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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02675/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 19/05/2025 con cui, in sede di esecuzione, la Corte d'appello di Roma ha rideterminato la pena a seguito del riconoscimento della continuazione tra condanne emesse in distinti giudizi (alcuni con rito abbreviato e altri con rito ordinario). Il ricorrente censura l'ordine applicativo seguito dal giudice dell'esecuzione nel calcolo della pena: in particolare contesta che la riduzione di pena prevista per il rito abbreviato sia stata applicata, rispetto al reato più grave, prima dell'operazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p. (limite dei 30 anni), ritenendo tale sequenza erronea

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha confermato l'orientamento giurisprudenziale (Sezioni Unite e pronunce successive) secondo cui, in sede di esecuzione e allorché si tratti di reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione per il rito abbreviato va applicata prima dell'operazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p. La Corte ha quindi ritenuto corretta la rideterminazione della pena operata dalla Corte d'appello di Roma (pena complessiva rideterminata in 21 anni e 6 mesi dopo gli aumenti per continuazione e le applicazioni del rito), ha dichiarato infondato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede la riduzione della pena per il rito abbreviato; la giurisprudenza ha stabilito che, in sede di cognizione, tale riduzione va applicata dopo la determinazione del cumulo e del criterio moderatore, mentre in sede di esecuzione, quando i reati sono stati giudicati con rito abbreviato, la riduzione opera prima dell'art. 78 c.p.

  • art. 78 cod. pen.

    la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta

    Criterio moderatore del cumulo materiale che limita la reclusione complessiva a 30 anni; l'ordine applicativo di tale norma differisce tra fase di cognizione e fase di esecuzione secondo la giurisprudenza consolidata

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla disciplina della continuazione nella fase di esecuzione; nella giurisprudenza è richiamata come riferimento per l'operatività della rideterminazione della pena in esecuzione

  • artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norme del testo unico in materia di stupefacenti, indicate nel capo d'imputazione per le condanne oggetto della continuazione

  • art. 187 disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla giurisprudenza per argomentare il diverso momento applicativo della riduzione per il rito in sede di esecuzione rispetto alla fase di cognizione

  • Sezioni Unite, n. 45583 del 25/10/2007 (Volpe)

    Giurisprudenza di legittimità che ha chiarito i principi sull'ordine applicativo tra cumulo e riduzione per rito abbreviato in sede di cognizione ed ha costituito base per la distinzione operativa in sede di esecuzione

  • Sez. 1, n. 42316 del 11/11/2010 (Cutaia)

    Ha affermato che, in sede di esecuzione per reati giudicati con rito abbreviato, la riduzione per il rito opera prima del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p.

  • Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019 (Mabouka)

    Conferma l'orientamento secondo cui l'ordine applicativo della riduzione per il rito e del criterio moderatore in sede di esecuzione è diverso rispetto alla fase di cognizione e che tale diversità è giustificata dall'intangibilità del giudicato

  • Sez. 5, Sentenza n. 43044 del 04/05/2015

    Orientamento conforme che è stato richiamato in dottrina e giurisprudenza a sostegno della regola applicativa in sede esecutiva

Massime di principio

  • In fase di cognizione (giudizio di merito) la riduzione per il rito abbreviato ai sensi dell'art. 442 c.p.p. si applica dopo la determinazione del cumulo e l'eventuale operazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p.
  • In sede di esecuzione, quando si riconosce la continuazione tra più reati che sono stati giudicati con rito abbreviato (o in parte con rito abbreviato), la giurisprudenza consolidata stabilisce che la riduzione per il rito va applicata prima dell'operazione del criterio moderatore (art. 78 c.p.); pertanto il giudice dell'esecuzione non ha il potere di ricomputare integralmente le sanzioni come se fosse in sede di cognizione
  • La ragione giuridica della diversa sequenza è la tutela dell'intangibilità del giudicato: il giudice dell'esecuzione deve rispettare le scelte già compiute in fase decisoria e la potestà rideterminativa è esercitabile nei limiti stabiliti dalla legge
  • Il giudice dell'esecuzione non può, salvo espressa previsione, riesaminare o ricalcolare integralmente le sanzioni come in un nuovo giudizio; ogni contestazione sull'ordine di applicazione delle regole sanzionatorie va prospettata nell'atto di esecuzione e valutata alla luce della giurisprudenza dominante
  • Nel caso di situazioni miste (processi distinti con riti diversi) occorre verificare con attenzione quali sentenze hanno già beneficiato della riduzione per abbreviato e applicare le regole giurisprudenziali che danno priorità alla conservazione del contenuto del giudicato

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