Tribunale, Sentenza T-671/16
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 5 settembre 2018. — Vincent Villeneuve contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Assunzione – Concorso generale – Bando di concorso EPSO/AD/303/15 (AD 7) – Verifica da parte dell’EPSO delle condizioni di ammissione al concorso – Esperienza professionale di durata inferiore alla durata minima richiesta – Natura del controllo della condizione di ammissione legata all’esperienza professionale – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione da parte della commissione giudicatrice – Parità di trattamento. — Causa T-671/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso del candidato escluso da un concorso EPSO per insufficienza dell’esperienza professionale nell’ambito richiesto. Conferma che la commissione giudicatrice può verificare in una prima fase l’ammissibilità confrontando le attività dichiarate con le funzioni del posto, prima della selezione per titoli. Esclude inoltre difetti di motivazione, illegittimità del bando, errore manifesto e violazione della parità di trattamento.
Concorso EPSO/AD/303/15: legittimità della verifica preliminare delle condizioni di ammissione e del mancato riconoscimento dell’esperienza professionale richiesta
La questione giuridica
Se, nell’ambito di un concorso generale per titoli ed esami, la commissione giudicatrice possa escludere un candidato in una fase preliminare di ammissione verificando se la sua esperienza professionale rientri nell’ambito del concorso alla luce delle funzioni del posto; se tale decisione sia sufficientemente motivata; se il bando di concorso sia illegittimo perché prevede una fase iniziale eliminatoria; se vi sia stato errore manifesto di valutazione e violazione della parità di trattamento.
Principio di diritto
Nel concorso in esame la commissione giudicatrice poteva, e anzi doveva, verificare in via preliminare se l’esperienza professionale dichiarata dal candidato fosse effettivamente "nell’ambito del concorso" confrontando le attività svolte con le funzioni descritte nel bando; tale verifica non coincide con la successiva selezione per titoli basata sulla sezione "valutazione dei talenti". Il bando non era illegittimo per aver previsto una prima fase di ammissione eliminatoria, la decisione era sufficientemente motivata e la commissione non ha commesso errore manifesto di valutazione né violato la parità di trattamento, poiché il ricorrente non si trovava nella stessa situazione dei candidati ammessi alla seconda fase.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 25, secondo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 27 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 5 dell’allegato III allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 106, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Concorso EPSO/AD/303/15: esclusione per esperienza professionale non ritenuta sufficiente
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un candidato escluso dalla fase successiva di un concorso generale EPSO/AD/303/15 per il profilo AD 7, settore cooperazione allo sviluppo e gestione degli aiuti ai paesi extra UE. Il Tribunale esamina la legittimità della decisione della commissione giudicatrice che ha ritenuto non soddisfatta la condizione di ammissione relativa all’esperienza professionale minima.
Fatti e svolgimento della procedura
Il bando di concorso prevedeva, tra le condizioni specifiche di ammissione, una formazione universitaria di almeno quattro anni seguita da almeno sei anni di esperienza professionale nell’ambito del concorso, oppure una formazione universitaria di almeno tre anni seguita da almeno sette anni di esperienza. La procedura di selezione era articolata in due fasi: prima la verifica delle condizioni di ammissione sulla base del modulo di candidatura, poi la selezione per titoli, riservata ai soli candidati ammissibili e fondata sulla sezione "valutazione dei talenti". Il ricorrente presentava la candidatura, sosteneva i test e superava la soglia minima, ma la commissione giudicatrice, con decisione del 5 novembre 2015 poi confermata a seguito di riesame il 25 gennaio 2016, lo escludeva perché non aveva almeno sei anni di esperienza nell’ambito del concorso dopo il diploma universitario richiesto.
Motivi di ricorso
Il ricorrente deduceva quattro motivi:
- violazione dell’obbligo di motivazione;
- errore manifesto di valutazione;
- illegittimità del punto 2 del bando di concorso, nella parte in cui prevede una verifica preliminare di ammissione;
- violazione del principio di parità di trattamento. Sosteneva, in particolare, che la commissione avesse impropriamente valutato l’adeguatezza della sua esperienza rispetto al posto da ricoprire già nella fase di ammissione, mentre tale esame avrebbe dovuto avvenire solo nella successiva selezione per titoli.
