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Sentenza

Sentenza n. 15860/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento a) del provvedimento prot. GSE/P20230017861 del 30 maggio 2023, comunicato in pari data, con cui il GSE, per l'impianto fotovoltaico “Shadow 2” (impianto n. 182973), ubicato nel Comune di Olbia (SS), località Putzolu, S.S. 127, di potenza pari a 991,80 Kw, con riferimento all'istanza di c.d. decurtazione, ai sensi dell'art. 57-quater d.l. n. 50/2017, presentata dalla Società SHADOW il 9 maggio 2019, e ribadita dalla stessa Società, ai sensi dell'art. 13-bis d.l. n. 101/2019, il 3 agosto 2020, ha concluso il procedimento con “il rigetto dell'istanza di riconoscimento della tariffa incentivante” decurtata, con la motivazione che “il quadro normativo attualmente vigente non consente di disporre la sospensione del procedimento di applicazione della decurtazione della tariffa incentivante, fino alla conclusione del processo penale”; b) del provvedimento prot. GSE/20230029083 del 26 luglio 2023, comunicato in pari data, con cui il GSE ha chiesto “la restituzione degli incentivi indebitamente percepiti in forza della decadenza disposta, per un importo pari ad euro 4.351.520,39”, con la specificazione che “in difetto di adempimento, il GSE procederà con ogni azione a tutela del proprio credito”; c) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusa, per quanto di ragione, la comunicazione prot. GSE/P20230013508 del 9 maggio 2023, inviata in pari data dal GSE alla Società SHADOW, denominata “Preavviso di rigetto dell'istanza di riconoscimento della tariffa incentivante ai sensi dell'art. 42, comma 4-bis, del D.lgs. 28/2011”, nella quale si afferma che le previsioni di legge relative alla suddetta istanza di decurtazione, in pendenza di un procedimento penale riguardante il citato impianto fotovoltaico, in essere dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania, non possono essere applicate “sino alla conclusione definitiva del procedimento penale de quo”.

Giustizia amministrativa202312079

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Rigetto dell’istanza di riconoscimento della tariffa incentivante decurtata per l’impianto fotovoltaico “Shadow 2” e richiesta di restituzione di € 4.351.520,39 di incentivi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore incentivi)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, titolare dell’impianto fotovoltaico “Shadow 2” da 991,80 kW, aveva presentato il 9 maggio 2019 istanza di decurtazione della tariffa incentivante ai sensi dell’art. 57-quater del d.l. n. 50/2017, dopo essere stata dichiarata decaduta dagli incentivi con provvedimento GSE del 4 marzo 2019; il 3 agosto 2020 aveva presentato anche l’istanza prevista dall’art. 13-bis del d.l. n. 101/2019 per ottenere la decurtazione ridotta al 10%. Il GSE ha respinto l’istanza il 30 maggio 2023, rilevando sia che i moduli risultavano prodotti nel marzo 2011, dopo la data di fine lavori dichiarata del 30 ottobre 2010, sia che era pendente un procedimento penale relativo alla condotta che aveva determinato la decadenza; il 26 luglio 2023 ha chiesto la restituzione di € 4.351.520,39. La società ha dedotto: (1) difetto di istruttoria, insussistenza dei presupposti ed erroneità del rigetto, sostenendo di avere prodotto la documentazione richiesta; (2) violazione dell’art. 42, comma 4-bis, d.lgs. n. 28/2011, della presunzione di non colpevolezza e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, sostenendo che la pendenza del processo penale imponesse la sospensione, non il rigetto definitivo, dell’istanza; (3) violazione dell’art. 1 della l. n. 241/1990, dei principi di economicità e non aggravamento e dei doveri di collaborazione e buona fede; (4) illegittimità derivata della richiesta di restituzione e mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ai sensi degli artt. 633-634 c.p.c. e dell’art. 118 c.p.a., anche perché la richiesta sarebbe stata adottata prima della scadenza del termine per impugnare il rigetto. Il GSE ha eccepito l’omessa impugnazione di un’autonoma ragione ostativa, relativa alla tardiva installazione dei moduli, e ha sostenuto che la pendenza del procedimento penale escludeva il beneficio senza imporre sospensioni.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che il provvedimento era fondato su due ragioni autonome: la produzione dei moduli nel marzo 2011, successiva alla data di fine lavori dichiarata del 30 ottobre 2010, e la pendenza del procedimento penale. La società non aveva censurato nel ricorso la prima ragione; le contestazioni introdotte solo con memoria, sostenendo che tale profilo non fosse stato indicato nel preavviso, non potevano sostituire motivi di ricorso. Poiché è sufficiente che una sola delle autonome ragioni di un provvedimento plurimotivato sia legittima per mantenerlo, tale ragione era già da sola idonea a sorreggere il rigetto. Il TAR ha inoltre giudicato infondata la censura sulla necessità di sospendere il procedimento: l’art. 13-bis, comma 2, del d.l. n. 101/2019 esclude l’applicazione della decurtazione quando la condotta che ha determinato la decadenza è oggetto di procedimento o processo penale in corso, senza prevedere la sospensione della valutazione amministrativa. La successiva archiviazione non incide sulla legittimità del provvedimento, da valutare in base alla situazione esistente al momento della sua adozione. Il dispositivo respinge il ricorso e condanna la società alle spese, liquidate in € 4.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 13-bis, comma 2, d.l. n. 101/2019

    La disposizione in esame è chiara nel prescrivere che la disposizione riguardante la decurtazione dell’incentivo non si applica né quando il procedimento penale è in corso né quando il procedimento penale si è concluso con sentenza di condanna anche non definitiva.

    La pendenza del procedimento penale relativo alla condotta che ha determinato la decadenza impedisce l’applicazione della decurtazione; la disposizione non contempla la sospensione del procedimento amministrativo in attesa della definizione del processo penale.

  • art. 42, comma 4-bis, d.lgs. n. 28/2011

    Pertanto, posto che al momento di adozione del provvedimento impugnato era in corso un procedimento penale, è legittimo l’operato dell’amministrazione resistente che ha disposto il rigetto dell’istanza di decurtazione.

    Il meccanismo di salvaguardia che consente la riammissione agli incentivi con tariffa decurtata non opera quando ricorre la causa ostativa prevista dall’art. 13-bis, comma 2, del d.l. n. 101/2019.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento amministrativo si fonda su più ragioni autonome, la legittimità anche di una sola di esse è sufficiente a mantenerlo; le censure rivolte alle altre ragioni non possono condurre all’annullamento se permane un’autonoma motivazione non validamente contestata.
  • Ai sensi dell’art. 13-bis, comma 2, del d.l. n. 101/2019, la pendenza di un procedimento o processo penale relativo alla condotta che ha determinato la decadenza dagli incentivi preclude l’applicazione del meccanismo di decurtazione, senza imporre la sospensione del procedimento amministrativo fino alla definizione della vicenda penale.
  • La legittimità del provvedimento amministrativo va valutata in riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione; una successiva archiviazione del procedimento penale non rimuove la causa ostativa che risultava allora sussistente.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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