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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08614/2026 del 07/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore)

La controversia

La controversia nasce dalla vicenda di una procedura di amministrazione straordinaria poi convertita in fallimento. I commissari liquidatori, cessati dall'incarico, non avevano depositato il conto della gestione; i curatori del fallimento avevano quindi promosso, prima, un giudizio ordinario di rendiconto ex art. 263 c.p.c. per ottenere l'ordine di deposito del conto, e, dopo il deposito del rendiconto da parte dei commissari, avevano anche attivato il procedimento speciale previsto dall'art. 75 del d.lgs. n. 270/1999 per contestare quel conto. Il tribunale aveva accolto il ricorso dei curatori e non approvato il conto; la corte d'appello aveva respinto il reclamo dei commissari. Con il ricorso per cassazione i commissari hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 263 c.p.c. e 75 d.lgs. n. 270/1999, sostenendo che i curatori, avendo già promosso l'azione di rendiconto ordinaria, non potevano poi contestare il medesimo rendiconto nel diverso procedimento fallimentare; 2) violazione dell'art. 75 d.lgs. n. 270/1999, sostenendo che il controllo sulla gestione era riservato alla vigilanza ministeriale e che il curatore del fallimento non poteva sindacare la legittimità degli atti gestori compiuti nella precedente procedura; 3) violazione degli artt. 75 d.lgs. n. 270/1999 e 111-bis l.fall., contestando che la corte d'appello avesse ritenuto irregolare il pagamento di crediti prededucibili senza stato passivo integrativo, piano di riparto e autorizzazione ministeriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudizio ordinario ex art. 263 c.p.c. e il procedimento speciale di contestazione del rendiconto ex art. 75 d.lgs. n. 270/1999 hanno natura e oggetto diversi, e la pendenza del primo non preclude la contestazione del conto nel secondo, finché non vi sia un'approvazione del rendiconto o una decisione definitiva sul suo oggetto. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che il rendiconto dei gestori cessati in una procedura concorsuale è soggetto al controllo del successore (qui il curatore del fallimento), il quale è legittimato a contestarlo e non è vincolato in modo preclusivo dal controllo amministrativo precedente. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità e perché non si confrontava realmente con la ratio decidendi del decreto impugnato, che aveva valorizzato la mancanza di autorizzazione dell'autorità di vigilanza per il pagamento delle prededuzioni e l'assenza di una regolare procedura di accertamento e riparto. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 263 c.p.c.

    Il procedimento di rendiconto ordinario è un giudizio di cognizione speciale, facoltativo, che si conclude con approvazione del conto o con sentenza sulle contestazioni; la mera pendenza del giudizio non preclude la contestazione del medesimo conto in un autonomo procedimento speciale, se non vi sia stata approvazione o decisione definitiva.

  • art. 264 c.p.c.

    L'accettazione del conto nel giudizio ordinario, per produrre preclusioni, deve risultare da una formale ordinanza; i rinvii concessi per consentire alla parte di prendere posizione sul rendiconto escludono che si formi una preclusione automatica.

  • art. 266 c.p.c.

    Solo l'approvazione del conto, o una sentenza definitiva sul rendiconto, impedisce ulteriori contestazioni sul medesimo conto in un separato processo, salvo i limitati vizi materiali espressamente consentiti.

  • art. 75 d.lgs. n. 270/1999

    Il rendiconto della gestione dei commissari liquidatori deve essere depositato presso il tribunale previa autorizzazione ministeriale; dopo il deposito, qualsiasi interessato può proporre contestazioni al tribunale, senza che il controllo amministrativo preventivo precluda il sindacato giudiziale successivo.

  • art. 72 d.lgs. n. 270/1999

    L'obbligo di presentazione del conto nella procedura di amministrazione straordinaria sussiste anche dopo la conversione in fallimento e grava sui gestori cessati.

  • art. 36 d.lgs. n. 270/1999

    I commissari hanno gestito il patrimonio della società in sostituzione degli amministratori e, perciò, devono rendere conto della gestione al successore della procedura.

  • art. 69-77 d.lgs. n. 270/1999

    La conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento comporta la cessazione dell'organo gestorio e l'applicazione della disciplina della rendicontazione e delle contestazioni del conto nella nuova procedura.

  • art. 111-bis l.fall.

    La Corte ha ritenuto inidoneo il motivo di ricorso che invocava questa norma senza confrontarsi con la ratio della decisione impugnata; nel merito la questione era stata trattata come insussistenza di una procedura libera di pagamento delle prededuzioni senza i necessari presupposti formali.

  • art. 111 l.fall.

    Il pagamento dei crediti prededucibili richiede un prelievo o un provvedimento formale previsto dalla legge; non è consentito all'organo gestorio procedere autonomamente in mancanza di autorizzazione.

  • art. 212 l.fall.

    Nella liquidazione coatta amministrativa, e per richiamo nella disciplina dell'amministrazione straordinaria, la distribuzione di acconti ai creditori richiede l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

  • art. 213 l.fall.

    È richiamato quale base del procedimento di contestazione del rendiconto e del deposito del conto nella disciplina concorsuale applicabile.

  • art. 116 l.fall.

    Nella logica concorsuale il gestore deve rendere il conto e gli interessati possono proporre contestazioni; il modello concorsuale è distinto dal rendiconto ordinario.

  • art. 200 l.fall.

    Richiamato per affermare che i commissari gestivano il patrimonio in sostituzione degli amministratori e quindi erano tenuti a rendere conto della gestione.

  • art. 207 l.fall.

    Richiamato nel ragionamento sulla necessità di seguire la procedura di accertamento del passivo per i crediti da soddisfare nella procedura concorsuale.

  • art. 208 l.fall.

    Richiamato nel contesto dell'accertamento del passivo e della contestazione della gestione dei pagamenti prededucibili.

  • art. 209 l.fall.

    Richiamato per affermare la necessità dell'accertamento del passivo e della formazione di stati passivi integrativi anche per i crediti prededucibili.

  • art. 37 l.fall.

    Richiamato come espressione di un principio generale per cui l'organo sostituito deve rendere il conto della propria gestione ed essere sottoposto alle osservazioni del successore.

  • art. 38 l.fall.

    Richiamato come norma che collega il rendiconto alla possibile responsabilità dell'organo cessato per atti dannosi alla massa o ai creditori.

  • art. 44 d.lgs. n. 270/1999

    Richiamato in funzione comparativa quale conferma del principio generale secondo cui il gestore cessato deve rendere il conto al successore.

  • art. 1, comma 498, L. n. 296/2006

    Ha disposto la decadenza dei commissari liquidatori nominati in base alla precedente disciplina se non confermati entro novanta giorni.

  • art. 7 L. n. 273/2002

    Ha previsto la cessazione dei commissari straordinari e la nomina di commissari liquidatori nelle procedure in corso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rendiconto ordinario ex artt. 263 ss. c.p.c. la mera pendenza del processo non equivale ad approvazione del conto e non preclude, di per sé, la successiva contestazione dello stesso conto in un autonomo procedimento speciale previsto dalla disciplina concorsuale.
  • L'approvazione del rendiconto, o una sentenza definitiva che si pronunci sul suo contenuto, è il solo fatto processuale idoneo a precludere ulteriori contestazioni sul medesimo conto, salvo i limiti specifici ai meri errori materiali o alle omissioni di partita.
  • Nelle procedure concorsuali liquidatorie l'obbligo di rendere il conto è legale e grava sul gestore cessato; il successore della procedura è normalmente legittimato a contestarlo, perché è il soggetto istituzionalmente più idoneo a verificare l'operato precedente e, se del caso, a promuovere l'azione di responsabilità.
  • Il controllo amministrativo o ministeriale sulla gestione precedente non esclude il successivo controllo giudiziale sul rendiconto, quando la legge attribuisce a 'qualsiasi interessato' il potere di proporre contestazioni al tribunale.
  • Il pagamento dei crediti prededucibili nelle procedure concorsuali richiede il rispetto dei presupposti formali e autorizzativi previsti dalla disciplina applicabile; non è consentito un pagamento libero e autonomo da parte dell'organo gestorio in assenza delle autorizzazioni o dei provvedimenti richiesti.
  • Nel ricorso per cassazione la censura di violazione di legge è inammissibile se non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, indicando la norma violata e spiegando in che modo la decisione se ne discosti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoLiquidazione giudizialeInadempimento
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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