Corte di giustizia, Sentenza C-488/16
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 settembre 2018. — Bundesverband Souvenir - Geschenke - Ehrenpreise eV contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). — Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio denominativo NEUSCHWANSTEIN – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) – Impedimenti assoluti alla registrazione – Carattere descrittivo – Indicazione dell’origine geografica – Carattere distintivo – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b) – Malafede. — Causa C-488/16 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge integralmente l’impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato il rigetto della domanda di nullità del marchio "NEUSCHWANSTEIN". Esclude che il segno sia descrittivo dell’origine geografica o privo di carattere distintivo per i prodotti e servizi indicati, valorizzando il fatto che il castello di Neuschwanstein non è un luogo di produzione o di prestazione di servizi. Respinge anche la censura di malafede, ritenendo che il Tribunale abbia correttamente applicato la giurisprudenza e che non fosse tenuto a considerare una decisione nazionale invocata dalla ricorrente.
Marchio denominativo "NEUSCHWANSTEIN": la Corte conferma la legittimità della registrazione ed esclude sia il carattere descrittivo geografico sia la malafede nella domanda di marchio dell’Unione europea.
La questione giuridica
Se il marchio denominativo "NEUSCHWANSTEIN" fosse nullo perché privo di carattere distintivo o descrittivo, in quanto indicante un’origine geografica o un luogo di commercializzazione dei prodotti e servizi, e se la domanda di registrazione fosse stata presentata in malafede ai sensi del regolamento n. 207/2009.
Principio di diritto
La Corte conferma che un segno denominativo coincidente con il nome di un castello noto al pubblico, ma non qualificabile come luogo di produzione o di fornitura di servizi né come indicazione geografica idonea a descrivere qualità essenziali dei prodotti e servizi di uso corrente interessati, non è escluso dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009. Inoltre, la malafede ex articolo 52, paragrafo 1, lettera b), non può essere desunta né dalla mera conoscenza di una commercializzazione di souvenir né dalla sola finalità di proteggere e valorizzare il sito, e la sentenza Lindt non impone di valutare la malafede solo in base ai mezzi concretamente impiegati.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), regolamento n. 207/2009
- Articolo 52, paragrafo 1, lettere a) e b), regolamento n. 207/2009
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 256 TFUE
- Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
Marchio denominativo "NEUSCHWANSTEIN" e domanda di nullità
La pronuncia riguarda un’impugnazione avverso una sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione dell’EUIPO di respingere la domanda di dichiarazione di nullità del marchio dell’Unione europea denominativo "NEUSCHWANSTEIN". La controversia ruota attorno agli impedimenti assoluti alla registrazione e alla dedotta malafede della Baviera al momento del deposito.
Parti e svolgimento del procedimento
La ricorrente in impugnazione è la Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise eV; l’EUIPO è il convenuto e il Freistaat Bayern è interveniente. La Baviera aveva depositato la domanda di registrazione del segno denominativo NEUSCHWANSTEIN per una vasta gamma di prodotti e servizi nelle classi di Nizza 3, 8, da 14 a 16, 18, 21, 25, 28, 30, da 32 a 36, 38 e 44. Dopo la registrazione, la ricorrente aveva chiesto la nullità del marchio invocando l’articolo 52, paragrafo 1, lettere a) e b), in combinato con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009, sugli impedimenti assoluti alla registrazione per difetto di carattere distintivo e per segni descrittivi, compresi quelli relativi alla provenienza geografica;
- l’articolo 52, paragrafo 1, lettere a) e b), dello stesso regolamento, sulla nullità assoluta per contrasto con l’articolo 7 e per malafede;
- l’articolo 56 dello Statuto della Corte, l’articolo 256 TFUE e l’articolo 58 dello Statuto, per delimitare l’oggetto dell’impugnazione ai soli motivi di diritto;
- gli articoli 184 e 138 del regolamento di procedura, sulle spese.
