Sentenza del 12/06/2015 n. 354 - Comm. Trib. Prov. Pavia
ACCERTAMENTO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - INDUTTIVO - Mancanza di scritture contabili per furto della stessa - Legittimazione all'accertamento - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la legittimità dell'accertamento induttivo del reddito, sostenendo che la mancanza delle scritture contabili fosse dovuta a forza maggiore, ossia al furto della documentazione. L'Ufficio aveva determinato induttivamente il reddito applicando una percentuale di ricarico alle vendite. La controversia riguardava sia la possibilità di procedere all'accertamento in assenza della contabilità sottratta, sia la congruità della percentuale di ricarico applicata, considerato che l'attività riguardava autoveicoli usati e spesso usurati, acquistati nell'ambito di fallimenti e procedure concorsuali.
La decisione
La sentenza ha ritenuto legittimo l'accertamento induttivo ai sensi dell'art. 39, commi 2 e 3, del d.P.R. 600/1973, anche se la contabilità non era disponibile per effetto di un furto. Tuttavia, i giudici hanno ridimensionato la percentuale di ricarico prospettata dall'Ufficio, fissandola in circa il 20%, e hanno ricostruito induttivamente i costi nella misura dell'81%. L'accertamento è quindi risultato valido nel metodo, ma è stato rideterminato nel quantum.
Norme richiamate
Art. 39, commi 2 e 3, d.P.R. 600/1973
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di determinare induttivamente il reddito quando la contabilità non è disponibile o non consente una ricostruzione attendibile, anche se l'omessa disponibilità delle scritture deriva da un furto o da altra causa di forza maggiore.
Massime di principio
- La sottrazione o distruzione della contabilità per forza maggiore non impedisce automaticamente all'Amministrazione di procedere con un accertamento induttivo.
- Il contribuente deve documentare tempestivamente il furto o l'evento impeditivo e, per quanto possibile, ricostruire la contabilità mediante documenti sostitutivi, fatture, estratti conto e altra documentazione disponibile.
- La legittimità del metodo induttivo non implica che i valori utilizzati dall'Ufficio siano automaticamente corretti: percentuali di ricarico e margini devono essere coerenti con il settore, la tipologia e la qualità dei beni commercializzati.
- Nel commercio di beni usati, deteriorati o acquistati in procedure concorsuali, i margini presunti possono dover essere ridotti rispetto a quelli riferibili a beni nuovi o di normale qualità commerciale.
- Il giudice può confermare il ricorso all'accertamento induttivo ma rideterminare il reddito imponibile quando la percentuale di ricarico applicata dall'Ufficio risulta sproporzionata o non adeguatamente calibrata sulle caratteristiche concrete dell'attività.
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