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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14918/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dalla rideterminazione giudiziale del saldo passivo di un conto corrente bancario acceso presso un istituto poi incorporato/succeduto da altro soggetto. Il giudice di primo grado aveva fissato il debito del correntista in euro 12.735,36; la Corte d'appello aveva respinto il gravame, ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal correntista. In cassazione il correntista ha proposto un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della l. n. 154 del 1992 e dell'art. 117 t.u.b., in relazione all'art. 11 preleggi, sostenendo che per i contratti di apertura di credito conclusi prima del 1992 il rapporto avrebbe potuto essere desunto anche per presunzioni e che la natura ripristinatoria delle rimesse, ai fini della prescrizione dell'azione di ripetizione, poteva derivare dalla prova dell'esistenza di un affidamento in conto corrente. La banca ha resistito con controricorso. La Corte di appello, però, aveva affermato che il correntista non aveva allegato la conclusione di un vero contratto di apertura di credito, ma soltanto una situazione di fatto di scoperto tollerato dalla banca, e che tale tolleranza, anche accompagnata da interessi ultralegali e commissioni di massimo scoperto, non prova di per sé la stipula del contratto di affidamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto condivisibili le argomentazioni della sentenza impugnata e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha chiarito che non era realmente in discussione la disciplina della forma o della prova dell'apertura di credito come tale, bensì il difetto di allegazione e di prova della concreta stipulazione del contratto, che il giudice di merito aveva escluso. La censura del ricorrente è stata giudicata inefficace perché costruita come violazione di legge, mentre mirava in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale. La Corte ha anche ribadito che la mera tolleranza della banca rispetto a scoperture di conto, anche se con addebito di interessi e commissioni, non consente da sola di inferire la conclusione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito. Conseguentemente, la soccombenza del ricorrente ha comportato la condanna alle spese, all'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c., nonché agli effetti sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato come base del procedimento camerale e della proposta di definizione del giudizio.

  • l. n. 154 del 1992

    Invocata dal ricorrente, ma la Corte ha rilevato che la decisione di merito non verteva sulla forma del contratto, bensì sulla mancata allegazione e prova della sua conclusione.

  • art. 117 t.u.b.

    Invocato dal ricorrente in tema di disciplina formale dei contratti bancari; la Corte ha escluso la pertinenza della censura rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 11 preleggi

    Richiamato dal ricorrente nel tentativo di sostenere l'applicabilità temporale della disciplina invocata.

  • art. 127, comma 2, t.u.b.

    Menziato nella ricostruzione del principio difensivo sul tema della nullità per difetto di forma nei rapporti bancari successivi alla disciplina del t.u.b.

  • art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c.

    Applicato dalla Corte per la condanna del ricorrente a somme ulteriori in ragione della soccombenza e della definizione camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Menziato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In tema di conto corrente bancario, la mera tolleranza della banca rispetto a scoperture di conto, anche se accompagnata da addebito di interessi ultralegali e commissioni di massimo scoperto, non basta a dimostrare la conclusione di un contratto di apertura di credito.
  • L'esistenza di un affidamento bancario non può essere desunta automaticamente da circostanze fattuali compatibili anche con un semplice conto passivo tollerato; occorre un'effettiva allegazione e prova della stipulazione del contratto di credito.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su un difetto di allegazione/prova del fatto costitutivo, il ricorso per cassazione che invochi la violazione di legge è inammissibile se mira in realtà a rivalutare il fatto accertato.
  • La deduzione di un error in procedendo impone al ricorrente di indicare specificamente gli elementi del fatto processuale e di riprodurre gli atti rilevanti, non potendo limitarsi a una censura generica.
  • In cassazione non è consentito il riesame autonomo delle risultanze istruttorie: il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta, non la contestazione dell'accertamento della fattispecie concreta compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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