Primo motivo: carattere descrittivo e origine geografica
La ricorrente sosteneva che il marchio "NEUSCHWANSTEIN" fosse descrittivo perché richiamerebbe un sito turistico noto e susciterebbe nel pubblico un’associazione con i prodotti e servizi commercializzati in loco, in particolare come souvenir. La Corte distingue tra censure di fatto, irricevibili in impugnazione, e questioni di diritto. Considera irricevibili le contestazioni dirette a rimettere in discussione valutazioni fattuali del Tribunale, come il livello di attenzione del pubblico, il carattere immaginativo del nome e la natura del castello come luogo museale.
Sul profilo giuridico, la Corte ricorda la funzione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c): preservare la disponibilità dei segni descrittivi per tutti gli operatori. In applicazione della giurisprudenza Windsurfing Chiemsee, un nome geografico è registrabile solo se non designa un luogo che, agli occhi del pubblico interessato, presenti un nesso con la categoria di prodotti o servizi oppure se un tale nesso non sia ragionevolmente prevedibile in futuro. Nel caso di specie, il castello di Neuschwanstein non è un luogo di produzione di beni né di fornitura di servizi, e i prodotti e servizi interessati sono beni di consumo corrente e prestazioni della vita quotidiana, non articoli di souvenir come categoria autonoma.
La Corte afferma che la sola circostanza che tali prodotti possano essere venduti come souvenir non li rende descrittivi, perché la funzione di souvenir dipende dalla libera scelta dell’acquirente e non costituisce una caratteristica oggettiva e intrinseca del prodotto. Analogamente, il luogo di vendita non basta a descrivere l’origine geografica, se non designa qualità o caratteristiche proprie del bene, come artigianato, tradizione o clima. Ne segue che non è ragionevole ritenere che il nome "NEUSCHWANSTEIN" descriva una qualità essenziale dei prodotti o servizi, né la loro origine geografica.
Secondo motivo: carattere distintivo
Quanto al difetto di motivazione sul carattere distintivo, la Corte rileva che il Tribunale ha esaminato i prodotti e servizi interessati e ha ritenuto che il segno, identico al nome del castello, fosse un nome di fantasia privo di riferimento descrittivo. La sola apposizione del segno consente al pubblico di distinguere quei prodotti e servizi da quelli offerti in altri contesti commerciali o turistici. La Corte osserva che il fatto che il segno non sia descrittivo è una premessa, e non una contraddizione, rispetto alla conclusione sul suo carattere distintivo.
La Corte respinge anche la censura relativa all’ordinanza del Bundesgerichtshof dell’8 marzo 2012, precisando che la legittimità delle decisioni dell’EUIPO va valutata solo alla luce del diritto dell’Unione, in un sistema autonomo e indipendente da quello nazionale. Il Tribunale non era dunque tenuto a prendere in considerazione tale decisione nazionale.
Terzo motivo: malafede
Per la malafede ex articolo 52, paragrafo 1, lettera b), la ricorrente lamentava che la Baviera conoscesse la commercializzazione di souvenir e avesse voluto impedire ai terzi l’uso del segno. La Corte ritiene irricevibili le censure che mirano soltanto a contestare la valutazione delle prove svolta dal Tribunale, in assenza di allegazione di snaturamento. Quanto alla sentenza Lindt, la Corte chiarisce che essa non afferma che la malafede debba essere valutata esclusivamente in base ai mezzi messi in atto per conseguire l’obiettivo perseguito; al contrario, può esistere un obiettivo legittimo di registrazione anche in un contesto di conflitto con terzi. Nel caso concreto, il Tribunale aveva rilevato che la Baviera aveva già depositato prima domande di registrazione per segni riferiti a Neuschwanstein, sicché non emergeva che agisse con intento scorretto.
Dispositivo e principio affermato
La Corte respinge integralmente l’impugnazione e condanna la Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise eV alle spese. Il principio sostanziale che emerge è che il nome di un castello o sito turistico può essere registrato come marchio dell’Unione se non designa un luogo di produzione o di prestazione di servizi, non descrive qualità essenziali dei beni o servizi interessati e non risulta dimostrata la malafede del richiedente al momento del deposito.
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