Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13006/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 4/2019 (convertito dalla legge n. 26/2019) per avere, al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, omesso di dichiarare nella domanda di accesso all'INPS la sottoposizione, in essere alla data di presentazione della domanda (1 ottobre 2020), alla misura cautelare personale dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento. Motivi di ricorso: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sull'erronea applicazione dell'art. 7 (sostanzialmente sostenendo che la circostanza della misura cautelare non sarebbe informazione "reddituale" né rientrerebbe nelle "altre informazioni" dovute e che, al più, la norma prevede la sospensione del beneficio ai sensi dell'art. 7-ter); contestazione anche dell'elemento soggettivo (mancanza del dolo specifico). 2) vizio di motivazione per il rigetto delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., con riferimento alla situazione di grave alcol-dipendenza e alle cure presso il SERT.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Motivazione: l'art. 7 d.l. n. 4/2019 prevede due distinti reati (uno per la fase di presentazione della domanda e uno per la fase successiva al riconoscimento del beneficio). Nel caso concreto l'omissione (la mancata indicazione della sottoposizione alla misura cautelare) è avvenuta al momento della domanda e quindi riguarda un'informazione dovuta ai sensi del comma 1: la misura cautelare costituisce condizione ostativa (art. 2 lett. cbis) ed era in essere alla data della domanda; l'omissione è dunque integrativa del reato previsto dal comma 1. La Corte distingue un precedente (Sez. 3, n. 19873/2025) relativo a omissioni intervenute dopo l'ottenimento del beneficio (riqualificate nel contesto del comma 2 e dell'art. 7-ter come motivo di sospensione), ritenendolo non applicabile al caso. Il dolo specifico è stato ritenuto provato dalla condotta (omissione finalizzata a conseguire il beneficio). Quanto alle attenuanti generiche, il diniego è motivato con i precedenti penali dell'imputato ed è insindacabile in questa sede. Condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 7, d.l. n. 4 del 2019 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019)

    "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. 2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni."

    La norma distingue due fattispecie: (i) omissioni o falsità al momento della domanda (comma 1) che integrano un reato più grave; (ii) omissioni successive all'ottenimento (comma 2) riferite a variazioni rilevanti, punite con pena minore. Se l'informazione omessa era dovuta al momento della domanda e costituisce condizione ostativa, si applica il comma 1.

  • art. 7-ter, d.l. n. 4 del 2019

    Regola la sospensione del beneficio in presenza di determinate circostanze sopravvenute; rilevante per distinguere omissioni successive (possibile sospensione) dalle omissioni in sede di domanda (revoca/invalidità e reato ai sensi del comma 1).

  • art. 2, lett. cbis, d.l. n. 4 del 2019 (come modificato dalla legge di conversione)

    Indica la misura cautelare (allontanamento con divieto di avvicinamento) tra le condizioni ostative al riconoscimento del reddito di cittadinanza: la sua presenza al momento della domanda impedisce il riconoscimento del beneficio.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; il giudice del merito valuta la loro sussistenza con giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in Cassazione se non contraddittoria.

  • art. 133 cod. pen.

    Elenca gli elementi che il giudice deve considerare ai fini della concessione o esclusione delle attenuanti generiche; la sentenza deve rendere conto degli elementi ritenuti rilevanti.

  • Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023

    Giurisprudenza che chiarisce la distinzione tra condotte rilevanti ai fini del comma 1 e comma 2 dell'art. 7, e l'esigenza che falsità/omissioni siano funzionali a ottenere indebitamente il beneficio.

  • Sez. 3, n. 19873 del 2025

    Pronuncia citata dal ricorrente che trattava un caso di omissione successiva all'ottenimento del beneficio; la Corte nella decisione impugnata ha ritenuto quel precedente non applicabile al caso in cui l'omissione è anteriore al riconoscimento.

  • Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008

    Principio secondo cui la motivazione della sentenza d'appello può integrarsi con quella di primo grado quando le valutazioni probatorie siano concordi.

  • Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017

    Conferma che il richiamo ai precedenti penali in sentenza può essere sufficiente per motivare l'esclusione delle attenuanti generiche.

Massime di principio

  • Se l'omissione riguarda una informazione dovuta al momento della presentazione della domanda (ad es. una condizione ostativa prevista dall'art. 2), la fattispecie rilevante è quella di cui all'art. 7 comma 1 e può integrare reato con pena più grave.
  • Se l'omissione o la variazione riguarda fatti sopravvenuti dopo il riconoscimento del beneficio, la valutazione può rientrare nell'art. 7 comma 2 e negli schemi di sospensione/ revoca previsti dall'art. 7-ter; la qualificazione dipende dal momento della condotta.
  • La sussistenza del dolo specifico può essere ricavata dalla stessa condotta omissiva quando la mancata dichiarazione è funzionale ad ottenere il beneficio; l'intenzionalità non richiede prove diverse dall'insieme degli elementi di fatto.
  • I giudizi del merito sulla concessione o esclusione delle circostanze attenuanti generiche sono valutazioni di fatto e sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione è contraddittoria o mancante; il richiamo ai precedenti penali può giustificare il diniego.
  • In situazioni analoghe è prudente dichiarare tempestivamente ogni condizione ostativa o dubbia e, se necessario, chiedere chiarimenti amministrativi: la mancata dichiarazione al momento della domanda espone a rischi penali più gravi rispetto a omissioni successive.
  • Per la difesa, le linee argomentative utili sono dimostrare che la condizione non era in essere alla data della domanda, che l'omissione è priva di rilevanza ai fini dell'ottenimento del beneficio, o provare l'assenza di dolo (ad es. confusione, errore scusabile) con riscontri documentali o probatori.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.