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Sentenza

Sentenza del 07/11/2018 n. 28342 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto per insufficiente motivazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La CTR aveva ritenuto deducibili i costi del servizio mensa perché il servizio sarebbe stato accessibile a tutti i dipendenti, anche se alcuni non lo utilizzavano per scelta personale o perché beneficiavano di trattamenti alternativi. Secondo l'Agenzia, tuttavia, la CTR non aveva indicato i documenti posti a fondamento della decisione e non aveva esaminato la dichiarazione della società secondo cui le fatture riguardavano pasti erogati solo ad alcuni lavoratori. La contestazione riguardava quindi la mancata dimostrazione del requisito della generalità dei destinatari del servizio, necessario per la deducibilità del costo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo insufficiente e generica la motivazione della CTR. Il giudice di merito non aveva spiegato quali documenti dimostrassero l'accessibilità del servizio alla generalità dei dipendenti né aveva valutato la dichiarazione della società potenzialmente incompatibile con tale requisito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 62, comma 1-bis

    La deducibilità dei costi del servizio mensa richiede la dimostrazione che il servizio sia accessibile alla generalità dei dipendenti, non soltanto a un gruppo limitato di lavoratori. Il giudice deve verificare concretamente tale requisito sulla base della documentazione prodotta.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    "insufficiente motivazione"

    La sentenza può essere impugnata per cassazione quando la motivazione è talmente insufficiente da non consentire di comprendere il percorso logico seguito dal giudice o di verificare l'esame degli elementi decisivi.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione contesta la deducibilità di un costo per carenza o insufficienza della documentazione, il contribuente deve dimostrare in modo specifico la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge.
  • Per i costi relativi a servizi destinati ai dipendenti, non è sufficiente affermare genericamente che il servizio era disponibile: occorre documentare che fosse concretamente accessibile alla generalità dei lavoratori.
  • Il fatto che solo alcuni dipendenti utilizzino effettivamente un servizio non esclude necessariamente la deducibilità, se è provato che il servizio era aperto a tutti; tuttavia, la prova dell'accessibilità deve essere chiara e coerente con fatture, dichiarazioni e altra documentazione.
  • Il giudice di merito deve indicare espressamente i documenti e gli elementi sui quali fonda la decisione e deve esaminare le dichiarazioni del contribuente potenzialmente contraddittorie o decisive.
  • In caso di motivazione generica o non verificabile, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e rinviare la causa a un diverso giudice di merito per una nuova valutazione.

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