Sentenza n. 91/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS-, Sezione Lavoro, pubblicata in data 29.10.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo di dare esecuzione a una sentenza del Tribunale del lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno agito per l'ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, che aveva accertato il loro diritto a ottenere la carta docente, o altro strumento equipollente, per specifici anni scolastici e aveva condannato l'amministrazione a metterla a loro disposizione. La sentenza era stata notificata al Ministero il 10 gennaio 2025, non era stata impugnata ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 25 giugno 2025. Nonostante ciò, il titolo era rimasto ineseguito. Le ricorrenti hanno inoltre allegato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, e hanno chiesto l'adozione degli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato nonché, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato il mancato adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e accertata l'inottemperanza, anche perché l'amministrazione non aveva contestato il mancato adempimento. Ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione al giudicato, per la parte relativa alla carta docente e al contributo alla formazione, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, incaricandolo di adottare gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture amministrative competenti. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l'istruzione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, ove necessario, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti obblighi di pagamento di somme.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Rilevano per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, può ordinare a un’amministrazione di dare integrale esecuzione a un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando il titolo sia esecutivo, definitivo e non spontaneamente adempiuto.
- L’inottemperanza può essere dichiarata sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente quando l’amministrazione, costituitasi in giudizio, non contesti il mancato adempimento dell’obbligo risultante dal titolo esecutivo.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’esecuzione e nominare anticipatamente un commissario ad acta, destinato a operare in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico dotato di competenze coerenti con l’attività da eseguire; quando svolga funzioni commissariali nell’ambito dei propri compiti istituzionali, può non essere riconosciuto alcun compenso aggiuntivo.
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