Obbligo di motivazione
Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 25, secondo comma, dello Statuto, ogni decisione sfavorevole deve essere motivata in modo da consentire all’interessato di comprendere la ragione del rigetto e al giudice di esercitare il controllo di legittimità. Nelle procedure concorsuali con molti candidati, la motivazione può essere sommaria, purché indichi con precisione quale condizione del bando non sia stata soddisfatta. Nel caso concreto, la motivazione risultava dalla decisione di esclusione e, soprattutto, dalla decisione di rigetto del reclamo, che integrava la motivazione chiarendo che l’esperienza dichiarata alla "voce 1" non era considerata direttamente attinente all’ambito del concorso. Pertanto, il primo motivo viene respinto.
Legittimità del bando di concorso
Sul terzo motivo, il Tribunale dichiara anzitutto ricevibile la contestazione del bando, perché il ricorso contro la decisione individuale di esclusione consente di far valere l’irregolarità di atti precedenti strettamente connessi, anche se non impugnati autonomamente nei termini. Nel merito, il Tribunale afferma che il sistema a due fasi del bando è conforme allo Statuto e alle disposizioni applicabili: l’articolo 5 dell’allegato III allo Statuto prevede espressamente che la commissione giudicatrice stabilisca l’elenco dei candidati che soddisfano le condizioni fissate dal bando e solo successivamente ammetta alle prove i candidati idonei. Anche le disposizioni generali EPSO richiamate dal ricorrente confermano che la selezione per titoli avviene dopo la verifica delle condizioni di ammissione e solo per i candidati ammissibili. Il Tribunale conclude quindi che il bando non era illegittimo.
Errore manifesto di valutazione
Quanto al secondo motivo, il Tribunale distingue nettamente tra:
- la fase di ammissione, in cui si verifica se l’esperienza dichiarata rientri nell’ambito del concorso, confrontando le attività del candidato con le funzioni descritte nel bando;
- la fase successiva di selezione per titoli, in cui si valutano comparativamente le candidature ammesse sulla base della sezione "valutazione dei talenti". La commissione giudicatrice, nel caso concreto, si è limitata a controllare se l’esperienza del ricorrente fosse pertinente all’ambito del concorso, come richiesto dal bando e dalle disposizioni generali. Esaminando la "voce 1" del modulo, il Tribunale rileva che le attività erano descritte come pubbliche relazioni e consulenza in campagne di sensibilizzazione su questioni di popolazione e sviluppo; tuttavia, esse non implicavano responsabilità nell’attuazione operativa di programmi di cooperazione o di sostegno finanziario, che erano invece centrali per il profilo messo a concorso. La commissione gode di un ampio margine di valutazione nella verifica della pertinenza dell’esperienza, e il ricorrente non ha fornito elementi idonei a privare di plausibilità la valutazione amministrativa. Non emerge quindi alcun errore manifesto.
Parità di trattamento
Il Tribunale respinge anche il quarto motivo. Poiché il ricorrente non ha superato la fase di ammissione, non si trovava nella stessa situazione dei candidati ammessi alla selezione per titoli; il diverso trattamento è dunque conseguenza della struttura legittima del bando e dell’esito della verifica individuale, non di una discriminazione arbitraria. Il principio di parità di trattamento non risulta violato.
Decisione e spese
Il ricorso è integralmente respinto. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il ricorrente, rimasto soccombente, è condannato alle spese.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che, nei concorsi della funzione pubblica dell’Unione:
- la commissione giudicatrice può verificare in via preliminare l’ammissibilità e la pertinenza dell’esperienza professionale rispetto alle funzioni del posto;
- la selezione per titoli è distinta e successiva, e si applica solo ai candidati ammessi;
- il bando può prevedere una fase iniziale eliminatoria senza violare lo Statuto, purché rispetti le regole applicabili;
- la valutazione della commissione può essere censurata solo per errore manifesto, non per una diversa lettura soggettiva del candidato.
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