Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33140/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un licenziamento dichiarato inefficace dal Tribunale, con condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto fino alla reintegra. Successivamente la lavoratrice ha ottenuto un decreto ingiuntivo per euro 145.280,20 nei confronti della società obbligata. Le società hanno proposto opposizione sostenendo, in sostanza, che il credito fosse già stato soddisfatto in sede esecutiva sulla base della medesima sentenza. La Corte d'appello ha accolto l'impugnazione delle società e ha revocato il decreto, ritenendo che la lavoratrice avesse realizzato una duplicazione del credito già integralmente azionato e soddisfatto. In cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) violazione degli artt. 278 e 474 c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe contraddittoriamente qualificato la sentenza come contenente una condanna generica ma anche idonea a fondare l'esecuzione, quando invece non sarebbero bastate mere operazioni aritmetiche per attribuirle efficacia esecutiva; 2) omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione e violazione degli artt. 474 c.p.c. e 2697 c.c., perché il precetto non sarebbe il titolo esecutivo e i titoli esecutivi utilizzati nella fase esecutiva sarebbero diversi, sicché non vi sarebbe stata alcuna duplicazione del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente, affermando che il titolo giudiziale esecutivo non coincide soltanto con il testo formale della sentenza ma può essere interpretato anche extra-testualmente sulla base degli elementi acquisiti nel processo in cui è formato. Nel caso concreto, il giudice dell'esecuzione aveva già utilizzato il testo integrale della sentenza per assegnare le somme nella procedura espropriativa presso terzi; la ricorrente non aveva indicato crediti ulteriori rimasti insoddisfatti; la sentenza era comunque idonea a essere posta in esecuzione. Pertanto, la richiesta monitoria costituiva un'illegittima duplicazione di un credito già soddisfatto, sicché correttamente la Corte d'appello aveva revocato il decreto ingiuntivo. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 278 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per contestare la qualificazione della sentenza come condanna generica e la sua idoneità esecutiva; la Corte non ne fa un autonomo sviluppo, limitandosi a ritenere infondata la censura.

  • art. 474 c.p.c.

    Il titolo giudiziale esecutivo non si esaurisce nel documento sentenza in senso meramente testuale, ma può essere interpretato anche extra-testualmente sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo di formazione del titolo, se così è possibile quantificare il dovuto.

  • art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.

    Norma invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.

    Norma invocata come parametro del secondo motivo per vizio motivazionale; la Corte reputa comunque infondate le doglianze.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo di ricorso; la Corte non ravvisa violazioni rilevanti, poiché manca la dimostrazione di crediti ulteriori non soddisfatti.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente in caso di rigetto.

  • L. 24 dicembre 2012 n. 228

    Richiamata quale fonte del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Il titolo esecutivo giudiziale non va letto in modo meramente letterale o atomistico: la sua portata può essere ricostruita anche attraverso l'interpretazione del provvedimento nel contesto degli elementi processuali che ne hanno determinato la formazione.
  • Se un credito risulta già integralmente soddisfatto in sede esecutiva sulla base del medesimo titolo, la successiva richiesta monitoria per le stesse somme integra una duplicazione indebita del credito e non può essere accolta.
  • Chi contesta la pretesa di duplicazione del credito deve allegare e indicare con precisione quali ulteriori poste siano rimaste insoddisfatte; in mancanza di tale specificazione, la censura non supera il rilievo di merito fondato sull'integrale soddisfazione già avvenuta.
  • La qualificazione di una condanna come generica non esclude, di per sé, la sua idoneità a fondare l'esecuzione, quando il contenuto del titolo consenta comunque la determinazione del dovuto mediante elementi già acquisiti nel giudizio di formazione del titolo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.