Ordinanza n. 66/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza datata 20/08/2025, n. 79 del Comune di Torrita di Siena recante ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e art. 196 della LRT n. 65/2014 e s.m.i.; - della relazione tecnica istruttoria di accertamento di violazione edilizia per interventi eseguiti negli immobili posti in località podere La Lupaia nel Comune di Torrita di Siena (SI) del Comune di Torrita di Siena – Servizio Edilizia Privata datata 18/08/2025; - del verbale di sopralluogo del Comune di Torrita di Siena (SI) – Servizio Edilizia Privata del 27/05/2025; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, fra cui ove occorrer possa ogni documento, nota e/o verbale formato dal Comune di Torrita di Siena in relazione al procedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a opere edilizie abusive
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza comunale di demolizione e ripristino adottata ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 196 della legge regionale Toscana n. 65/2014, nonché la relazione tecnica istruttoria e il verbale di sopralluogo presupposti. Dal testo dell'ordinanza cautelare non risultano specificati i singoli motivi di legittimità dedotti nel ricorso. Ai fini cautelari, il Collegio ha esaminato le opere indicate ai numeri 1-6 dell'ordinanza comunale: per le opere sub 1 e 2, la ricorrente aveva presentato domanda di permesso di costruire in sanatoria; le opere sub 3 e 4 erano state spontaneamente demolite; il parcheggio e lo scavo sub 5 e 6 erano stati ritenuti interventi necessitanti del permesso di costruire e del nulla osta idrogeologico.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda di sospensione cautelare. In relazione alle opere sub 1 e 2, ha ritenuto che la presentazione della domanda di permesso di costruire in sanatoria costituisca, secondo la giurisprudenza condivisa dal Collegio, dichiarazione confessoria dell'abusività delle opere. Quanto alle opere sub 3 e 4, ha rilevato la loro spontanea demolizione. Per il parcheggio e lo scavo sub 5 e 6, ha considerato che si tratta di opere soggette a permesso di costruire e a nulla osta idrogeologico. Non sono stati quindi ravvisati, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, i presupposti per la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza impugnata. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in complessivi 1.000 euro.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi
La norma è richiamata quale base normativa dell'ordinanza comunale di demolizione impugnata.
art. 196 l.r. Toscana n. 65/2014
ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi
La norma regionale è richiamata quale ulteriore fondamento dell'ordinanza comunale.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale disciplina della domanda cautelare incidentale.
Massime di principio
- La presentazione di una domanda di permesso di costruire in sanatoria può essere valutata, in sede cautelare, come dichiarazione confessoria dell'abusività delle opere cui si riferisce.
- La spontanea demolizione delle opere oggetto dell'ordine repressivo esclude, per quelle opere, la concreta utilità della sospensione cautelare.
- Le opere edilizie consistenti in un parcheggio e in uno scavo, ove ricadano nella fattispecie esaminata, sono soggette a permesso di costruire e a nulla osta idrogeologico.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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