Cassazione Penale, Ordinanza n. 03677/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna pronunciata dal G.U.P. per omesso versamento dell'IVA relativo a fatti commessi in Napoli tra il 23 marzo 2020 e il 18 gennaio 2021, irrogando la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva un solo motivo: contestava la mancata esclusione della recidiva, il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche e la ritenuta eccessività della pena. La doglianza era formulata come censura del trattamento sanzionatorio e della valutazione compiuta dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito. Ha osservato che la sentenza impugnata aveva esposto in modo esauriente e pertinente le ragioni ostative alla mitigazione della pena e che la difesa, nel contrapporre una diversa lettura delle circostanze, sollecitava una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; dalla sentenza emerge solo il riferimento al reato tributario contestato, senza ulteriori sviluppi interpretativi
art. 616 c.p.p.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito delle circostanze già compiutamente esaminate dai giudici di appello, quando la motivazione impugnata sia razionale e congrua.
- La censura sulla recidiva, sul bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti e sulla quantificazione della pena è inammissibile se si limita a contrapporre una diversa lettura fattuale alla motivazione della sentenza impugnata.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato perché ripropone questioni già decise in modo adeguato dai giudici di merito, la Corte può dichiararlo inammissibile con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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