Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 91/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS-, Sezione Lavoro, pubblicata in data 29.10.2024.

Giustizia amministrativa202502532

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo di dare esecuzione a una sentenza del Tribunale del lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno agito per l'ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, che aveva accertato il loro diritto a ottenere la carta docente, o altro strumento equipollente, per specifici anni scolastici e aveva condannato l'amministrazione a metterla a loro disposizione. La sentenza era stata notificata al Ministero il 10 gennaio 2025, non era stata impugnata ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 25 giugno 2025. Nonostante ciò, il titolo era rimasto ineseguito. Le ricorrenti hanno inoltre allegato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, e hanno chiesto l'adozione degli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato nonché, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato il mancato adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e accertata l'inottemperanza, anche perché l'amministrazione non aveva contestato il mancato adempimento. Ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione al giudicato, per la parte relativa alla carta docente e al contributo alla formazione, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, incaricandolo di adottare gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture amministrative competenti. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l'istruzione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, ove necessario, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti obblighi di pagamento di somme.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Rilevano per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, può ordinare a un’amministrazione di dare integrale esecuzione a un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando il titolo sia esecutivo, definitivo e non spontaneamente adempiuto.
  • L’inottemperanza può essere dichiarata sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente quando l’amministrazione, costituitasi in giudizio, non contesti il mancato adempimento dell’obbligo risultante dal titolo esecutivo.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’esecuzione e nominare anticipatamente un commissario ad acta, destinato a operare in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico dotato di competenze coerenti con l’attività da eseguire; quando svolga funzioni commissariali nell’ambito dei propri compiti istituzionali, può non essere riconosciuto alcun compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.