Cassazione Penale, Sentenza n. 11528/2022 del 29/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la riforma parziale della sentenza di primo grado che ha riconosciuto la recidiva e rigettato la sua eccezione di incompetenza territoriale. Ha proposto tre motivi: (1) violazione di legge per aver ritenuto preclusa, anche nel giudizio direttissimo con richiesta del rito abbreviato, l'eccezione di incompetenza territoriale ai sensi dell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.; sostiene che nell'iter del giudizio direttissimo non sussisterebbe un momento processuale antecedente alla richiesta di abbreviato per proporre l'eccezione e quindi la norma non sarebbe applicabile (con prospettiva di censura di costituzionalità ove ritenuta applicabile); (2) vizio per mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; (3) vizio di motivazione nel riconoscimento della recidiva ai sensi dell'art. 99, comma quarto, cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto applicabile la preclusione prevista dall'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. anche nel giudizio direttissimo in virtù dell'art. 452, comma 2, cod. proc. pen., poiché dopo la convalida dell'arresto esiste una fase dibattimentale in cui l'imputato può sollevare l'incompetenza prima di chiedere il rito abbreviato; ha quindi respinto la doglianza e la questione di legittimità costituzionale come infondata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché le valutazioni sulla particolare tenuità attengono al merito e i giudici di merito avevano motivato logicamente l'esclusione della tenuità (non occasionalità e mancanza di elementi di minima offensività). Anche il terzo motivo è stato respinto: la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato il riconoscimento della recidiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende. Sentenza resa il 2 marzo.
Norme richiamate
art. 438 comma 6-bis cod. proc. pen.
Preclusione della possibilità di eccepire l'incompetenza territoriale dopo che, in udienza preliminare, sia stato chiesto il rito abbreviato; la Corte di Cassazione ritiene la norma applicabile anche al giudizio direttissimo per richiamo operato dall'art. 452 comma 2
art. 452 comma 2 cod. proc. pen.
Stabilisce che nel giudizio direttissimo si applicano le disposizioni di cui all'art. 438 comma 6-bis, con esclusione della clausola di compatibilità: secondo la Corte, questo dispositivo implica che l'imputato possa sollevare l'incompetenza nella fase dibattimentale anteriore alla richiesta di abbreviato, rendendo applicabile la preclusione
art. 458 comma 1 cod. proc. pen.
Nel giudizio immediato il legislatore prevede espressamente che l'imputato possa eccepire l'incompetenza anche con la richiesta del rito abbreviato; la Corte distingue però il giudizio immediato dal direttissimo per le diverse discipline processuali
art. 556 cod. proc. pen.
Prevede che, nei procedimenti a citazione a giudizio per il rito abbreviato, si osservino le norme degli artt. 438 e seguenti in quanto compatibili; richiamata nella discussione sull'ambito di applicazione delle norme sul rito abbreviato
art. 99 comma 4 cod. pen.
Disciplina la recidiva; la Corte di merito ha valutato i precedenti e ritenuto che il nuovo reato rappresenti espressione della tendenza recidivante, valutazione non viziata da illogicità
art. 23 comma 8 d.l. n. 137 del 2020 e art. 7 d.l. 23 luglio 2021 n. 105
Richiamate come base normativa per il trattamento cartolare del procedimento di Cassazione (istruttoria in forma scritta)
Massime di principio
- Nel giudizio direttissimo l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere sollevata nella fase dibattimentale anteriore alla richiesta di rito abbreviato: l'art. 452 comma 2 richiama l'art. 438 comma 6-bis rendendo applicabile la preclusione in mancanza di tempestiva eccezione
- Nel giudizio immediato l'art. 458 comma 1 consente espressamente di proporre l'eccezione insieme alla richiesta di abbreviato; le discipline dei diversi riti vanno interpretate secondo la loro specifica cornice procedurale
- Le questioni di particolare tenuità del fatto e di sussistenza della recidiva sono, di regola, valutazioni di merito: in Cassazione sono sindacabili solo se emerge un vizio di diritto, illogicità palese o manifesta contraddittorietà nella motivazione
- La prospettata illegittimità costituzionale di norme che precludono eccezioni processuali richiede la dimostrazione che il meccanismo procedurale impedisca concretamente il diritto di difesa; se esiste una fase processuale utile per sollevare l'eccezione, la censura di costituzionalità è destinata a fallire
- Chi impugna in Cassazione non può trasformare una richiesta di riesame del merito in un motivo di diritto: le censure attinenti alla valutazione fattuale sono generalmente inammissibili
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11294/2022 del 29/03/2022
- Sentenza penale · 29 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11295/2022 del 29/03/2022
- Sentenza penale · 29 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11296/2022 del 29/03/2022
- Sentenza penale · 29 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11300/2022 del 29/03/2022
- Sentenza penale · 29 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11301/2022 del 29/03/2022
- Sentenza penale · 29 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11303/2022 del 29/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →