Cassazione Penale, Sentenza n. 26366/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda una condanna per atti sessuali commessi, secondo l'imputazione, in tempi diversi e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante una condotta descritta come violenta perché insidiosa e rapida, ai danni della persona offesa. In primo grado il G.U.P. del Tribunale di Grosseto aveva condannato l'imputato a due anni di reclusione, riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 609-bis, comma 3, c.p., concedendo la sospensione condizionale subordinata agli adempimenti ex art. 165 c.p. e disponendo le statuizioni civili; la Corte di appello di Firenze aveva confermato. In cassazione il difensore ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto l'improcedibilità dell'appello per superamento del termine di cui all'art. 344-bis c.p.p., sostenendo che, trattandosi di reato commesso dopo il 1° gennaio 2020, il termine triennale di definizione del giudizio di appello fosse spirato prima della decisione di secondo grado, e che la sospensione disposta dalla Corte territoriale non coprisse l'intero intervallo rilevante; con il secondo ha denunciato manifesta illogicità della motivazione per travisamento di prova decisiva, contestando l'interpretazione data dalla Corte d'appello al trasferimento della persona offesa in un'altra stanza, che secondo la difesa non dimostrava un intento di sottrarsi all'imputato ma, al contrario, sarebbe stato incompatibile con la tesi della mancanza di timore e della supposizione di consenso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, relativo all'improcedibilità del giudizio di appello per superamento del termine massimo di durata previsto dall'art. 344-bis c.p.p. Ha ricostruito il regime transitorio della legge n. 134 del 2021, rilevando che il reato era stato commesso tra gennaio e febbraio 2021, dunque rientrava nell'ambito applicativo dell'improcedibilità; ha poi calcolato che il termine triennale per la definizione dell'appello decorreva dal 7 ottobre 2022 e scadeva il 7 ottobre 2025, mentre la sentenza di appello era intervenuta solo il 17 novembre 2025. La sospensione disposta dalla Corte di appello è stata considerata utile soltanto per il periodo dal 22 settembre 2025 al 4 ottobre 2025, sicché non copriva il tempo necessario a evitare la scadenza del termine. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per improcedibilità dell'azione penale. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La Corte ha anche osservato che la deduzione dell'improcedibilità era comunque esaminabile in cassazione, analogamente a quanto avviene per la prescrizione maturata prima della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
richiamato per qualificare la continuazione tra più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso
art. 609-bis c.p.
indica l'attenuante applicata in primo grado nel procedimento per atti sessuali
art. 165 c.p.
richiamato per subordinare la sospensione condizionale al risarcimento del danno e ad altri adempimenti
art. 344-bis c.p.p.
prevede l'improcedibilità per superamento dei termini massimi del giudizio di impugnazione e la sospensione del termine in caso di nuove ricerche per la notificazione del decreto di citazione
art. 544 c.p.p.
serve per individuare il termine per il deposito della motivazione e il dies a quo del termine di improcedibilità
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
richiamato dal ricorrente per il vizio di motivazione per travisamento di prova decisiva
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
evocato dalla Corte per affermare l'ammissibilità della deduzione dell'intervenuta improcedibilità
art. 620, comma 1, lett. a), c.p.p.
base normativa dell'annullamento senza rinvio per improcedibilità dell'azione penale
art. 2, commi 3 e 5, l. n. 134 del 2021
disciplina transitoria che estende l'art. 344-bis ai reati commessi dal 1° gennaio 2020 e, per le impugnazioni proposte entro il 31 dicembre 2024, prevede il termine triennale per l'appello
art. 159 c.p.p.
richiamato nell'art. 344-bis, comma 6, per le nuove ricerche dell'imputato ai fini della notificazione
art. 598-ter, comma 2, c.p.p.
richiamato nell'art. 344-bis, comma 6, per le nuove ricerche dell'imputato ai fini della notificazione
art. 613, comma 4, c.p.p.
richiamato nell'art. 344-bis, comma 6, quale ipotesi di avviso per cui opera la sospensione del termine
art. 52 d.lgs. 196/03
richiamato per l'anonimizzazione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- Ai fini dell'improcedibilità dell'appello ex art. 344-bis c.p.p., nei procedimenti relativi a reati commessi dopo il 1° gennaio 2020 si applica il termine triennale quando l'impugnazione rientra nel regime transitorio previsto dalla legge n. 134 del 2021.
- Il dies a quo del termine di improcedibilità va individuato tenendo conto della scadenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado e del decorso del novantesimo giorno successivo, secondo la disciplina richiamata dalla Corte.
- La sospensione del termine di improcedibilità per nuove ricerche dell'imputato opera soltanto per il periodo compreso tra il provvedimento che dispone le ricerche e la data in cui la notificazione è effettivamente eseguita; non può essere estesa oltre tale arco temporale.
- Se la sentenza di appello è pronunciata dopo la scadenza del termine massimo di durata del giudizio, l'azione penale deve essere dichiarata improcedibile e la decisione impugnata va annullata senza rinvio.
- La deduzione dell'intervenuta improcedibilità è esaminabile in cassazione anche se si assume in via subordinata rispetto ad altri motivi di ricorso, poiché riguarda una causa che impedisce la prosecuzione del giudizio e rende superfluo l'esame delle censure di merito assorbite.
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