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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5527/2020 del 28/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coeredi)

La controversia

Una coerede aveva chiesto di usucapire l’intero immobile comune nei confronti della sorella. Il Tribunale di Caltagirone, con sentenza del 15 marzo 2008, respinse la domanda di usucapione relativamente alla quota di un terzo appartenente alla convenuta e, accogliendo la domanda riconvenzionale di divisione, attribuì l’intero immobile alla convenuta, imponendole un conguaglio di Euro 17.300,00. Compensò le spese di lite e ripartì in parti uguali quelle di CTU. La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 34 depositata il 9 gennaio 2014, rigettò l’appello principale e accolse in parte quello incidentale, ponendo le spese di CTU per un terzo a carico della convenuta e per due terzi a carico dell’attrice. La comproprietaria assegnataria ricorse per cassazione con tre motivi. Con i primi due, dedusse, rispettivamente, violazione dell’art. 112 c.p.c. e violazione dell’art. 1720 c.c., contestando che il conguaglio fosse calcolato sul valore attuale dell’immobile comprensivo delle migliorie realizzate e sostenute dall’altra condividente: a suo avviso, in mancanza di domanda di rimborso, le migliorie non potevano essere considerate nella stima e il loro computo avrebbe attribuito alla controparte un rimborso non richiesto o, se cumulato con il conguaglio, un vantaggio eccedente. Con il terzo motivo, denunciò violazione dell’art. 91 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello aveva corretto soltanto la ripartizione delle spese di CTU, omettendo di decidere la censura sulla compensazione delle restanti spese di primo grado, nonostante la prevalente soccombenza dell’attrice nella domanda di usucapione.

La decisione

La Cassazione rigetta il ricorso. I primi due motivi, esaminati congiuntamente e ritenuti infondati, sono respinti perché le migliorie incorporate nel bene comune per accessione concorrono alla stima del bene al momento della divisione e alla determinazione dei conguagli, anche se eseguite da uno solo dei condividenti. L’eventuale credito per le spese sostenute è distinto dall’incremento di valore: il coerede può chiedere il rimborso delle spese, quale mandatario o utile gestore, nei limiti della quota riferibile agli altri condividenti, non l’indennità prevista dall’art. 1150 c.c. pari all’aumento di valore né il rimborso integrale; pertanto non è necessaria la coincidenza fra spese rimborsabili e incremento di valore e il cumulo fra conguaglio e rimborso pro quota non comporta, per ciò solo, locupletazione. Il terzo motivo è dichiarato inammissibile: poiché la Corte d’appello non aveva pronunciato sulla distinta censura relativa alla compensazione delle spese di lite, la ricorrente avrebbe dovuto denunciare l’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., non la violazione dell’art. 91 c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese di cassazione, non essendosi gli intimati costituiti. La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    In tal senso, si rileva che la decisione della Corte distrettuale, limitata alla sola questione delle spese della CTU, ha di fatto omesso di statuire sull’altra doglianza dedotta nel motivo di gravame, con l’effetto che in questa sede la censura doveva essere veicolata mediante la deduzione della violazione della regola di cui all’art. 112 c.p.c., e non anche, come invece avvenuto, con la doglianza in ordine alla corretta applicazione dell’art. 91 c.p.c., essendo, come detto, mancata una statuizione di merito sul punto da parte del giudice di appello, che semplicemente non si è avveduto della duplicità delle critiche mosse dalla ricorrente.

    Quando il giudice d’appello omette di pronunciarsi su una distinta censura contenuta nel motivo di gravame, la doglianza in cassazione deve essere proposta come omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c., e non come errore nell’applicazione della norma sostanziale o processuale che avrebbe dovuto regolare il merito della questione.

  • art. 1720 c.c.

