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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5843/2022 del 18/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP per associazione per delinquere (art.416 c.p.) e reati connessi (truffa, riciclaggio, falsità, ecc.). Le censure principali riguardano: mancata autonoma valutazione dei gravi indizi da parte del Tribunale del riesame; motivazione insufficiente o apparente circa la partecipazione all'associazione e al riciclaggio (ruolo effettivo, natura civilistica delle operazioni, inesistenza di profitto illecito); travisamento delle intercettazioni; inadeguatezza e sproporzione della misura cautelare (pericolo di reiterazione non concreto o attuale), anche alla luce della cessazione dell'attività societaria e del tempo trascorso; violazioni procedurali, tra cui il ricorso proposto personalmente da ROSATI non sottoscritto da difensore iscritto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. In particolare: il ricorso proposto personalmente da ROSATI è stato ritenuto inammissibile per violazione dell'art. 613 c.p.p. (il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensore iscritto); i residui ricorsi sono stati ritenuti manifestamente infondati poiché il Tribunale del riesame ha svolto un adeguato esame critico del compendio indiziario, ha motivato in modo coerente la sussistenza dei gravi indizi circa l'associazione per delinquere e i delitti fine, e ha adeguatamente argomentato le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione), rifacendosi a intercettazioni e ad altre risultanze investigative. Le doglianze difensive sono state in gran parte ricostruzioni alternative dei fatti e contestazioni di merito sulle quali la Corte non è intervenuta. Poiché è intervenuta la sostituzione della misura cautelare (dagli arresti domiciliari all'obbligo di dimora), alcune doglianze sulla scelta della misura sono diventate prive d'interesse. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 613 cod. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione in materia penale deve essere sottoscritto da difensore iscritto all'albo; il deposito personale, anche se effettuato da un soggetto avvocato, è inammissibile.

  • art. 292, comma 2, cod. proc. pen.

    Il principio dell'autonoma valutazione del giudice rispetto alla richiesta della procura opera con riferimento al provvedimento 'inaudita altera parte' adottato dal giudice che emette la misura, non obbligatoriamente con la stessa estensione nel giudizio di riesame; l'assenza di una valutazione autonoma non è automaticamente motivo di nullità dell'ordinanza del riesame.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Disciplina i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, richiedendo concretezza e attualità delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento, fughe). La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza del pericolo di reiterazione.

  • art. 416 cod. pen.

    Definisce l'associazione per delinquere; la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale del riesame circa la sussistenza di gravi indizi che collegano i ricorrenti a un vincolo stabile finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di reati.

  • artt. 640, 648-bis, 648-ter, 482, 517, 356 cod. pen.

    Sono i reati 'fine' ascritti agli indagati (truffa, autoriciclaggio, riciclaggio, falsità in atti, vendita con segni mendaci, ecc.); il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti gravi indizi anche rispetto a tali fattispecie.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20

    Norma citata in riferimento alla requisitoria del Sostituto Procuratore Generale: disciplina procedure legate a misure emergenziali (contestualizzazione procedurale della requisitoria presentata).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e, in caso di inammissibilità o rigetto, l'eventuale sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; applicata dalla Corte a carico dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione penale deve essere sottoscritto da un difensore abilitato: il deposito personale, anche se effettuato da un avvocato che agisce in proprio, può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 613 c.p.p.
  • Contro le ordinanze del Tribunale del riesame non è sempre richiesta una 'autonoma' rivalutazione dei fatti: il sindacato di legittimità valuta principalmente la correttezza e la completezza della motivazione, non la riconsiderazione integrale delle risultanze investigative.
  • Per impugnare con successo la valutazione dei 'gravi indizi' bisogna dimostrare vizi specifici di logica, incoerenza o omissione nella motivazione del giudice, non limitarsi a riformulazioni alternative dei fatti o a richieste di riascolto delle intercettazioni.
  • Le censure sulla sproporzione o inadeguatezza della misura cautelare perdono efficacia se la misura è stata successivamente modificata in senso meno afflittivo; tuttavia vizi motivazionali rilevanti restano deducibili entro i termini e modi previsti.
  • Le contestazioni circa la natura 'civilistica' di una vicenda e la prova dell'assenza di illecito profitto vanno documentate stringentemente in fase cautelare: l'esistenza di elementi di prova indiziari solidi (intercettazioni, ruolo nei contatti con la PA, artifici documentali) può giustificare la misura cautelare anche in assenza di prova piena.
  • Nel preparare impugnazioni cautelari è strategico concentrarsi su carenze formali e argomentative della motivazione (contraddizioni, omissioni di passaggi logici essenziali, difetto di apprezzamento del nesso causale) piuttosto che su una generica richiesta di rinnovazione della valutazione dei fatti.

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