Corte di giustizia, Sentenza C-527/16
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 settembre 2018. — Salzburger Gebietskrankenkasse e Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz contro Alpenrind GmbH e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articoli 5 e 19, paragrafo 2 – Lavoratori distaccati in uno Stato membro diverso da quello in cui il datore di lavoro svolge abitualmente le sue attività – Rilascio di certificati A1 da parte dello Stato membro di origine dopo il riconoscimento da parte dello Stato membro ospitante dell’assoggettamento dei lavoratori al suo regime di sicurezza sociale – Parere della commissione amministrativa – Erroneo rilascio dei certificati A1 – Constatazione – Carattere vincolante ed effetto retroattivo di tali certificati – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Legislazione applicabile – Articolo 12, paragrafo 1 – Nozione di persona “inviata in sostituzione di un’altra persona”. — Causa C-527/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta una controversia sulla legislazione di sicurezza sociale applicabile a lavoratori distaccati in Austria da imprese ungheresi e sulla portata vincolante dei certificati A1. Ribadisce che tali certificati obbligano anche i giudici nazionali dello Stato ospitante finché non siano ritirati o invalidati nello Stato di emissione, e che il parere della commissione amministrativa non ne rimuove il valore vincolante. La Corte ammette inoltre l’effetto retroattivo del certificato A1 e interpreta in senso restrittivo la clausola di non sostituzione dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004.
Certificati A1 e lavoratori distaccati: efficacia vincolante per giudici nazionali, rilevanza del parere della commissione amministrativa e nozione di sostituzione ex articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004
La questione giuridica
Il giudice del rinvio chiede se un certificato A1 rilasciato ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 vincoli anche i giudici dello Stato membro ospitante; se tale vincolo persista anche dopo un procedimento dinanzi alla commissione amministrativa che abbia concluso per l’erroneo rilascio del certificato; se il certificato possa produrre effetti retroattivi anche quando lo Stato membro ospitante abbia già accertato l’assoggettamento del lavoratore alla propria legislazione; e, in subordine, come debba intendersi la clausola di non sostituzione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004.
Principio di diritto
Il certificato A1 rilasciato dall’istituzione competente di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 vincola non solo le istituzioni ma anche i giudici dello Stato membro ospitante finché non sia ritirato o dichiarato invalido dallo Stato membro di emissione; il parere della commissione amministrativa non elimina tale vincolo e non ne impedisce l’efficacia, anche retroattiva, se il certificato è rilasciato dopo un accertamento contrario dello Stato ospitante. Inoltre, ai fini dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, un lavoratore distaccato che sostituisce un altro lavoratore distaccato deve essere considerato "inviato in sostituzione di un’altra persona", indipendentemente dal fatto che i due datori di lavoro abbiano sede nello stesso Stato membro o siano collegati tra loro.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 11, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 12, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 72 regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 76 regolamento (CE) n. 883/2004
- Regolamento (CE) n. 987/2009
- Articolo 5 regolamento (CE) n. 987/2009
- Articolo 6 regolamento (CE) n. 987/2009
- Articolo 15, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 987/2009
- Articolo 19, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 987/2009
- Articolo 20 regolamento (CE) n. 987/2009
- Articolo 89, paragrafo 3, regolamento (CE) n. 987/2009
- Regolamento (UE) n. 465/2012
- Regolamento (UE) n. 1244/2010
Certificati A1, distacco e sostituzione di lavoratori
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof (Austria) in una controversia tra un ente previdenziale austriaco, il Ministro federale competente e varie società coinvolte nel distacco di lavoratori in Austria. La Corte interpreta gli articoli 5 e 19 del regolamento n. 987/2009 e l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, nel contesto del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Fatti e procedimento principale
L’Alpenrind, con sede in Austria, aveva affidato a società ungheresi, prima Martin-Meat e poi Martimpex, attività di sezionamento e confezionamento di carni svolte nei propri locali da lavoratori distaccati in Austria. Per oltre 250 lavoratori la competente istituzione ungherese aveva rilasciato certificati A1 attestanti l’applicazione della legislazione ungherese, in alcuni casi con effetto retroattivo e in altri dopo che l’ente austriaco aveva già accertato l’assoggettamento alla legislazione austriaca. La cassa malattia di Salisburgo aveva invece ritenuto che i lavoratori fossero soggetti all’assicurazione obbligatoria in Austria. Il giudice nazionale ha quindi chiesto chiarimenti sul valore dei certificati A1, sul ruolo della commissione amministrativa e sulla nozione di sostituzione nel distacco.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il principio dell’unicità della legislazione applicabile sancito dall’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004;
- la regola speciale per i lavoratori distaccati dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004;
- l’articolo 5 del regolamento n. 987/2009, sul valore giuridico dei documenti e delle certificazioni rilasciati in un altro Stato membro;
- l’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, relativo all’attestato della legislazione applicabile;
- gli articoli 72 e 76 del regolamento n. 883/2004 e gli articoli 5, 6, 20 e 89 del regolamento n. 987/2009, che disciplinano cooperazione, conciliazione e intervento della commissione amministrativa.
