Corte di giustizia, Sentenza C-80/17
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 settembre 2018. — Fundo de Garantia Automóvel contro Alina Antónia Destapado Pão Mole Juliana e Cristiana Micaela Caetano Juliana. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça. — Rinvio pregiudiziale – Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli – Direttiva 72/166/CEE – Articolo 3, paragrafo 1 – Seconda direttiva 84/5/CEE – Articolo 1, paragrafo 4 – Obbligo di sottoscrivere un contratto di assicurazione – Veicolo stazionato su un terreno privato – Diritto di regresso dell’organismo competente per il risarcimento contro il proprietario del veicolo non assicurato. — Causa C-80/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia, in Grande Sezione, ha chiarito che il criterio decisivo per l’obbligo assicurativo non è l’uso effettivo del veicolo in un dato momento, ma la sua immatricolazione e idoneità alla circolazione. Un veicolo lasciato su proprietà privata resta quindi soggetto all’assicurazione obbligatoria finché non sia regolarmente ritirato dalla circolazione. La Corte ha inoltre ammesso che il diritto nazionale attribuisca all’organismo di garanzia un’azione di regresso contro il proprietario inadempiente anche senza una sua responsabilità civile per l’incidente.
Assicurazione obbligatoria RC auto: il veicolo immatricolato e idoneo a circolare resta soggetto all’obbligo di copertura anche se il proprietario lo tiene su area privata e non intende più usarlo; l’organismo di garanzia può poi agire in regresso contro il proprietario non assicurato anche se non è civilmente responsabile del sinistro.
La questione giuridica
Se l’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva imponga l’assicurazione RC auto anche quando il veicolo, per scelta del proprietario, è stazionato su terreno privato e non si intende più guidarlo; e se l’articolo 1, paragrafo 4, della seconda direttiva consenta all’organismo di indennizzo il regresso contro il proprietario non assicurato anche in assenza della sua responsabilità civile per il sinistro.
Principio di diritto
L’obbligo di stipulare un’assicurazione RC auto sussiste per ogni veicolo immatricolato in uno Stato membro e idoneo a circolare, anche se il proprietario lo ha immobilizzato su un terreno privato e non intende più guidarlo, salvo le deroghe espressamente previste dal diritto dell’Unione. Inoltre, l’articolo 1, paragrafo 4, della seconda direttiva non osta a che il diritto nazionale consenta all’organismo di indennizzo di agire in regresso contro il proprietario che non ha assicurato il veicolo, anche se quest’ultimo non è civilmente responsabile del sinistro.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 72/166/CEE
- Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 72/166/CEE
- Articolo 4 direttiva 72/166/CEE
- Direttiva 84/5/CEE
- Articolo 1, paragrafo 4, direttiva 84/5/CEE
- Direttiva 2005/14/CE
- Direttiva 2009/103/CE
- Decreto-Lei n. 522/85 (Portogallo)
- Articolo 503, paragrafo 1, codice civile portoghese
Assicurazione obbligatoria RC auto e regresso dell’organismo di garanzia
La pronuncia, resa in rinvio pregiudiziale dal Supremo Tribunal de Justiça portoghese, riguarda l’interpretazione delle direttive 72/166/CEE e 84/5/CEE nel settore dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli. Il caso nasce da un’azione del Fundo de Garantia Automóvel per ottenere il rimborso delle somme versate alle vittime di un incidente causato da un veicolo non assicurato.
Fatti e procedimento principale
La proprietaria del veicolo lo aveva parcheggiato nel cortile di casa e non intendeva più guidarlo, ma non aveva avviato il ritiro ufficiale dalla circolazione. Il veicolo, tuttavia, era ancora immatricolato in Portogallo ed era idoneo a circolare; fu poi utilizzato dal figlio della proprietaria senza autorizzazione, con esito mortale per il conducente e per due passeggeri. Il Fondo risarcì gli aventi diritto dei passeggeri e chiese il rimborso alla proprietaria del veicolo e a un’altra convenuta.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE, che impone agli Stati membri di adottare misure affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli abitualmente stazionanti nel loro territorio sia coperta da assicurazione;
- l’articolo 4 della medesima direttiva, che prevede talune deroghe;
- l’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 84/5/CEE, che impone l’istituzione di un organismo incaricato di risarcire i danni causati da un veicolo non identificato o non assicurato, riservando agli Stati membri la disciplina dei rapporti di regresso;
- la direttiva 2009/103/CE, che ha poi codificato e abrogato le direttive precedenti, senza però essere applicabile ratione temporis;
- il diritto portoghese, in particolare il decreto-legge n. 522/85 e l’articolo 503, paragrafo 1, del codice civile.
Prima questione: portata dell’obbligo di assicurazione
La Corte afferma che l’obbligo assicurativo si applica a un veicolo immatricolato e idoneo a circolare, anche se il proprietario lo ha lasciato su un terreno privato e non ha più intenzione di usarlo. La nozione di "veicolo" rilevante ai fini della direttiva è oggettiva e dipende dalle caratteristiche del mezzo, non dall’uso concreto o dall’intenzione del proprietario.
La Corte distingue questa causa dalle precedenti decisioni Vnuk, Rodrigues de Andrade e Núñez Torreiro, nelle quali era in discussione la portata della copertura assicurativa rispetto a determinati usi del veicolo già assicurato. Qui, invece, si tratta della previa determinazione dell’obbligo di stipulare l’assicurazione, che deve essere fissata ex ante per ragioni di certezza del diritto.
La Corte respinge l’argomento secondo cui l’intervento dell’organismo di garanzia previsto dalla seconda direttiva renderebbe superflua un’interpretazione ampia dell’obbligo assicurativo: tale organismo opera come extrema ratio, solo nei casi previsti dalla direttiva, e non sostituisce l’obbligo generale di assicurazione.
Seconda questione: azione di regresso dell’organismo di indennizzo
Quanto al regresso, la Corte rileva che l’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 84/5/CEE lascia agli Stati membri un ampio margine di disciplina circa il carattere sussidiario dell’intervento dell’organismo e le controversie fra tale organismo e i responsabili del sinistro. Poiché il legislatore dell’Unione non ha armonizzato in modo completo i soggetti contro i quali il regresso possa essere esercitato, la materia resta affidata al diritto nazionale.
Ne consegue che una normativa nazionale può autorizzare l’organismo di indennizzo a chiedere il rimborso anche al proprietario che era tenuto ad assicurare il veicolo ma non lo ha fatto, indipendentemente dal fatto che quel proprietario sia o meno civilmente responsabile dell’incidente secondo il diritto interno.
Decisione della Corte
La Corte risponde che:
- l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE impone la stipula dell’assicurazione RC auto per un veicolo ancora immatricolato e idoneo a circolare, anche se stazionato su terreno privato per scelta del proprietario;
- l’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 84/5/CEE non osta a una disciplina nazionale che consenta il regresso dell’organismo di garanzia contro il proprietario non assicurato, anche se questi non è civilmente responsabile del sinistro.
Principi affermati
La sentenza conferma che, nel sistema dell’assicurazione obbligatoria autoveicoli, il parametro decisivo è la permanenza del veicolo nel circuito della circolazione legale, desumibile da immatricolazione e idoneità tecnica alla circolazione, non la volontà soggettiva del proprietario di usarlo o meno. Conferma inoltre che il regime del regresso dell’organismo di garanzia è in larga misura rimesso agli Stati membri, entro i limiti della direttiva.
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