Cassazione Penale, Ordinanza n. 29268/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero dirette soltanto a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione delle fonti probatorie, senza evidenziare un effettivo vizio logico-giuridico della motivazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (parti civili)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale. Il ricorso deduceva, con un unico motivo, violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità delle parti civili e alla conseguente valutazione del compendio probatorio, sostenendo in sostanza che i giudici di merito avessero apprezzato erroneamente le emergenze processuali. La Corte ha rilevato che le difese miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e una lettura alternativa delle prove, attività preclusa in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 612, secondo comma, c.p.
Richiamato come uno dei titoli di reato ritenuti integrati nei giudizi di merito e oggetto della conferma in appello.
art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110
Richiamato come ulteriore reato contestato e confermato nei precedenti gradi di giudizio.
art. 121 c.p.p.
Le difese delle parti civili, impropriamente qualificate come controricorso, sono state considerate memorie ai sensi di questa norma.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa lettura delle fonti di prova, poiché il controllo della Corte di cassazione riguarda la coerenza logica e giuridica della motivazione, non la migliore ricostruzione possibile dei fatti.
- La censura sull'attendibilità dei testimoni o delle parti civili è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mira soltanto a contrapporre al ragionamento dei giudici di merito una lettura alternativa delle risultanze processuali.
- La qualificazione processuale di un atto depositato dalle parti civili deve rispettare il sistema del processo penale: l'istituto del controricorso non è previsto, sicché l'atto va eventualmente valutato come memoria ai sensi dell'art. 121 c.p.p. se ne ricorrono i presupposti.
Come è indicizzato
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