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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/207

Regolamento delegato (UE) 2023/207 della Commissione del 24 novembre 2022 che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello del certificato che attesta la conformità alle norme relative alla produzione biologica (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0207

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato (UE) 2023/207 modifica il regolamento (UE) 2018/848 limitatamente al modello del certificato biologico. L'intervento si rende necessario per allineare il certificato elettronico utilizzato nel sistema TRACES all'evoluzione tecnica che consente la firma mediante sigillo elettronico qualificato. La modifica sostituisce integralmente l'allegato VI del regolamento (UE) 2018/848, aggiornando sia gli elementi obbligatori sia quelli opzionali del certificato.

Modifica il modello del certificato biologico previsto dal regolamento (UE) 2018/848, aggiornandolo per includere il riferimento al sigillo elettronico qualificato nel sistema TRACES.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e ai gruppi di operatori soggetti al regolamento (UE) 2018/848 in materia di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici, nonché alle autorità competenti, alle autorità di controllo e agli organismi di controllo che rilasciano il certificato di conformità di cui all'articolo 35. La modifica riguarda il modello del certificato contenuto nell'allegato VI del regolamento (UE) 2018/848, utilizzato in formato elettronico tramite TRACES. Non introduce un nuovo regime sostanziale, ma aggiorna il contenuto documentale del certificato; si applica nell'Unione e, in quanto testo rilevante ai fini del SEE, anche nel contesto SEE secondo le regole di recepimento/estensione pertinenti.

Modello del certificato biologico e sigillo elettronico qualificato

Il regolamento delegato (UE) 2023/207 interviene sul regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, con una modifica mirata del solo modello del certificato previsto per operatori e gruppi di operatori. La finalità è adeguare il certificato elettronico utilizzato in TRACES all'evoluzione tecnica del sistema, che consente la firma digitale mediante sigillo elettronico qualificato.

Contesto normativo e finalità

Il provvedimento si fonda sull'articolo 35, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2018/848. Dai considerando emerge che l'allegato VI di quel regolamento disciplina il modello del certificato rilasciato a chi abbia notificato la propria attività alle autorità competenti e rispetti la normativa biologica; poiché il certificato è disponibile in formato elettronico tramite TRACES, è stato ritenuto opportuno inserire un riferimento espresso al sigillo elettronico qualificato nella parte dedicata alla sottoscrizione del documento.

Modifica apportata all'allegato VI

L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato VI del regolamento (UE) 2018/848. Il nuovo allegato contiene il modello del "Certificato ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1", relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e disciplina sia gli elementi obbligatori sia quelli opzionali del documento.

Elementi obbligatori del certificato

La parte I del modello elenca i dati essenziali che devono comparire nel certificato:

  • numero del documento;
  • indicazione se il soggetto è un operatore o un gruppo di operatori;
  • nome e indirizzo dell'operatore o del gruppo;
  • nome e indirizzo dell'autorità competente o, se del caso, dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo, con relativo codice numerico per questi ultimi;
  • attività svolte, tra cui produzione, preparazione, distribuzione/immissione sul mercato, magazzinaggio, importazione ed esportazione;
  • categorie di prodotti e metodi di produzione, con opzioni distinte per vegetali e prodotti vegetali non trasformati, animali e prodotti animali non trasformati, alghe e prodotti di acquacoltura non trasformati, prodotti agricoli trasformati destinati all'alimentazione, mangimi, vino e altri prodotti;
  • dichiarazione che il documento è stato rilasciato in conformità al regolamento (UE) 2018/848;
  • data e luogo di rilascio, nome e firma dell'autorità competente o, se del caso, dell'autorità/organismo di controllo, oppure sigillo elettronico qualificato;
  • periodo di validità del certificato, con indicazione della data iniziale e finale;
  • elenco dei membri del gruppo di operatori di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848.

Elementi specifici opzionali

La parte II del modello consente l'inserimento di informazioni aggiuntive, se ritenuto opportuno dall'autorità competente o di controllo. Tra queste figurano:

  • repertorio dei prodotti e, per i prodotti interessati, codice della nomenclatura combinata (NC) ai sensi del regolamento (CEE) n. 2658/87;
  • quantitativi stimati in chilogrammi, litri o numero di unità;
  • informazioni sui terreni, con indicazione dello stato biologico, in conversione o non biologico, e della superficie in ettari;
  • elenco dei locali o delle unità in cui si svolge l'attività, con indirizzo o geolocalizzazione;
  • indicazione se le attività sono svolte per fini propri o come appaltatore per conto di un altro operatore;
  • informazioni sulle attività svolte da appaltatori terzi a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, con indicazione della responsabilità;
  • elenco degli appaltatori che svolgono attività per conto dell'operatore o del gruppo di operatori, quando la responsabilità resta in capo all'operatore;
  • informazioni sull'accreditamento dell'organismo di controllo a norma dell'articolo 40, paragrafo 3, inclusi il nome dell'organismo di accreditamento e l'hyperlink al certificato di accreditamento;
  • eventuali altre informazioni.

Entrata in vigore e natura giuridica

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell'allegato VI del regolamento (UE) 2018/848

L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato VI del regolamento (UE) 2018/848 con il testo allegato al regolamento delegato. Il nuovo allegato contiene il modello del certificato da rilasciare a operatori e gruppi di operatori conformi al regime biologico.

Aggiornamento del modello del certificato e uso del sigillo elettronico qualificato

Nel modello certificativo, la firma del certificato può essere resa mediante sigillo elettronico qualificato, in coerenza con l'uso del sistema TRACES. Viene quindi inserito un riferimento espresso al sigillo elettronico qualificato nella parte del certificato dedicata alla firma dell'autorità competente, dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo.

Contenuto obbligatorio del certificato

La parte I del modello elenca gli elementi obbligatori: numero del documento; indicazione se il soggetto è operatore o gruppo di operatori; nome e indirizzo; dati dell'autorità competente o, se del caso, dell'autorità/organismo di controllo e relativo codice numerico; attività svolte (produzione, preparazione, distribuzione/immissione sul mercato, magazzinaggio, importazione, esportazione); categorie di prodotti e metodi di produzione; data, luogo e firma o sigillo elettronico qualificato; periodo di validità del certificato; elenco dei membri del gruppo di operatori ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848.

Elementi specifici opzionali

La parte II del modello consente, se deciso dall'autorità competente o di controllo, di inserire informazioni ulteriori: repertorio dei prodotti e relativo codice NC; quantitativi stimati; informazioni sui terreni e superfici; locali o unità produttive; attività svolte per conto proprio o come appaltatore; attività di appaltatori terzi e regime di responsabilità; elenco degli appaltatori; dati sull'accreditamento dell'organismo di controllo, incluso il nome dell'organismo di accreditamento e l'hyperlink al certificato di accreditamento; altre informazioni.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricoltura biologicaetichettatura dei prodotticontrolli e certificazionedigitalizzazione amministrativa

Testo integrale

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