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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11622/2025 del 24/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza di patteggiamento resa ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p. per il reato di cui all'art. 589-bis, commi 1 e 8, c.p.; il ricorso deduce due motivi: (1) violazione di legge per l'aumento operato a titolo di concorso formale con un reato autonomo di lesioni divenuto perseguibile a querela, senza che sia stata proposta la querela, chiedendo la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; (2) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, lamentando l'assenza di adeguata motivazione e il mancato riferimento ai parametri e alla riduzione di cui all'art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (comma 2-bis).

La decisione

Il Procuratore generale ha chiesto annullamento limitato alla durata della sospensione della patente; la Corte ha ritenuto fondato solo il secondo motivo. Il primo motivo è stato rigettato: il vizio denunciato non rientra nei motivi impugnabili avverso la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. (modificato dalla L. n. 103/2017). Sul secondo motivo il Collegio ha riscontrato carenza motivazionale: il GIP ha limitato la motivazione alla formula "tenuto conto del fatto a lui ascritto" senza illustrare il percorso argomentativo né specificare se e come sia stata operata la riduzione prevista dall'art. 222, comma 2-bis, c.d.s.; per ciò la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida e ha rinviato per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma - Ufficio GIP - in diversa composizione fisica. Il resto del ricorso è stato rigettato; la pena sostanziale di un anno di reclusione è quindi confermata, mentre la durata della sospensione della patente deve essere rideterminata con adeguata motivazione.

Norme richiamate

  • art. 589-bis cod. pen.

    Norma sostanziale contestata nell'imputazione; indica il reato oggetto del patteggiamento come riportato nella sentenza

  • artt. 444 ss. cod. proc. pen.

    Norme sul patteggiamento; disciplina della pronuncia di sentenza concordata e dei limiti dell'impugnazione

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    introdotto/modificato dalla L. n. 103/2017

    Limita i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ai vizi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; il vizio dedotto nel primo motivo non rientra tra essi

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente con riferimento all'improcedibilità dell'azione penale per reati perseguibili a querela; il Collegio non ha accolto la doglianza per limiti di impugnabilità del patteggiamento

  • art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)

    Disciplina la sospensione della patente come sanzione amministrativa accessoria e prevede la possibilità di riduzione della durata (criteri e percentuali); il giudice che applica tale sanzione in sede di patteggiamento deve motivare espressamente l'eventuale riduzione

  • Sentenza Corte costituzionale n. 88 del 2019

    Stabilisce principi di motivazione da seguire nell'applicazione delle sanzioni accessorie in caso di patteggiamento; richiede un adeguato percorso motivazionale quando si dispone la sospensione della patente

  • Cass. pen., Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022 (De Luca Vincenzo, Rv. 283490)

    Giurisprudenza richiamata che conferma l'obbligo del giudice, nel patteggiamento relativo a reati stradali, di motivare la riduzione operata ai sensi dell'art. 222, comma 2-bis, c.d.s., alla luce della sentenza Corte cost. n. 88/2019

Massime di principio

  • L'impugnazione di una sentenza di patteggiamento è soggetta ai limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: molte censure procedurali non sono ammissibili se non rientrano nei motivi tassativi elencati.
  • Se la difesa contesta questioni relative a sanzioni amministrative accessorie disposte con patteggiamento (es. sospensione patente), il giudice deve fornire una motivazione chiara e specifica, indicando se e come siano state applicate riduzioni previste dall'art. 222 c.d.s. (comma 2-bis).
  • La mera formula generica "tenuto conto del fatto a lui ascritto" non è sufficiente a motivare la durata della sospensione della patente nella sentenza di patteggiamento; la carenza motivazionale può condurre all'annullamento limitato di quel punto.
  • Quando in un procedimento è coinvolto un reato divenuto perseguibile a querela, le questioni relative all'improcedibilità possono essere complesse; tuttavia, se il rimedio impugnatorio è limitato dalla normativa sul patteggiamento, tali questioni potrebbero non essere ammissibili in sede di ricorso contro il patteggiamento.
  • Per evitare annullamenti parziali, nelle trattative di patteggiamento è consigliabile chiedere che la sentenza espliciti il calcolo e i criteri applicati alle sanzioni accessorie (richiami normativi, eventuali diminuzioni), e registrare per iscritto le valutazioni del GIP.
  • Se la motivazione sulla sanzione accessoria è carente, il rimedio probabile è l'annullamento parziale e il rinvio al giudice che ha emesso la sentenza, che dovrà reintegrare la motivazione in diversa composizione.

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