Sentenza n. 370/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Savona, sez. lav., 29.7.2025, n. 285, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, sez. lavoro, n. 285/2025, relativa all’emissione della carta del docente e all’accredito di € 1.000,00 per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25
Esito
Favorevole al ricorrente (insegnante precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a emettere in suo favore la carta del docente e ad accreditare complessivamente € 1.000,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti fino al saldo. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato che l’Amministrazione aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto, chiedendo tuttavia la rifusione delle spese processuali sulla base della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la pretesa sostanziale della ricorrente era stata integralmente soddisfatta nelle more del giudizio. Il Ministero è stato comunque condannato al pagamento delle spese di lite, in quanto virtualmente soccombente. La liquidazione, pari a € 500,00 oltre accessori di legge, è stata determinata considerando la natura e il carattere seriale della controversia e l’assimilazione del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive. Le spese sono state distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa della parte ricorrente risulta pienamente soddisfatta.
art. 112 c.p.a.
Il giudizio è qualificato come giudizio di ottemperanza finalizzato all’esecuzione di un giudicato; il testo non sviluppa ulteriori profili interpretativi della disposizione.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa sostanziale del ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere per integrale soddisfazione della pretesa non esclude la decisione sulle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione che adempie solo nelle more del processo può essere condannata alle spese, anche quando non residui più alcuna attività esecutiva da svolgere.
- Ai fini della liquidazione delle spese, il giudizio di ottemperanza può essere assimilato alle procedure esecutive, tenendo conto della natura e del carattere seriale della controversia.
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