Cassazione Penale, Sentenza n. 10311/2022 del 23/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Siena che aveva negato la liberazione anticipata relativa a due semestri (17-28 aprile 2017 e 17/10/2019-6/4/2020). Contestava errori di diritto e carenza di motivazione in quanto il provvedimento sarebbe fondato su un unico episodio disciplinare (6 aprile 2020) già valutato in sede disciplinare e, secondo il ricorrente, non idoneo a dimostrare la mancata partecipazione all'opera di rieducazione, mentre vi sarebbero state altre circostanze indicative di partecipazione e, successivamente, l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale a favore della sua posizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che l'art. 54 l. 354/1975 subordina la liberazione anticipata alla prova di regolare condotta e partecipazione all'opera di rieducazione, valutata sulla base della disponibilità concreta mostrata nel semestre. Ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale di sorveglianza che ha escluso la meritevolezza per il semestre interessato in ragione della gravità dell'episodio del 6 aprile 2020 (comportamenti offensivi verso il personale, sanzionato disciplinarmente). Ha inoltre considerato coerente la distinzione tra la diversa valutazione che ha portato all'ammissione all'affidamento in prova (basata su relazione precedente al fatto) e il diverso bagaglio conoscitivo, quindi assenza di pregiudizio per il condannato. Infine ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 69-bis
Norma procedurale richiamata come base del reclamo al Tribunale di sorveglianza; disciplina la procedura di reclamo avverso provvedimenti del Magistrato di sorveglianza.
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54
Stabilisce i presupposti per la concessione della liberazione anticipata: regolare condotta e partecipazione all'opera di rieducazione. Interpretata in senso funzionale: va valutata la disponibilità concreta del detenuto nel periodo (semestre) considerato, sulla base di comportamenti esteriori e costruttivi rapporti con operatori, compagni e familiari, non una diagnosi di completa risocializzazione.
regolamento di esecuzione e di disciplina (art. 103)
Indicazioni per la valutazione della partecipazione all'opera di rieducazione: rilevanza dell'impegno a trarre profitto dalle opportunità offerte dal trattamento e del mantenimento di rapporti corretti con il personale e gli altri soggetti.
codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Norma che consente la condanna alle spese processuali del ricorrente assoggettato al rigetto del ricorso in Cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- La valutazione per la liberazione anticipata deve considerare la disponibilità concreta del detenuto nel semestre oggetto di esame; non serve una diagnosi di completa risocializzazione, ma comportamenti esteriori coerenti con l'opera di rieducazione.
- Un singolo episodio disciplinare grave, se avvenuto nel semestre valutato, può legittimamente determinare il diniego della liberazione anticipata anche se per il resto il comportamento è stato positivo.
- La presenza di una successiva misura alternativa (es. affidamento in prova) non invalida automaticamente il rigetto della liberazione anticipata se tale misura si è fondata su un diverso bagaglio informativo o su valutazioni anteriori all'episodio disciplinare.
- La valutazione giudiziale alla luce dell'art. 54 è autonoma rispetto alla qualificazione delle condotte come illeciti disciplinari: è il comportamento concreto e la sua incidenza sull'opera di rieducazione che rilevano.
- Ciascun semestre richiesto per la valutazione del beneficio deve essere esaminato distintamente, pur potendo comportamenti gravi riverberarsi sulla valutazione di altri periodi, specialmente se distanti nel tempo.
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