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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02203/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Nel procedimento esecutivo la condannata chiedeva la restituzione/dissequestro della somma di euro 12.575,15 giacente su un libretto postale a lei intestato, sostenendo che il vincolo fosse stato illegittimamente mantenuto. In ricorso deduceva erronea applicazione degli artt. 240 c.p. e 253 c.p.p., nonché vizi motivazionali ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., lamentando che il giudice dell'esecuzione avesse ritenuto la somma "prezzo" dei reati di spaccio contestati e quindi oggetto di pertinenzialità/confisca, con motivazione incongrua rispetto agli atti. La difesa sosteneva che le cessioni di stupefacente erano di modico quantitativo e che l'assoluzione dal diverso reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 rendeva inverosimile un nesso causale tra quei fatti e l'importo sequestrato. La Corte di cassazione ha però rilevato che la somma non era stata sequestrata preventivamente, bensì con sequestro probatorio, e che il ricorso doveva essere trattato come opposizione contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione.

La decisione

La Corte ha riqualificato il ricorso per cassazione come opposizione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p. e ha disposto la trasmissione degli atti allo stesso giudice dell'esecuzione competente a decidere sull'opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione/disequestro. Non ha quindi esaminato nel merito la dedotta pertinenzialità della somma rispetto ai reati di spaccio, limitandosi a correggere il mezzo di impugnazione erroneamente proposto.

Norme richiamate

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione proposto contro il provvedimento che decide sull'istanza di dissequestro e restituzione di cose sequestrate va riqualificato, se erroneamente proposto, come opposizione, in applicazione del principio di conservazione degli atti e del favor impugnationis.

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    Il provvedimento del giudice dell'esecuzione che decide sull'istanza di dissequestro e restituzione di cose sequestrate deve essere impugnato con opposizione davanti allo stesso giudice, anche se adottato all'esito di procedura camerale.

  • art. 240 c.p.

    È richiamato dalla difesa in relazione alla disciplina della confisca e alla qualificazione della somma come prezzo del reato.

  • art. 253 c.p.p.

    È richiamato dalla difesa in relazione alla disciplina del sequestro probatorio e alla legittimità del vincolo sulle somme.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    È richiamato dalla difesa quale parametro dei vizi di legittimità denunciati in cassazione, in particolare violazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 240-bis c.p.

    È menzionato solo per precisare che un distinto sequestro, disposto in relazione a tale norma, aveva riguardato un'autovettura e non le somme oggetto della domanda di restituzione.

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    È citato perché la ricorrente era stata assolta da tale imputazione; la difesa lo richiama per escludere la plausibilità del nesso tra il denaro sequestrato e i fatti di spaccio.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    È richiamato nel riassunto dei motivi per la loro trattazione congiunta.

Massime di principio

  • Contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione che decide sull'istanza di restituzione o di dissequestro di cose sequestrate, il rimedio ordinario è l'opposizione davanti allo stesso giudice, non il ricorso per cassazione.
  • Se un ricorso per cassazione è stato proposto per errore avverso un provvedimento impugnabile con opposizione, esso non deve essere necessariamente dichiarato inammissibile, ma può essere riqualificato come opposizione in forza del principio di conservazione degli atti e del favor impugnationis.
  • Ai fini della corretta qualificazione del mezzo di impugnazione, rileva la natura effettiva del vincolo cautelare o probatorio e non la sua denominazione utilizzata dalle parti o talvolta anche nel provvedimento impugnato.
  • Quando il ricorrente contesta la pertinenzialità di una somma di denaro rispetto a un reato, la questione resta assorbita se il giudice di legittimità rileva a monte l'erronea individuazione del rimedio impugnatorio.
  • L'eventuale collegamento tra somme di denaro e reati presuppone una verifica concreta del rapporto tra il bene e il fatto-reato, ma tale accertamento non viene affrontato se l'impugnazione è devoluta al giudice sbagliato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestro
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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