Cassazione Penale, Sentenza n. 9098/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza di conferma in appello che aveva riconosciuto Schillaci responsabile di più episodi di estorsione (capo 13 e capo 18). Il ricorrente contestava: 1) insufficiente prova del suo contributo causale alle estorsioni, denunciando l'eccessiva valorizzazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Salvatore Dario Di Francesco, Pietro Riggio, Aldo Riggi) e l'assenza di riscontri individualizzanti; 2) l'affermazione, senza adeguata prova, delle aggravanti "mafiosa" e della circostanza delle "più persone riunite"; 3) la mancata eccessiva motivazione sul maggior pena per il vincolo di continuazione con fatti già giudicati definitivamente; 4) censura sulla pena e sulla provvisionale liquidata alla parte civile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito sulla credibilità e sul riscontro delle dichiarazioni dei collaboratori (valutazione che combina attendibilità soggettiva e riscontri oggettivi e logici). Ha confermato la responsabilità per le estorsioni contestate (capo 13 e capo 18), l'applicabilità dell'aggravante "metodo mafioso" anche se la minaccia era "silente" e la sussistenza dell'aggravante delle "più persone riunite" per il carattere oggettivo della modalità esecutiva. Ha considerato legittimo l'aumento di pena per la continuazione (anni 2 ed €400) ritenendolo minimo e non richiedente motivazione dettagliata, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali; ha altresì rigettato la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile per mancata attività specifica in Cassazione.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Usato per inquadrare la responsabilità in concorso: la condanna riguarda la responsabilità concorrente dello Schillaci nelle estorsioni commesse con altri.
art. 629 cod. pen.
Norma sull'estorsione; la Corte ha confermato l'applicazione delle aggravanti previste dal capoverso e del comma secondo (richiamato) in relazione alle modalità e alla maggiore pericolosità della condotta.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante "metodo mafioso": la Corte ha ritenuto che l'aggravante possa sussistere anche quando la minaccia è "silente", cioè quando l'appartenenza o l'autorità intimidatoria della consorteria rende superfluo un avvertimento esplicito.
art. 628, comma terzo, n. 3 cod. pen. (richiamato)
Richiamato nella giurisprudenza citata per spiegare il concorso di aggravanti relative al metodo intimidatorio e alla maggiore capacità intimidatrice della condotta.
art. 81 e art. 133 cod. pen.
Riferiti alla determinazione della pena e alla continuazione: la Corte ha ritenuto legittimo l'aumento di pena per continuazione, valutando che l'incremento applicato fosse minimo e quindi non bisognoso di motivazione dettagliata.
art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.
Richiamato per affermare che la verifica di credibilità e attendibilità delle chiamate in correità non richiede una sequenza tassativa di accertamenti e va compiuta unitariamente dal giudice di merito.
Massime di principio
- La sentenza conferma che le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono fondare una condanna se valutate nel loro complesso e riscontrate da elementi indipendenti anche di natura logica; la difesa deve quindi contestare espressamente sia la credibilità soggettiva sia l'assenza di riscontri "individualizzanti" per ottenere sindacato in Cassazione.
- I riscontri alla chiamata di correità non devono essere necessariamente prove materiali "autosufficienti": è sufficiente che forniscano elementi che colleghino il fatto alla persona dell'imputato (valore individualizzante), compresi elementi logici e dichiarazioni di altri correi.
- L'aggravante "metodo mafioso" può essere riconosciuta anche in assenza di minacce esplicite (minaccia "silente") quando la capacità intimidatoria del soggetto o del sodalizio rende superfluo un avvertimento formale.
- L'aggravante per le "più persone riunite" ha natura oggettiva e si estende ai concorrenti non presenti se erano consapevoli (o colpevolmente non consapevoli) che il reato sarebbe stato commesso da più soggetti riuniti.
- In tema di continuazione, un aumento di pena oggettivamente minimo (soprattutto dopo riduzione per rito abbreviato) può non richiedere una motivazione analitica; se invece la pena per i reati satellite è prossima o superiore al minimo edittale, il giudice deve motivare più dettagliatamente la scelta del quantum.
- In Cassazione non è consentito un rinnovato apprezzamento del materiale probatorio di merito se la motivazione dei giudici di merito è coerente e logica; la difesa efficace necessita di puntuali censure sulla contraddittorietà o illogicità della motivazione, non solo sulla mera carenza di prova.
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