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Ordinanza

Ordinanza n. 49/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento - della deliberazione della Giunta Regionale Lombardia, assunta nella seduta del 29-5-2023 e registrata al n. XII/375, recante in oggetto “Rete regionale oftalmologica: determinazioni per il miglioramento dell'appropriatezza, sicurezza, qualità ed efficientamento organizzativo in merito ad alcune prestazioni in ambito oftalmologico” - comunicata con PEC, inviata da ATS Insubria, del 5 giugno 2023, con nota parimenti oggetto di gravame - nella parte in cui è stato approvato il documento tecnico “‘chirurgia della cataratta', elaborato nell'ambito della Rete Oftalmologica regionale, quale documento di linee guida rivolto alle strutture e agli operatori sanitari che trattano la casistica, ai fini dell'efficientamento e del miglioramento dell'appropriatezza del percorso operatorio – Allegato 1) parte integrante del presente provvedimento”; - del richiamato documento tecnico “chirurgia della cataratta”, parte integrante del DGR XII/375 del 29-6-2023; - della nota prot. 20585 del 31-5-2023, della Direzione Generale welfare inviata ai direttori generali ATS, con cui si è diramata la ridetta delibera e richiesto di fornirne ulteriore diffusione; - ogni altro atto e provvedimento collegato, antecedente, presupposto, conseguente e comunque connesso ai provvedimenti e atti sopra indicati, in quanto lesivi delle situazioni giuridiche soggettive della ricorrente.

Giustizia amministrativa202302477

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione della Giunta regionale della Lombardia e atti connessi recanti l’approvazione e la diffusione del documento tecnico sulla chirurgia della cataratta nell’ambito della rete regionale oftalmologica

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’associazione ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia relativa alla rete regionale oftalmologica, nella parte in cui ha approvato il documento tecnico sulla chirurgia della cataratta quale documento di linee guida rivolto alle strutture e agli operatori sanitari, nonché il documento tecnico stesso, la nota della Direzione generale Welfare di diramazione della deliberazione e gli ulteriori atti connessi. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di legittimità dedotti nel ricorso. Il Collegio ha ritenuto necessario acquisire aggiornamenti sulla vicenda e verificare se permanga l’interesse della ricorrente alla decisione nel merito, nonché ricevere dalla Regione chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha disposto incombenti istruttori: la ricorrente deve dichiarare motivatamente, con una breve memoria, se permanga l’interesse alla decisione, aggiornando la situazione di fatto e di diritto e indicando l’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie; la Regione deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro 45 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza tramite la Segreteria, nelle forme del processo amministrativo telematico. Il Collegio ha avvertito che il mancato adempimento dell’incombente relativo alla dichiarazione di permanenza dell’interesse potrà essere valutato, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., quale comportamento processuale inequivoco di disinteresse, con possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese non sono state regolate.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa dei poteri istruttori esercitati dal giudice amministrativo.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di valutare l’inerzia della parte sollecitata a dichiarare la permanenza dell’interesse come manifestazione inequivoca di disinteresse alla decisione, ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all’ordinanza.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della valutazione giudiziale del comportamento processuale e dell’inerzia della parte rispetto all’incombente istruttorio.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo sollecita la parte ricorrente a dichiarare motivatamente la permanenza dell’interesse alla decisione e la parte rimane inerte entro il termine assegnato, tale comportamento può essere valutato, se inequivoco, come manifestazione implicita di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In presenza di una controversia non ancora definibile sulla base degli atti, il giudice amministrativo può disporre che le parti forniscano aggiornamenti sulla vicenda e chiarimenti documentati sui fatti di causa, assegnando un termine per l’adempimento.
  • L’ordinanza istruttoria può essere finalizzata non solo all’accertamento dei fatti, ma anche alla verifica dell’attualità dell’interesse a ricorrere e alla conseguente calendarizzazione della causa.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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