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Sentenza

Sentenza n. 1121/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202201367

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio sull’istanza di retrodatazione della decorrenza giuridica della promozione e, con motivi aggiunti, decreto di ricalcolo della retrodatazione della promozione

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva conseguito la qualifica di Vice Sovrintendente per merito straordinario con decorrenza giuridica ed economica dal 28 aprile 2008. Successivamente, vincitori di un concorso interno per Vice Sovrintendenti avevano ottenuto, ai sensi della disciplina concorsuale, una decorrenza giuridica retrodatata, risultando così collocati anteriormente nel ruolo rispetto al ricorrente. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2020, il ricorrente chiedeva al Ministero l’allineamento della decorrenza giuridica della propria promozione a quella più favorevole riconosciuta ai vincitori della selezione successiva, con conseguente ricostruzione della carriera. Deduceva la violazione dell’art. 2 della l. 241/1990, degli artt. 3 e 97 Cost. e dell’art. 75 d.P.R. 335/1982, come risultante dalla pronuncia costituzionale, nonché eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. Sosteneva inoltre di poter ottenere l’accertamento del diritto alla retrodatazione, anche perché il rapporto non sarebbe stato esaurito. Con motivi aggiunti impugnava il decreto del Capo della Polizia che aveva ricalcolato la retrodatazione della promozione, ritenendola comunque insufficiente rispetto alla decorrenza richiesta. Il Ministero eccepiva l’inammissibilità delle domande per mancata tempestiva impugnazione del ruolo aggiornato dei sovrintendenti capo, dal quale risultava la posizione del ricorrente senza la retrodatazione invocata, nonché l’inammissibilità dell’azione di accertamento di una pretesa già definita da atti amministrativi non impugnati.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso principale e i motivi aggiunti, ritenendoli comunque infondati nel merito. La pretesa alla retrodatazione incideva sulla collocazione del dipendente nell’organizzazione gerarchica della Polizia di Stato e riguardava quindi una posizione di interesse legittimo, non un diritto soggettivo azionabile mediante una generica domanda di accertamento. Gli atti di nomina, inquadramento e determinazione della decorrenza giuridica hanno natura provvedimentale e autoritativa e devono essere impugnati nel termine decadenziale. Il ricorrente avrebbe dovuto contestare tempestivamente il ruolo aggiornato dei sovrintendenti capo, pubblicato il 3 febbraio 2022, oppure gli atti di nomina dei colleghi che lo avevano scavalcato. La mancata impugnazione aveva consolidato le posizioni in ruolo e reso il rapporto esaurito, nonostante la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2020. La dichiarazione di incostituzionalità non travolge infatti i provvedimenti amministrativi ormai definitivi per mancata impugnazione o per formazione del giudicato. Il successivo decreto del Capo della Polizia, relativo allo sviluppo della carriera e al ricalcolo della retrodatazione, non costituiva autotutela e non riapriva i termini per impugnare i precedenti atti di inquadramento; per tale ragione i motivi aggiunti erano anche privi di interesse. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia e dell’evoluzione giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    L’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso; tuttavia, la domanda avverso il silenzio non può eludere la necessità di impugnare tempestivamente gli atti autoritativi lesivi già adottati.

  • artt. 29 e 41 c.p.a.

    “dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge”

    Le posizioni in ruolo devono essere contestate entro il termine decadenziale di impugnazione; decorso tale termine, l’atto amministrativo si consolida e non può essere rimesso in discussione mediante un’azione di accertamento.

  • art. 3 d.P.R. 335/1982

    “nell’àmbito dello stesso ruolo o della stessa carriera la gerarchia è determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall’anzianità”

    L’anzianità nella qualifica determina direttamente la collocazione gerarchica del personale della Polizia di Stato, rendendo attuale e concreta la lesione derivante dallo scavalcamento.

  • art. 24-quater d.P.R. 335/1982

    La disciplina della nomina a Vice Sovrintendente e della decorrenza giuridica dei vincitori dei concorsi interni può determinare una collocazione anteriore nel ruolo rispetto al personale promosso per merito straordinario.

  • art. 75 d.P.R. 335/1982

    “l’illegittimità costituzionale dell’art. 75, primo comma, [...] nella parte in cui non prevede l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all’esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti”

    La sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2020 ha imposto un meccanismo di allineamento, ma tale effetto non incide sui provvedimenti amministrativi ormai definitivi e sulle posizioni in ruolo consolidate per mancata tempestiva impugnazione.

  • art. 31 c.p.a.

    L’azione avverso il silenzio consente di ottenere una pronuncia sull’obbligo dell’amministrazione di provvedere, ma non permette di conseguire indirettamente la caducazione di atti autoritativi ormai inoppugnabili.

  • art. 32 c.p.a.

    La prospettata conversione dell’azione in accertamento non consente di superare la natura autoritativa degli atti di inquadramento né la decadenza dall’impugnazione.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 224/2020

    La pronuncia di illegittimità costituzionale opera retroattivamente nei limiti ordinari, ma non travolge i rapporti esauriti e le posizioni amministrative consolidate per definitività dell’atto o mancata impugnazione.

Massime di principio

  • La posizione del dipendente pubblico rispetto agli atti di nomina, inquadramento e determinazione della decorrenza giuridica della qualifica è, quando tali atti incidono sulla collocazione nell’organizzazione e nella gerarchia dell’amministrazione, una posizione di interesse legittimo; gli atti devono pertanto essere impugnati tempestivamente e non possono essere contestati mediante una successiva azione di mero accertamento del diritto.
  • Nella Polizia di Stato, lo scavalcamento nell’anzianità di qualifica produce una lesione concreta e attuale, poiché l’anzianità determina la posizione gerarchica all’interno dello stesso ruolo; l’interessato deve impugnare tempestivamente gli atti di nomina o il ruolo che hanno determinato tale collocazione.
  • La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma sulla decorrenza della promozione per merito straordinario non travolge i provvedimenti amministrativi divenuti definitivi per mancata impugnazione o per formazione del giudicato. Le posizioni in ruolo consolidate restano quindi insensibili alla sopravvenuta pronuncia di incostituzionalità.
  • L’azione avverso il silenzio non può essere utilizzata per ottenere indirettamente la rimozione o la modifica di un atto autoritativo di inquadramento ormai inoppugnabile; l’obbligo di provvedere non comporta il potere del giudice di disporre la retrodatazione in contrasto con la definitività dell’atto.
  • Un successivo provvedimento che si limiti a sviluppare o ricalcolare la carriera del dipendente, senza esercitare autotutela sulla precedente posizione in ruolo, non riapre i termini per impugnare gli atti originari e non attribuisce un nuovo interesse alla loro contestazione.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoTermini e notificazione del ricorsoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereSilenzio della pubblica amministrazionePrincipio di legalità e tipicità

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