporto aereo e la destagionalizzazione dei collegamenti. Le società di gestione aeroportuale dovevano presentare programmi di attività approvati dalla Regione autonoma, i quali potevano riguardare: - aumento del traffico aereo; - promozione turistica della Sardegna da parte delle compagnie aeree; - altre attività promozionali affidate a terzi. La Regione erogava i fondi in tranche e subordinava il pagamento alla presentazione di documentazione, contratti e rendiconti, prevedendo anche sanzioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi.

Attuazione nei rapporti con easyJet

Per gli aeroporti di Olbia e Cagliari-Elmas, easyJet concluse contratti con GEASAR e SOGAER per mantenere o garantire specifiche rotte, raggiungere obiettivi di traffico e svolgere attività di marketing per promuovere la Sardegna. Il Tribunale ha osservato che tali contratti erano strettamente collegati al finanziamento regionale e che, in particolare, il contratto con SOGAER menzionava espressamente la dipendenza dal finanziamento regionale.

Ricevibilità del ricorso

La Commissione aveva eccepito l’irricevibilità parziale delle conclusioni di easyJet. Il Tribunale ha chiarito che la ricorrente poteva contestare l’articolo 1, paragrafo 2, e l’articolo 2 della decisione solo nella parte in cui la riguardavano direttamente, ma non nelle parti riferite ad altre compagnie aeree. È stata invece dichiarata irricevibile la censura diretta contro l’articolo 1, paragrafo 1, perché easyJet non era concorrente delle società di gestione aeroportuale, beneficiarie formali di quella parte della decisione.

Qualificazione delle misure come aiuto di Stato

Sul primo motivo, il Tribunale ha confermato che i fondi utilizzati dalle società aeroportuali per pagare le compagnie aeree provenivano dal bilancio della Regione autonoma e quindi costituivano risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. È stato decisivo il fatto che la Regione esercitasse un controllo a monte e a valle: approvazione dei programmi, definizione dei criteri, verifica dei contratti, richieste di rendicontazione e rimborso condizionato. Le società aeroportuali sono state qualificate come meri intermediari che veicolavano risorse regionali a favore delle compagnie aeree.

Vantaggio economico e assenza del criterio dell’operatore privato

Sul secondo motivo, il Tribunale ha ritenuto che le compagnie aeree avessero ricevuto un vantaggio economico, poiché i pagamenti regionali coprivano costi di attivazione/rafforzamento delle rotte e attività di marketing che, in condizioni normali di mercato, le compagnie avrebbero dovuto sopportare da sé. Ha escluso l’applicabilità del principio dell’operatore privato sia a livello della Regione autonoma sia a livello delle società di gestione aeroportuale: la Regione non agiva come investitore ma perseguiva finalità di politica economica e turistico-territoriale, mentre le società aeroportuali non erano controllate dalla Regione e si limitavano a eseguire il regime. Il Tribunale ha anche rilevato che non vi fu una vera gara d’appalto aperta, trasparente e non discriminatoria in grado di dimostrare un acquisto a condizioni di mercato.

Effetto sugli scambi e distorsione della concorrenza

Sul terzo motivo, il Tribunale ha ribadito che non occorre provare un effetto effettivo sugli scambi o una distorsione concreta: è sufficiente l’idoneità della misura a produrli. Poiché le compagnie aeree operano in un mercato europeo fortemente concorrenziale, il vantaggio concesso rafforzava la loro posizione rispetto ai concorrenti, anche su rotte dirette e in connessione con altri aeroporti europei.

Compatibilità dell’aiuto e orientamenti del 2005

Quanto al quarto motivo, il Tribunale ha applicato gli orientamenti del 2005 sugli aiuti di avviamento alle compagnie aeree. Ha ritenuto che il regime non rispettasse le condizioni cumulative del punto 79: mancava una struttura realmente decrescente nel tempo, non vi era una chiara individualizzazione dei costi ammissibili per rotta, non risultava un meccanismo di attribuzione non discriminatoria assimilabile a una gara e il finanziamento non appariva limitato ai soli costi di avviamento. Ha quindi confermato che la Commissione poteva escludere la compatibilità ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE e degli orientamenti richiamati.

Legittimo affidamento e recupero

Sul quinto motivo, il Tribunale ha escluso la violazione del legittimo affidamento. La Commissione non aveva fornito alcuna assicurazione precisa sulla compatibilità del regime, mentre easyJet, come operatore diligente del settore aereo, avrebbe dovuto conoscere la legge regionale pubblicata e il rischio che il sistema fosse qualificato come aiuto illegale perché attuato senza attendere la decisione della Commissione. Il recupero ordinato dall’Italia è stato quindi ritenuto legittimo.

Motivazione della decisione

Sul sesto motivo, il Tribunale ha ritenuto la motivazione della Commissione sufficiente ai sensi dell’articolo 296 TFUE. La decisione impugnata esponeva in modo comprensibile il ragionamento sulla funzione di intermediazione delle società aeroportuali, sul vantaggio economico e sulla mancanza dei presupposti di compatibilità. Le censure di easyJet miravano, in realtà, a contestare la fondatezza nel merito, non un vero difetto di motivazione.

Dispositivo e rilievi pratici

Il ricorso è stato integralmente respinto e easyJet è stata condannata alle spese. La decisione conferma una linea rigorosa in materia di aiuti di Stato indiretti nel settore aeroportuale: quando un ente pubblico controlla la destinazione dei fondi e gli intermediari si limitano a veicolarli verso le compagnie aeree, il vantaggio è imputabile allo Stato anche se la misura è formalmente strutturata come rapporto commerciale tra privati.

Come è indicizzato

Materieaiuti di Statosettore aeroportualetrasporto aereorecupero degli aiutilegittimo affidamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.