Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 585/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 11.9.2025, n. 803, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600155

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lavoro, 11 settembre 2025, n. 803, relativa al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Genova, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle l’indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, rispettivamente per 22,9 e 23,7 giorni, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni al saldo. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile benché il titolo esecutivo fosse una condanna generica, poiché le somme erano determinabili mediante un semplice calcolo matematico, moltiplicando i giorni di ferie non fruite per lo stipendio giornaliero. Era inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’esecuzione delle pronunce di condanna pecuniaria nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero, pur costituitosi, non ha contestato l’inadempimento né provato l’avvenuto pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l’azione di ottemperanza, in quanto l’importo dovuto era determinabile con un calcolo meramente aritmetico, e ha rilevato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione. Poiché il Ministero non ha fornito la prova dell’adempimento, gravante su di esso ai sensi dell’art. 2697 c.c., il giudice ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato e di pagare le somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    Il ricorso per l’esecuzione di una pronuncia di condanna pecuniaria nei confronti di un’amministrazione è stato ritenuto proponibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 2697 c.c.

    L’amministrazione che deduca l’avvenuto adempimento dell’obbligazione risultante dal titolo esecutivo deve provarlo; in mancanza di contestazioni e di prova del pagamento, l’inottemperanza è stata ritenuta sussistente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario contenente una condanna generica, quando l’importo dovuto sia determinabile mediante un semplice calcolo matematico sulla base degli elementi già contenuti nel titolo esecutivo.
  • Prima di proporre l’azione di ottemperanza per l’esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione della decisione presso la sede reale dell’amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione che intenda opporre l’avvenuto adempimento deve fornire la relativa prova; la mera costituzione in giudizio, senza contestazione e senza documentazione del pagamento, non dimostra l’esecuzione del giudicato.
  • In caso di accertata inottemperanza, il giudice può ordinare all’amministrazione il compimento degli atti giuridici e materiali necessari all’esecuzione del giudicato e nominare, per l’eventuale perdurante inerzia, un commissario ad acta con un termine per l’esercizio sostitutivo dei poteri amministrativi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.