Cassazione Penale, Sentenza n. 33664/2026 del 16/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato ha chiesto il riconoscimento della continuazione tra tre gruppi di reati oggetto di distinte sentenze irrevocabili: un reato relativo alla detenzione o cessione di stupefacenti, commesso il 12 aprile 2015; reati in materia di armi, commessi il 7 aprile 2015 e già posti in continuazione con il primo; e reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di traffico di stupefacenti, accertati fino al febbraio 2019. Il giudice dell'esecuzione ha riconosciuto la continuazione e ha determinato la pena complessiva in anni 19 e mesi 1 di reclusione, assumendo come pena base quella di anni 16 e mesi 9 inflitta per i reati oggetto della terza sentenza, cui ha aggiunto mesi 10 per i reati oggetto della seconda sentenza e anni 1 e mesi 6 per il reato oggetto della prima. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione al calcolo della pena. Ha sostenuto, anzitutto, che il giudice dell'esecuzione avesse erroneamente individuato come pena per il reato più grave l'intera pena complessivamente determinata nella terza sentenza, senza scorporare i singoli reati già unificati in continuazione dal giudice della cognizione e senza individuare il reato più grave secondo i criteri propri della continuazione. Ha inoltre dedotto che gli aumenti relativi ai reati satellite non avevano considerato le riduzioni di un terzo applicate nelle sentenze di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e che l'ordinanza non aveva motivato distintamente gli aumenti riferiti ai singoli reati satellite.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha rilevato che il giudice dell'esecuzione si era limitato a indicare la pena base e gli aumenti complessivi, senza rispettare i criteri applicabili alla rideterminazione della pena in sede esecutiva. In particolare, avrebbe dovuto scorporare i reati già unificati in continuazione nelle singole sentenze, individuare il reato più grave e applicare aumenti autonomi per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione. Avrebbe inoltre dovuto tenere conto delle riduzioni conseguenti ai riti premiali: ove il reato giudicato con patteggiamento fosse stato individuato come più grave, utilizzando la pena concretamente ridotta; ove fosse stato considerato satellite, commisurando l'aumento sulla pena determinata in cognizione e comprensiva della riduzione. La Corte ha anche richiamato l'obbligo di motivare distintamente ciascun aumento, con motivazione proporzionata alla sua entità e idonea a verificare il rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p. e il divieto di elusivo cumulo materiale. L'ordinanza è stata pertanto annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
In sede esecutiva, quando viene riconosciuta la continuazione tra reati oggetto di distinte condanne, occorre individuare il reato più grave e determinare aumenti autonomi per ciascun reato satellite, evitando un cumulo materiale surrettizio.
art. 444 c.p.p.
La riduzione di pena derivante dal patteggiamento deve essere conservata nel calcolo della pena unica in continuazione: la pena ridotta rileva sia quando il reato è assunto come più grave, sia quando è considerato satellite.
artt. 2, 4 e 7 della legge n. 895 del 1967
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
art. 416-bis c.p.
Massime di principio
- Quando il giudice dell'esecuzione riconosce la continuazione tra reati oggetto di distinte condanne, deve scorporare i reati già unificati dal giudice della cognizione, individuare il reato più grave e applicare sulla relativa pena autonomi aumenti per ciascun reato satellite, inclusi quelli già riuniti in continuazione in una delle condanne considerate.
- Nel calcolo della pena unica in continuazione, le riduzioni applicate per riti premiali devono essere mantenute. Se il reato giudicato con rito premiale è individuato come più grave, la pena base è quella concretamente ridotta; se è considerato satellite, l'aumento deve essere commisurato alla pena determinata in cognizione, comprensiva della riduzione prevista per il rito.
- La determinazione della pena per il reato continuato richiede la motivazione distinta dell'aumento riferito a ciascun reato satellite. La motivazione deve essere adeguata all'entità dell'aumento e consentire di verificare la proporzione tra le pene, il rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p. e l'assenza di un surrettizio cumulo materiale.
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