Regolamento (UE) 2023/511
Regolamento delegato (UE) 2023/511 della Commissione del 24 novembre 2022 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di organismi di investimento collettivo nell’ambito del metodo basato sul regolamento di gestione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce criteri prudenziali sostitutivi per calcolare le esposizioni ponderate per il rischio relative agli OIC quando le informazioni richieste dal metodo basato sul regolamento di gestione non sono complete. Introduce approcci conservativi fondati sull’importo nozionale dei derivati, su stime basate sul massimale consentito dal regolamento dell’OIC e su presunzioni in assenza di dati su compensazione o controparti. L’obiettivo è evitare variabilità indebita dei requisiti patrimoniali tra enti e rendere operativo il metodo in situazioni di informazione incompleta.
Norme tecniche di regolamentazione per il calcolo prudenziale degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio degli organismi di investimento collettivo (OIC) nel metodo basato sul regolamento di gestione, in particolare quando mancano informazioni su derivati e compensazione.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti soggetti al regolamento (UE) n. 575/2013 che, nel calcolo dei requisiti prudenziali, utilizzano il metodo basato sul regolamento di gestione per le esposizioni verso organismi di investimento collettivo. Riguarda in particolare il trattamento delle posizioni in derivati detenute dagli OIC e il calcolo dell’esposizione per rischio di controparte, anche nei casi in cui il regolamento di gestione non fornisca informazioni sufficienti su sottostante, valore dell’esposizione, importi nozionali, controparti o insiemi di attività soggette a compensazione. Si applica direttamente negli Stati membri ed è rilevante anche nel SEE.
Regolamento delegato (UE) 2023/511: calcolo delle esposizioni ponderate per il rischio degli OIC nel metodo basato sul regolamento di gestione
Il regolamento delegato interviene nell’ambito del regolamento (UE) n. 575/2013, in particolare dell’articolo 132 bis, per colmare le lacune informative che possono impedire agli enti di calcolare correttamente le esposizioni ponderate per il rischio degli organismi di investimento collettivo (OIC). La finalità, richiamata nei considerando, è evitare un’eccessiva variabilità dei requisiti patrimoniali e assicurare un approccio prudente e operativo quando il regolamento di gestione dell’OIC non consente di ricostruire con precisione i dati necessari.
Finalità e logica prudenziale
Il testo adotta criteri sostitutivi fondati su presunzioni conservative. Quando mancano informazioni sul sottostante dei derivati, sul loro valore di esposizione, sul nozionale o sulla struttura di compensazione, l’ente deve usare parametri prudenziali che tendono a massimizzare la cautela, così da evitare sottostime del rischio di credito e del rischio di controparte.
Ambito applicativo
Le regole si applicano agli enti che, nel quadro dei requisiti prudenziali del regolamento (UE) n. 575/2013, calcolano le esposizioni verso OIC tramite il metodo basato sul regolamento di gestione. Il regolamento è centrato sulle posizioni in derivati detenute dall’OIC e sui relativi insiemi di attività soggette a compensazione; rilevano in particolare i casi in cui il regolamento di gestione non escluda determinate esposizioni ma non fornisca dati sufficienti per determinarle con precisione.
Valore dell’esposizione delle posizioni in derivati
L’articolo 1 disciplina il caso in cui il sottostante di una posizione in derivati dell’OIC possa costituire un’esposizione in bilancio o fuori bilancio, ma non sia noto il valore dell’esposizione, oppure non sia nota la percentuale applicabile per le esposizioni fuori bilancio ai sensi dell’articolo 111 del regolamento (UE) n. 575/2013. In tali circostanze l’ente deve assumere come valore dell’esposizione l’intero importo nozionale della posizione in derivati.
Se il nozionale non è noto, l’ente deve procedere con una stima prudente basata sull’importo nozionale massimo dei derivati consentito dal regolamento di gestione dell’OIC. La norma è costruita per evitare che l’assenza di dati consenta una riduzione artificiosa dell’esposizione computata.
Esposizione per rischio di controparte e insieme di attività soggette a compensazione
L’articolo 2 riguarda il calcolo dell’esposizione per rischio di controparte per gli insiemi di attività soggette a compensazione, da effettuarsi secondo i metodi previsti dalla parte 3, titolo II, capo 6, sezioni 3, 4 o 5 del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda dei casi.
