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Sentenza

Sentenza n. 818/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento di revoca delle misure di accoglienza, reso da Prefetto della Provincia di -OMISSIS-Ufficio Territoriale del Governo in data 21.01.2026, Prot. Uscita N. -OMISSIS- del 21.01.2026, notificato in data 22.01.2026, e di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202600368

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca delle misure di accoglienza

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Prefetto del 21 gennaio 2026, notificato il 22 gennaio 2026, con il quale erano state revocate le misure di accoglienza, nonché gli atti connessi, presupposti e conseguenti. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità. Nel corso del giudizio, il 13 febbraio 2026, il ricorrente ha comunicato di essere stato inserito nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI).

La decisione

Il TAR, decidendo con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. L'inserimento del ricorrente nel SAI ha fatto venir meno l'interesse concreto e attuale alla prosecuzione della controversia relativa alla revoca delle misure di accoglienza. Non è stata quindi esaminata la legittimità del provvedimento prefettizio né sono stati decisi i motivi di ricorso. Le spese di giudizio sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti, quando la causa è matura per la decisione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Costituisce il fondamento processuale della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, come applicata dal giudice.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Fondamento della disposizione di oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati dal giudice a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata in relazione all'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • L'inserimento sopravvenuto del ricorrente in un sistema di accoglienza può far venir meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sul ricorso contro la revoca delle precedenti misure di accoglienza, determinando l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Quando il giudice dichiara l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non procede all'esame dei motivi di illegittimità dedotti contro l'atto amministrativo impugnato.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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