Ordinanza n. 230/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 01623/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva deciso la controversia relativa alla sospensione dal servizio, alla negazione della retribuzione e alla decurtazione dell’anzianità per inosservanza dell’obbligo vaccinale
Esito
La controversia
Gli appellanti contestano la serie di atti amministrativi con cui, in conseguenza dell’accertata inosservanza dell’obbligo vaccinale previsto dall’art. 4-ter del decreto-legge n. 44 del 2021, sono state disposte nei loro confronti la sospensione dallo svolgimento dell’attività lavorativa, la negazione della retribuzione e la decurtazione dell’anzianità di servizio per il periodo di sospensione. I motivi d’appello investono questioni di compatibilità con il diritto dell’Unione europea già sottoposte alla Corte di giustizia dell’Unione europea dalla Prima Sezione del Consiglio di Stato, con il parere n. 563 del 12 giugno 2025, nell’ambito della causa C-522/2024.
La decisione
Il Consiglio di Stato non decide nel merito l’appello e dispone la sospensione impropria del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della definizione da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea della questione pregiudiziale coincidente con quella rilevante nel presente giudizio. Stabilisce che, dopo la decisione della CGUE, il processo dovrà essere riassunto ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a., mediante domanda di fissazione di udienza presentata dalla parte più diligente entro il termine perentorio di 90 giorni decorrente dalla pubblicazione nella Gazzetta dell’Unione europea della decisione della CGUE sulla rimessione disposta con il parere n. 563 del 2025. Disposta inoltre la tutela mediante oscuramento delle generalità della parte appellata.
Norme richiamate
art. 4-ter d.l. 1 aprile 2021, n. 44
Prevede l’obbligo vaccinale la cui inosservanza ha costituito il presupposto delle misure amministrative contestate.
art. 267 TFUE
Costituisce la base del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea sulle questioni di compatibilità con il diritto dell’Unione.
art. 295 c.p.c.
Consente la sospensione del giudizio in ragione della pendenza di una questione pregiudiziale rilevante per la decisione; il Collegio lo applica disponendo la sospensione impropria.
art. 80, comma 1, c.p.a.
Disciplina la prosecuzione del giudizio sospeso, da attivare mediante domanda di fissazione di udienza entro il termine perentorio indicato nell’ordinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Rileva quale base per l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento della tutela mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando la decisione di un appello dipende da una questione di compatibilità con il diritto dell’Unione europea già sottoposta alla Corte di giustizia mediante rinvio pregiudiziale, il giudice amministrativo può sospendere impropriamente il giudizio fino alla definizione della questione europea.
- Dopo la decisione della Corte di giustizia, il giudizio amministrativo sospeso deve essere proseguito mediante domanda di fissazione di udienza presentata dalla parte più diligente entro il termine perentorio di 90 giorni decorrente dalla pubblicazione nella Gazzetta dell’Unione europea della decisione sulla questione pregiudiziale.
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