Quando manca il parametro necessario per calcolare il costo di sostituzione, l’ente deve sostituirlo con la somma degli importi nozionali di tutti i derivati compresi nell’insieme di compensazione. Quando manca il parametro per determinare l’esposizione potenziale futura, quest’ultima va sostituita con il valore pari a 0,15 moltiplicato per la somma degli importi nozionali di tutti i derivati dell’insieme.
Stime sostitutive del nozionale e presunzioni in caso di dati insufficienti
Se il nozionale dei derivati compresi nell’insieme non è noto, l’ente deve usare una stima prudente basata sull’importo nozionale massimo dei derivati consentito dal regolamento di gestione dell’OIC. Se non è possibile accertare gli insiemi di attività soggette a compensazione pertinenti per un determinato tipo di derivato, si presume che l’OIC abbia stipulato un singolo derivato con il nozionale massimo consentito per quel tipo di derivato.
Il regolamento chiarisce inoltre che, quando mancano informazioni sulle controparti o sull’esistenza di un accordo di compensazione bilaterale legalmente opponibile ai sensi dell’articolo 272, punto 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti devono presumere l’assenza sia di effetti di compensazione sia di diversificazione delle controparti per quel tipo di derivati.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto direttamente applicabile, è obbligatorio in tutti i suoi elementi in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Valore dell’esposizione delle posizioni in derivati dell’OIC quando il sottostante non è noto
Ai fini dell’articolo 132 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, se il regolamento di gestione dell’OIC non esclude che il sottostante di una posizione in derivati costituisca un’esposizione in bilancio o fuori bilancio, ma non è noto il valore dell’esposizione, oppure non è nota la percentuale applicabile per le esposizioni fuori bilancio ai sensi dell’articolo 111 del medesimo regolamento, gli enti devono usare l’intero importo nozionale della posizione in derivati come valore dell’esposizione. Se il nozionale non è noto, deve essere utilizzata una stima prudente basata sull’importo nozionale massimo dei derivati consentito dal regolamento di gestione dell’OIC.
Calcolo dell’esposizione per rischio di controparte dell’insieme di attività soggette a compensazione
Nel calcolo dell’esposizione per rischio di controparte secondo i metodi della parte 3, titolo II, capo 6, sezioni 3, 4 o 5 del regolamento (UE) n. 575/2013, se non è possibile determinare il costo di sostituzione per mancanza di parametri, esso va sostituito con la somma degli importi nozionali di tutti i derivati compresi nell’insieme di compensazione. Se non è possibile determinare l’esposizione potenziale futura, questa va sostituita con 0,15 volte la somma degli importi nozionali di tutti i derivati dell’insieme di attività soggette a compensazione.
Stima del nozionale e presunzione di singolo derivato
Se il nozionale dei derivati dell’insieme di attività soggette a compensazione non è noto, gli enti devono stimarlo in modo prudente sulla base dell’importo nozionale massimo consentito dal regolamento di gestione dell’OIC. Se non sono identificabili gli insiemi di attività soggette a compensazione pertinenti per un certo tipo di derivato, si presume che l’OIC abbia concluso un singolo derivato con il nozionale massimo consentito per quel tipo di derivato.
Assenza di informazioni su compensazione bilaterale o controparti
Quando gli enti non possono accertare i pertinenti insiemi di attività soggette a compensazione per un determinato tipo di derivato, perché mancano informazioni sulle controparti o sulla soggezione delle operazioni a un accordo di compensazione bilaterale legalmente opponibile ai sensi dell’articolo 272, punto 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, devono presumere che non vi siano effetti di compensazione né diversificazione delle controparti per quel tipo di derivati.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 24 nov 2022Regolamento (UE) 2022/2303
- Regolamento · 24 nov 2022Regolamento (UE) 2022/2304
- Regolamento · 24 nov 2022Regolamento (UE) 2022/2305
- Regolamento · 24 nov 2022Regolamento (UE) 2023/207
- Regolamento · 23 nov 2022Regolamento (UE) 2022/2294
- Regolamento · 23 nov 2022Regolamento (UE) 2022/2295
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →