Cassazione Penale, Sentenza n. 33764/2025 del 14/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava principalmente: 1) di non essere responsabile per la mancata consegna della documentazione contabile perché tale documentazione sarebbe dovuta essere consegnata a un delegato da lui nominato; 2) il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena, ritenute eccessive e non adeguatamente motivate.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i motivi: sul primo punto ha affermato che il titolare dell'impresa mantiene il dovere di vigilanza sull'esatta tenuta della contabilità anche se ha delegato l'attività contabile, e che l'affidamento a un delegato non esime dalla responsabilità salvo prova rigorosa contraria; sul secondo punto ha confermato che il diniego delle attenuanti generiche era adeguatamente motivato alla luce dei gravi precedenti penali e della mancanza di resipiscenza del ricorrente, e che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 132 cod. pen.
Richiamato come principio che guida la determinazione della pena; la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito in aderenza a questo principio.
art. 133 cod. pen.
Richiamato assieme all'art. 132 come criterio per la commisurazione della pena e per la valutazione degli aumenti/diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti.
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133 – 01
Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133 – 01
Principio che in tema di bancarotta fraudolenta documentale l'imprenditore non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti tecnicamente preparati; sussiste una presunzione semplice di responsabilità del titolare, superabile solo con rigorosa prova contraria.
Giurisprudenza - Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419
Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419
Principio secondo cui il diniego delle circostanze attenuanti generiche, se motivato in modo non manifestamente illogico, è insindacabile in Cassazione.
Giurisprudenza - Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163
Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163
Principio per cui il giudice di merito non deve esaminare tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli ma solo quelli ritenuti decisivi nel motivare il diniego delle attenuanti.
Giurisprudenza - Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244
Ulteriore riferimento al principio che la motivazione del diniego delle attenuanti può concentrarsi sugli elementi ritenuti decisivi dal giudice di merito.
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142
Richiama il principio che in Cassazione è inammissibile chiedere una nuova valutazione della congruità della pena quando la determinazione del giudice di merito non derivi da arbitrio o ragionamento illogico.
Massime di principio
- La delega dell'adempimento contabile non esime il titolare dell'impresa dall'obbligo di vigilanza: sussiste una presunzione semplice di responsabilità del titolare che può essere superata solo con prova rigorosa e convincente.
- In reati come la bancarotta documentale, l'affidamento a personale tecnicamente preparato non costituisce di per sé esimente della responsabilità del titolare.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è valutazione di merito: se adeguatamente motivato (es. per gravi precedenti e mancanza di ravvedimento) è insindacabile in Cassazione.
- La determinazione della pena e la graduazione tra aumenti e diminuzioni per circostanze aggravanti/attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito, nel rispetto degli articoli 132 e 133 c.p.; la Cassazione interviene solo in presenza di illogicità o arbitrio.
- La Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso e condannare il ricorrente alle spese e a somme a titolo di sanzione processuale quando il ricorso risulti privo dei requisiti richiesti o manifestamente infondato.
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