Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28464/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore, già pensionato dal luglio 1994, aveva agito contro l'ente previdenziale per ottenere il riconoscimento del beneficio contributivo previsto per l'esposizione all'amianto ex art. 13, comma 8, d.lgs. n. 257/1992. La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva respinto la domanda ritenendo prescritto il diritto, assumendo come dies a quo della prescrizione la data del pensionamento e reputando trascorsi oltre dieci anni prima della domanda amministrativa presentata nel novembre 2015. Il ricorrente ha impugnato la sentenza con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2935 c.c., per avere la Corte territoriale individuato erroneamente il momento iniziale della prescrizione nel pensionamento e non nella conoscenza dell'effettiva esposizione all'amianto oltre soglia; 2) violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per motivazione apparente, poiché la decisione di rigetto si fondava su un presupposto giuridico ritenuto erroneo; 3) violazione degli artt. 2935 e 2697, comma 2, c.c., per erronea distribuzione dell'onere della prova, avendo la Corte d'appello posto a carico del lavoratore la prova della sopravvenuta consapevolezza dell'esposizione all'amianto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto tutti i motivi, ritenendoli connessi e fondati. Ha affermato che il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto è autonomo rispetto al diritto a pensione e si prescrive in dieci anni dal momento in cui l'interessato abbia acquisito consapevolezza di essere stato esposto all'amianto oltre soglia durante le lavorazioni. Tale conoscenza può maturare anche dopo la cessazione del rapporto e non coincide necessariamente con la data di pensionamento. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Potenza, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 8, d.lgs. n. 257/1992

    riconosce il beneficio contributivo per esposizione all'amianto, qualificato come diritto autonomo rispetto al diritto a pensione.

  • art. 2935 c.c.

    il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, che nel caso considerato coincide con la consapevolezza dell'esposizione oltre soglia e non con la sola data di pensionamento.

  • art. 2697, comma 2, c.c.

    non è corretto porre a carico del lavoratore, in via automatica, l'onere di provare la propria consapevolezza dell'esposizione ove ciò non sia coerente con il corretto dies a quo della prescrizione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato in relazione alla denuncia di motivazione apparente della sentenza d'appello.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione al requisito di motivazione della sentenza.

  • art. 380 bis c.p.c.

    norma procedurale richiamata per la comunicazione della proposta del relatore alle parti.

Massime di principio

  • Il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto è autonomo rispetto al diritto a pensione e, quindi, il relativo termine prescrizionale non decorre automaticamente dalla cessazione del rapporto di lavoro o dal pensionamento.
  • Ai fini della prescrizione decennale, il dies a quo coincide con il momento in cui l'interessato abbia acquisito conoscenza dell'esposizione all'amianto oltre soglia durante le lavorazioni, conoscenza che può maturare anche successivamente alla cessazione del lavoro.
  • Quando il giudice individua erroneamente il dies a quo della prescrizione, risultano infondati anche gli esiti processuali che su tale presupposto si fondano, inclusa la ripartizione dell'onere probatorio sulla consapevolezza dell'esposizione.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.