Sentenza del 19/11/2021 n. 35506 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA per l'anno 2000: l'Agenzia contestava che le prestazioni di assistenza e la sostituzione dell'apparecchiatura effettuate in garanzia dovessero essere documentate con doppia annotazione per essere considerate non imponibili, sulla base di un processo verbale di accertamento della Guardia di Finanza.
La decisione
I giudici di merito (CTP Modena e CTR Emilia) avevano accolto il ricorso della contribuente ritenendo non necessaria la doppia annotazione quando le riparazioni erano effettuate in loco o il bene rimaneva nella disponibilità del cliente; l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di cassazione la contribuente ha definito la lite ai sensi dell'art. 6 del D.L. n.119/2018 versando le quote dovute. Non risultando notificato alcun diniego della definizione né presentata istanza di trattazione entro il 31.12.2020, la Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio (sentenza depositata 19/11/2021). Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato in favore dell'Amministrazione, considerata la natura eccezionale della misura.
Norme richiamate
Decreto-Legge n. 119 del 2018, art. 6
Prevede la possibilità di definizione della controversia con sospensione del processo previo deposito della domanda e del versamento o prima rata; disciplina i termini entro i quali il giudice deve ricevere il titolo e le conseguenze dell'inerzia (estinzione del processo se non presentata istanza di trattazione entro il 31.12.2020). Nella fattispecie ha determinato l'estinzione del giudizio per mancata istanza di trattazione/assenza di diniego notificato.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1‑quater
Riferimento alla norma che prevede il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; la Corte richiama la natura eccezionale e sanzionatoria di tale misura e ne limita l'applicazione ai soli casi tipici (Cass. 23175/2015).
Massima giurisprudenziale citata
Conferma che il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e non estensibile oltre i casi tassativi di rigetto/inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La definizione della lite ai sensi dell'art. 6 D.L. 119/2018, con versamento della prima rata, sospende il processo; se non segue diniego notificato né istanza di trattazione entro i termini previsti, il processo può essere dichiarato estinto.
- In caso di estinzione del processo per mancata istanza di trattazione, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, conformemente alla normativa speciale.
- Il raddoppio del contributo unificato è eccezionale e va applicato solo nei casi tipici (rigetto, inammissibilità, improcedibilità): non si applica automaticamente in caso di estinzione del giudizio per definizione della lite.
- Sulla documentazione delle prestazioni in garanzia: quando la riparazione o la sostituzione sono effettuate in loco o il bene rimane nella disponibilità del cliente, non è necessaria una doppia annotazione come invece potrebbe essere richiesta se il bene fosse stato restituito e poi riconsegnato; le spiegazioni fornite e documentazione comprovante l'intervento in loco possono essere ritenute sufficienti per escludere l'imponibilità IVA.
- Se si intende definire una controversia con le norme di deflazione previste dal legislatore, è fondamentale osservare i termini formali per la sospensione e per la successiva istanza di trattazione, altrimenti si rischia l'estinzione del processo con le conseguenze di cui sopra.
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