Cassazione Penale, Sentenza n. 39559/2024 del 28/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Frontoso, tramite difensore, impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere disposta per la presunta cessione di circa 17 kg di cocaina. Sono stati dedotti due motivi: (1) violazione dell'art. 273 c.p.p., carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi, con particolare richiamo a un 'buco investigativo' nella notte tra il 28 e il 29 febbraio 2024 (fermato e rilasciato per riciclaggio la mattina, poi arrestato dopo il rinvenimento della droga presso l'abitazione di terzi); (2) manifesta illogicità e violazione di legge nella scelta della misura custodiale in carcere senza valutare misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico), contestando l'automatismo tra gravità del fatto e pericolosità personale e richiamando incensuratezza e condizioni personali del ricorrente.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi proposti non rientrassero nelle censure ammesse o fossero manifestamente infondati. In particolare: la richiesta di trattazione orale è stata dichiarata tardiva e la declaratoria di tardività legittima (computo della sospensione feriale dei termini confermato); sul merito, il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi sulla base dell'avvenuto scambio osservato dagli operatori, del rinvenimento successivo della sostanza e del denaro rinvenuto; il cosiddetto “buco investigativo” non annulla la valenza degli elementi indizianti e, semmai, rileverebbe in sede di convalida dell'arresto. Quanto alla misura cautelare, la censura si configurava come richiesta di diversa valutazione delle risultanze probatorie, non ammissibile in cassazione, e la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del pericolo di recidiva e l'inaffidabilità autocustodiale del ricorrente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, alla somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 274, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
richiamata in fase di riferimento cautelare; la Corte ha escluso l'esigenza cautelare di cui alla norma prima di esaminare il resto dell'ordinanza impugnata
artt. 99 e 110 cod. pen.
norme richiamate in relazione al concorso di persone nel reato contestato; la decisione prende in considerazione la qualificazione giuridica degli atti come concorso nel delitto
art. 73 e art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norme sulla disciplina degli stupefacenti contestate al ricorrente; la Corte ritenne che gli elementi probatori fossero idonei a sostenere la gravità indiziaria per i reati previsti da tali articoli
art. 273 cod. proc. pen.
richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto la censura infondata poiché la motivazione del tribunale del riesame risultava congrua e non silente sui punti decisivi
art. 648-bis cod. pen.
menzionato nel contesto degli atti di polizia giudiziaria (iniziale rilascio per contestazione di riciclaggio) per ricostruire la sequenza fattuale; la Corte ha ritenuto che la vicenda non annullasse gli elementi indizianti successivamente emersi
art. 23, comma 8, legge 18 dicembre 2020, n. 176 (e successive modifiche e proroghe)
norma che disciplina la richiesta di trattazione orale entro termine perentorio; la Corte ha ritenuto tardiva la richiesta del difensore computando la sospensione feriale dei termini e ha confermato la regola applicabile al termine previsto
art. 1, legge 7 ottobre 1969, n. 742
principio generale sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (1-31 agosto); la Corte ha confermato la sua applicabilità al conteggio del termine per la richiesta di trattazione orale
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
norma che prevede l'obbligo di condanna alle spese e la possibilità di sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente alle spese e alla somma per la cassa delle ammende
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
richiamata in relazione alla determinazione della sanzione pecuniaria, per escludere dolo o colpa grave nella presentazione del ricorso e giustificare una somma determinata equitativamente
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente la valutazione del merito probatorio eseguita dal giudice di merito: il ricorso per cassazione contro misure cautelari è ammissibile solo per specifiche violazioni di legge o per manifesta illogicità della motivazione, non per una diversa valutazione degli elementi di fatto.
- La mancata immediata convalida ovvero eventuali 'buchi investigativi' non cancellano automaticamente la valenza degli elementi indizianti acquisiti: tali profili possono rilevare per la convalida dell'arresto o nel merito, ma non sono sempre idonei a rendere inammissibile o infondata una misura cautelare già motivata dal giudice.
- Le richieste procedurali (es. trattazione orale) devono rispettare termini perentori e il computo dei termini processuali tiene conto della sospensione feriale, salvo disposizioni normative specifiche che dispongano diversamente; la tempestività va valutata con attenzione ai termini vigenti e alle proroghe applicabili.
- Per ottenere misure meno afflittive occorre dimostrare vizi di diritto o una manifesta illogicità nella motivazione della custodia: la mera indicazione di condizioni personali favorevoli o l'invocazione di misure alternative non è sufficiente se il giudice di merito ha motivato congruamente il pericolo di recidiva e l'inaffidabilità autocustodiale.
- Quando si censurano le prove in sede di impugnazione cautelare è essenziale indicare come e perché gli elementi probatori siano viziati o inesistenti, fornendo argomenti nuovi e decisivi non già una rivalutazione puramente prospettica dei fatti.
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