Prima questione: vincolo del certificato A1 per i giudici nazionali
La Corte chiarisce che l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009, letto con l’articolo 19, paragrafo 2, attribuisce al certificato A1 un effetto vincolante non solo per le istituzioni, ma anche per i giudici dello Stato membro in cui l’attività è svolta. Il dato testuale fa riferimento alle istituzioni, ma il contesto e la finalità del sistema impongono che il certificato non possa essere rimesso in discussione dai giudici dello Stato ospitante finché non sia ritirato o dichiarato invalido dallo Stato di emissione. La Corte valorizza la continuità con la giurisprudenza sul certificato E 101, che aveva già riconosciuto un vincolo per autorità e giudici dello Stato ospitante, e sottolinea che il regolamento n. 987/2009 ha codificato tale impostazione per garantire certezza del diritto, unicità della legislazione applicabile e leale cooperazione tra Stati membri.
Seconda questione: effetto del parere della commissione amministrativa
La Corte afferma che il deferimento della controversia alla commissione amministrativa e il suo parere secondo cui i certificati sarebbero stati rilasciati erroneamente non fanno venir meno il loro carattere vincolante. La commissione amministrativa ha infatti un ruolo di conciliazione e cooperazione, non sostitutivo delle competenze dell’istituzione emittente o dei giudici dello Stato di emissione. Pertanto, fino a quando il certificato A1 non sia stato ritirato dall’istituzione che lo ha emesso o dichiarato invalido dai giudici dello Stato membro di emissione, esso continua a vincolare lo Stato ospitante, anche se il parere della commissione amministrativa sia sfavorevole alla sua correttezza.
Seconda questione: rilascio retroattivo del certificato A1
La Corte precisa poi che il certificato A1 può produrre effetti retroattivi, in linea con la giurisprudenza già formatasi sul certificato E 101. Nulla nei regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009 vieta che il certificato sia rilasciato durante o dopo il periodo di lavoro interessato. Neppure il fatto che lo Stato membro ospitante abbia già formalmente accertato l’assoggettamento del lavoratore alla propria legislazione impedisce, di per sé, il rilascio retroattivo del certificato A1. In tale situazione, la decisione dello Stato ospitante non può essere qualificata come documento attestante la situazione del lavoratore ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009.
Terza questione: nozione di "inviato in sostituzione di un’altra persona"
La Corte interpreta l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 nel senso che la sostituzione di un lavoratore distaccato da parte di un altro lavoratore distaccato da un diverso datore di lavoro rientra comunque nel divieto di essere "inviato in sostituzione di un’altra persona". La norma speciale sul distacco non può quindi essere invocata dal secondo lavoratore per restare assoggettato alla legislazione dello Stato di stabilimento del proprio datore di lavoro. Sono irrilevanti, a tal fine, sia il fatto che i due datori di lavoro abbiano sede nello stesso Stato membro, sia l’eventuale esistenza di legami personali o organizzativi tra essi. La Corte giunge a questa conclusione sulla base del testo della disposizione, del suo contesto e dell’obiettivo di evitare che la deroga al principio generale della lex loci laboris venga utilizzata per coprire in modo reiterato lo stesso posto di lavoro con lavoratori distaccati successivi.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- il certificato A1 vincola anche i giudici dello Stato membro ospitante;
- tale vincolo permane fino a ritiro o invalidazione nello Stato di emissione, anche se la commissione amministrativa abbia concluso per l’erroneo rilascio;
- il certificato può avere efficacia retroattiva anche se emesso dopo un precedente accertamento dello Stato ospitante;
- il lavoratore distaccato che sostituisce un altro lavoratore è considerato inviato in sostituzione di un’altra persona, con conseguente inapplicabilità della deroga di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004.
Principi affermati
La sentenza rafforza la funzione probatoria e vincolante del certificato A1 nel coordinamento europeo della sicurezza sociale. Conferma inoltre che la commissione amministrativa non sostituisce la procedura di ritiro o invalidazione del certificato e che la nozione di sostituzione deve essere letta in modo sostanziale, per evitare elusioni della disciplina sul distacco.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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