    A tal proposito, occorre in primo luogo ribadire che (cfr. Cass. n. 16206/2013) il coerede che sul bene comune da lui posseduto abbia eseguito delle migliorie può pretendere, in sede di divisione, non già l’applicazione dell’art. 1150 c.c. – secondo cui è dovuta un’indennità pari all’aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti – ma, quale mandatario o utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per la cosa comune, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di debito di valore, affermazione questa che già evidenzia come non vi sia necessaria coincidenza tra l’ammontare delle somme suscettibili di essere richieste a titolo di rimborso e gli effetti sulla stima del bene che le migliorie eseguite possano produrre (conf. Cass. n. 6982/2009).

    Il coerede che abbia eseguito migliorie sul bene comune può chiedere in divisione, quale mandatario o utile gestore degli altri coeredi, il rimborso delle spese sostenute per la cosa comune, senza rivalutazione monetaria perché si tratta di debito di valuta; tale credito non coincide necessariamente con l’incremento di valore prodotto dalle migliorie.

  • art. 1150 c.c.

    A tal proposito, occorre in primo luogo ribadire che (cfr. Cass. n. 16206/2013) il coerede che sul bene comune da lui posseduto abbia eseguito delle migliorie può pretendere, in sede di divisione, non già l’applicazione dell’art. 1150 c.c. – secondo cui è dovuta un’indennità pari all’aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti – ma, quale mandatario o utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per la cosa comune, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di debito di valore, affermazione questa che già evidenzia come non vi sia necessaria coincidenza tra l’ammontare delle somme suscettibili di essere richieste a titolo di rimborso e gli effetti sulla stima del bene che le migliorie eseguite possano produrre (conf. Cass. n. 6982/2009).

    Nella fattispecie della divisione ereditaria il credito del coerede autore delle migliorie non è l’indennità commisurata all’aumento di valore prevista dall’art. 1150 c.c.; consiste invece nel rimborso delle spese sostenute, secondo il titolo e i limiti indicati dalla decisione.

  • art. 91 c.p.c.

    In tal senso, si rileva che la decisione della Corte distrettuale, limitata alla sola questione delle spese della CTU, ha di fatto omesso di statuire sull’altra doglianza dedotta nel motivo di gravame, con l’effetto che in questa sede la censura doveva essere veicolata mediante la deduzione della violazione della regola di cui all’art. 112 c.p.c., e non anche, come invece avvenuto, con la doglianza in ordine alla corretta applicazione dell’art. 91 c.p.c., essendo, come detto, mancata una statuizione di merito sul punto da parte del giudice di appello, che semplicemente non si è avveduto della duplicità delle critiche mosse dalla ricorrente.

    La censura relativa alla regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza presuppone una statuizione del giudice sul punto; se il giudice d’appello omette di decidere la relativa doglianza, il vizio da dedurre in cassazione è l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., non la violazione dell’art. 91 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, ricorrono i presupposti processuali per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

    La disposizione ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale, in caso di rigetto del ricorso, va dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Nella divisione di un bene comune non comodamente divisibile, le migliorie che si incorporano nel bene per accessione concorrono alla stima attuale del cespite e, di conseguenza, alla determinazione delle quote e dei conguagli, anche se sono state realizzate da uno solo dei condividenti.
  • Il coerede che ha eseguito migliorie sul bene comune può chiedere in sede di divisione il rimborso delle spese sostenute quale mandatario o utile gestore degli altri coeredi; il rimborso, trattandosi di debito di valuta, non è soggetto a rivalutazione monetaria e non coincide necessariamente con l’incremento di valore del bene.
  • Il rimborso delle spese di miglioria è dovuto pro quota agli altri condividenti e non per l’intero; non spetta, in questa fattispecie, l’indennità commisurata all’aumento di valore prevista dall’art. 1150 c.c. Il cumulo tra conguaglio calcolato sul valore attuale e rimborso pro quota non determina di per sé un indebito arricchimento.
  • Se il giudice d’appello omette di pronunciarsi su una specifica censura relativa alla regolazione delle spese, in cassazione occorre denunciare l’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c.; non è sufficiente dedurre la violazione dell’art. 91 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaComunioneImpugnazioniSpese di lite
RamiSuccessioniDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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