Sentenza del 21/04/2015 n. 2391 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento liquidazione e controlli - Imposte sul reddito IRPEF - Avviso di accertamento società - Accertamento maggior reddito da partecipazione del socio - Mancata allegazione - Difetto di motivazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto. L’avviso di accertamento relativo al maggior reddito di partecipazione è stato ritenuto illegittimo per difetto di motivazione, poiché fondato su un precedente accertamento societario non allegato, non notificato al socio e non adeguatamente sintetizzato nell’atto impugnato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell’avviso con cui gli era stato imputato un maggior reddito di partecipazione, determinato sulla base di un precedente accertamento effettuato nei confronti della società per un maggior reddito d’impresa. L’avviso rivolto al socio non allegava quello riguardante la società, non dimostrava che tale atto fosse stato portato a legale conoscenza del socio e non ne riportava il contenuto essenziale. Secondo il ricorrente, tale omissione impediva di comprendere pienamente i presupposti e le ragioni della pretesa tributaria, in violazione dell’obbligo di motivazione.
Norme richiamate
Art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
L’atto impositivo deve essere adeguatamente motivato e, quando richiama altri atti, deve allegarli oppure riportarne il contenuto essenziale, così da consentire al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa e di difendersi efficacemente. Il semplice rinvio a un accertamento emesso nei confronti della società non è sufficiente se tale atto non è stato portato a conoscenza del socio e il suo contenuto non è riprodotto nell’avviso a lui notificato.
Massime di principio
- Quando l’accertamento del reddito personale del socio deriva da un accertamento emesso nei confronti della società, l’Amministrazione deve rendere conoscibili al socio gli elementi essenziali dell’accertamento societario.
- Il mero richiamo a un precedente atto non conosciuto dal contribuente non soddisfa, di regola, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento.
- L’atto richiamato deve essere allegato oppure il suo contenuto essenziale deve essere riportato nell’avviso, soprattutto quando da esso dipende interamente la quantificazione del reddito imputato al contribuente.
- Il difetto di motivazione può comportare l’illegittimità dell’avviso quando impedisce al contribuente di comprendere la pretesa fiscale e di predisporre una difesa concreta.
- La conoscenza legale dell’accertamento societario non deve essere presunta soltanto perché il contribuente è socio: deve risultare che il socio ne abbia avuto effettiva conoscibilità secondo le modalità richieste dalla legge.
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