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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50011/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Alessi impugnava l'ordinanza del Tribunale di Potenza che, in sede di riesame avverso l'ordinanza del G.i.p. del 16/03/2023, aveva riqualificato il capo 7) come truffa ai danni dello Stato (art. 640, comma secondo, n. 1 c.p.) e aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari sia per tale contestazione sia per quella di associazione per delinquere (capo 9). Il ricorrente deduceva: (1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla configurabilità dell'associazione per delinquere (sosteneva che si trattava al più di concorso di persone nel reato, non di associazione stabile); (2) errata riqualificazione della fattispecie di cui al capo 7) come truffa in danno dello Stato, perché l'azienda De Pascalis era stata sottoposta a sequestro ai sensi dell'art. 321, comma 1, c.p.p. (sequestro preventivo/pertinenza) e non a sequestro finalizzato alla confisca (art. 321, comma 2), quindi non poteva parlarsi di danno patrimoniale diretto allo Stato; (3) mancata rivalutazione delle esigenze cautelari alla luce della riqualificazione del reato e dell'eventuale concedibilità della sospensione condizionale per il ricorrente.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo e accolto il secondo, con le conseguenze indicate. In particolare: - Sul punto dell'associazione per delinquere (capo 9) il Tribunale è stato ritenuto avere correttamente motivato la sussistenza di una struttura stabile e di un programma criminoso indeterminato, con descrizione dettagliata dei ruoli, compreso quello di Alessi; pertanto la riqualificazione in associazione per delinquere è confermata e il motivo è infondato. - Sul capo 7), relativo alla riqualificazione della condotta come truffa in danno dello Stato, la Corte ha accolto il ricorso: il Tribunale aveva erroneamente interpretato il sequestro come finalizzato alla confisca (art. 321, comma 2 c.p.p.), mentre nel caso era stato adottato un sequestro con finalità impeditive ai sensi dell'art. 321, comma 1 c.p.p.; ne consegue che non è dato ritenere configurabile la truffa in danno dello Stato perché manca il danno patrimoniale immediato e diretto allo Stato (il bene non è acquisito al patrimonio statale senza provvedimento di confisca). Perciò la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata in relazione al capo 7) quanto all'aggravante di cui all'art. 640, comma 2, n.1 c.p., disponendo la cessazione dell'efficacia della misura cautelare per quel titolo. Tuttavia la modifica del quadro normativo che ha sorretto la misura cautelare impone la rivalutazione delle esigenze cautelari: per tale profilo l'ordinanza è stata annullata con rinvio (valutazione da parte del giudice di merito dei restanti presupposti cautelari alla luce della nuova configurazione).

Norme richiamate

  • art. 416 c.p.

    L'associazione per delinquere richiede una struttura stabile e un programma criminoso indeterminato; la Corte ha ritenuto sussistenti tali requisiti atteso il modus operandi sistematico e continuativo descritto.

  • art. 110 c.p.

    Concorso di persone nel reato vs associazione: principio citato ai fini della distinzione tra concorso occasionale e associazione stabile.

  • art. 640 c.p. (comma 1 e comma 2, n.1)

    La truffa aggravata 'in danno dello Stato' richiede un danno patrimoniale immediato e diretto allo Stato; la Corte ha escluso tale configurazione nel caso in cui il bene è sottoposto a sequestro con finalità impeditive (art. 321, comma 1 c.p.p.) e non ancora acquisito al patrimonio dello Stato.

  • art. 321 c.p.p. (comma 1 e comma 2)

    Distinzione tra sequestro ai fini impedittivi/pertinenza (comma 1) e sequestro finalizzato alla confisca (comma 2). Solo il sequestro con finalità di confisca può far ragionevolmente fondare la nozione di danno immediato al patrimonio dello Stato ai fini della truffa in danno dello Stato.

  • art. 275 c.p.p. (comma 1 e comma 2‑bis)

    Norme richiamate dal ricorrente in ordine alla rivalutazione delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto necessaria la rivalutazione alla luce della modifica della contestazione penale.

  • art. 61 c.p. (comma primo, nn. 2, 7 e 9)

    Aggravanti generali contestate in ricorso e menzionate nella motivazione del Tribunale; rilevano nel calcolo del trattamento sanzionatorio ma non possono giustificare da sole la sussistenza della truffa in danno dello Stato ove manchi il danno diretto e immediato.

  • art. 280 c.p.p.

    Richiesto quale condizione per l'applicabilità delle misure coercitive (pena edittale superiore a tre anni): la Corte ha osservato che, eliminata l'aggravante, la pena massima per la truffa semplice è pari a tre anni e dunque non sussiste il presupposto per la misura cautelare basata su quel titolo.

  • art. 278 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla non rilevanza delle sole aggravanti comuni ai fini della soglia per l'applicabilità delle misure cautelari.

Massime di principio

  • Per configurare una truffa 'in danno dello Stato' è necessario che il danno patrimoniale sia immediato e diretto per la pubblica amministrazione, il che normalmente richiede che il bene sia già destinato o acquisito al patrimonio dello Stato (es. sequestro finalizzato alla confisca). Un sequestro preventivo con finalità impeditive (art. 321, comma 1 c.p.p.) non basta a trasformare il danneggiato in "lo Stato".
  • La distinzione tra concorso di persone e associazione per delinquere si fonda sulla stabilità e indeterminatezza del programma criminoso: se il gruppo opera con modalità sistematiche e continuative per procurarsi fonti di guadagno illecite nel tempo, può configurarsi l'associazione anche se l'obiettivo primario è il danneggiamento di una singola impresa.
  • In sede di riesame o decisione cautelare, la riqualificazione di capi di imputazione può incidere sulla sussistenza delle misure cautelari; se la pena massima in concreto scende sotto la soglia prevista per l'applicazione della misura, va disposta la cessazione dell'efficacia della misura per quel titolo e il giudice deve rivalutare le esigenze cautelari complessive.
  • In Cassazione il sindacato sulla motivazione delle misure cautelari è limitato: la Corte verifica la congruenza e la logicità della motivazione e se il giudice di merito ha adeguatamente esposto i gravi indizi; contestazioni di merito alternative senza violazioni di legge sono inammissibili.
  • Quando la Corte annulla una parte dell'ordinanza che sosteneva la misura cautelare, è frequente che annulli senza rinvio per la specifica contestazione errata (es. aggravante) ma disponga il rinvio per la rivalutazione delle esigenze cautelari residue al giudice di merito.

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